Riccardo Maraga
E’ legittimo il licenziamento disciplinare intimato da una Banca ad un suo dipendente – direttore di filiale – che aveva concesso, con indubbia ed insolita rapidità, linee di credito e l’immediato utilizzo del conto per il pagamento del prezzo di un’autovettura intestata alla moglie del direttore stesso.
E’ quanto stabilito da una recentissima decisione della Suprema Corte (Cassazione, 28 febbraio 2017, n. 5213).
Secondo il Giudice di legittimità, quando è palese che un dipendente operi in conflitto di interessi, utilizzando la sua posizione lavorativa per favorire, ad esempio, un proprio familiare, si produce una lesione insanabile del rapporto fiduciario che può legittimare, come nel caso di specie, il licenziamento disciplinare.
La pronuncia appare rilevante perché consente alla Corte di Cassazione di ribadire anche alcuni importanti principi in materia di procedimento disciplinare.
In primis, i Giudici tornano sulla necessità di indicare nella contestazione disciplinare la sanzione applicabile.
La risposta è negativa. Il requisito di specificità della contestazione disciplinare, secondo la Cassazione, riguarda la contestazione del fatto materiale mentre non può richiedersi al datore di lavoro la anticipazione, oltre tutto in termini astratti, delle valutazioni che gli competono solo all’esito delle difese del lavoratore.
Il datore di lavoro, dunque, deve indicare il fatto contestato ma non anche la sanzione che intende applicare. Decisione che può assumere solo dopo aver vagliato le difese del lavoratore le quali, in caso contrario, non avrebbero alcun senso, non potendo modificare una decisione già presa.
In secondo luogo, l’organo di nomofilachia torna a pronunciarsi sul principio di tempestività della contestazione ribadendo, seguendo un filone giurisprudenziale consolidato, che la tempestività deve essere valutata partendo dal momento dell’avvenuta conoscenza, da parte del datore di lavoro, della situazione contestata e non dall’astratta percettibilità o conoscibilità dei fatti stessi.