Riccardo Maraga
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato, lo scorso 13 febbraio 2017, la circolare n. 3, con la quale fornisce le indicazioni operative, per le imprese che abbiano concluso e sottoscritto accordi in sede governativa entro il 31 luglio 2015, per la presentazione delle domande per l’accesso alla prosecuzione dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria, oltre i limiti di cui agli artt. 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del Decreto legislativo n. 148 del 2015, nonché i criteri per la reiterazione della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, del Decreto Legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla Legge 28 novembre 1996, n. 608.
In sostanza, la predetta normativa consente un allungamento dei tempi di fruizione della Cigs per le aziende di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale.
La Circolare fornisce importanti istruzioni operative.
I requisiti per l’accesso al prolungamento della Cigs sono quattro:
- l’impresa deve essere di rilevante interesse strategico per l’economia nazionale, per l’attività svolta, per il numero dei lavoratori occupati o per le caratteristiche del territorio in cui ha sede, tali da condizionare le possibilità di sviluppo economico del territorio in cui opera;
- deve essere stato sottoscritto un accordo in sede governativa entro il 31 luglio 2015, il cui piano industriale sottostante abbia previsto l’utilizzo di trattamenti di integrazione salariale straordinaria oltre i limiti di cui agli articoli 4, comma 1, e 22, commi 1, 3 e 4, del decreto legislativo n. 148 del 2015;
- il piano industriale deve presentare condizioni per un rapido riassorbimento del personale che è stato sospeso o impiegato a orario ridotto;
- il piano industriale deve rappresentare, altresì, l’impegno a realizzare, nel corso della prosecuzione del trattamento di integrazione salariale, ulteriori interventi, compresa la formazione e riqualificazione del personale sospeso o impiegato a orario ridotto, tali da assicurare la rioccupazione del personale interessato.
L’istanza può essere presentata da una delle parti firmatarie dell’accordo in sede governativa.
Preliminarmente alla presentazione dell’istanza l’articolo 4 del decreto interministeriale n. 98189/2016 richiede che sia sottoscritto specifico accordo, anche in sede sindacale, che consenta di verificare, oltre alla volontà delle parti interessate di proseguire la CIGS, anche gli estremi dell’intervento della CIGS e la relativa spesa: ulteriore periodo richiesto per il completamento del programma, numero dei lavoratori interessati e modalità di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro.
La Circolare, poi, illustra le modalità operative per presentare l’istanza.
La domanda di autorizzazione del trattamento straordinario d’integrazione salariale deve essere presentata, con modalità telematica, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione Generale degli ammortizzatori sociali e degli incentivi all’occupazione.
Alla domanda deve essere allegata una breve relazione che attesti la presenza dei requisiti di cui all’articolo 2 del decreto interministeriale n. 98189 del 29.12.2016 e il verbale, sottoscritto anche in sede sindacale, relativo al numero dei lavoratori coinvolti e alle modalità di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro da applicare durante la prosecuzione del trattamento di integrazione salariale richiesto.
Le istanze saranno istruite conformemente all’ordine cronologico di presentazione risultante dall’invio, che dovrà essere effettuato esclusivamente tramite pec.
Esperita l’istruttoria, l’autorizzazione verrà rilasciata con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
La Circolare prosegue, poi, fornendo istruzioni operative per fruire anche della riduzione contributiva nella misura del 35% della contribuzione a carico del datore di lavoro dovuta per i lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro in misura superiore al 20%.
Infatti, il decreto interministeriale n.98189 del 29.12.2016 prevede -altresì- la reiterazione della riduzione contributiva introdotta dall’art. 6, comma 4, D.L. 1°ottobre 1996, n. 510, conv, con mod., dalla L. 28 novembre 1996, n. 608, per un massimo di 24 mesi, in favore delle imprese che abbiano stipulato entro il 31.07.2015 un accordo governativo il cui piano industriale abbia previsto l’utilizzo del contrato di solidarietà – per il quale abbiano già usufruito in via ordinaria della riduzione contributiva di cui all’art. 6, comma 4, D.L. n. 510/1996 – e che chiedano la reiterazione della misura in relazione ad un periodo di solidarietà che può essere già concluso o ancora in corso al momento della presentazione della domanda, che deve avvenire entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del D. I. n. 98189/2016.