Le Sezioni Unite della Cassazione cancellano i “contratti di amministrazione”. Rivoluzione in vista per i manager apicali

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Gli amministratori unici e i consiglieri di amministrazione restano senza contratto.

Questo l’effetto della sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione (n. 1545 del 20 gennaio scorso) che ha risposto in maniera rivoluzionaria al quesito sulla qualificazione giuridica che deve essere data al rapporto che lega l’amministratore alla società: si tratta di lavoro parasubordinato o autonomo, oppure è un rapporto totalmente estraneo a tale ambito?

Le Sezioni Unite – rovesciando l’interpretazione elaborata più di venti anni fa dallo stesso organo (con la sentenza n. 10680 del 1994) – scelgono la seconda strada, stabilendo che il rapporto dell’amministratore con la Società non è assimilabile né a quella di un lavoratore subordinato o parasubordinato, né a quella di un prestatore d’opera autonomo, e come tale non può e non deve essere regolato da un contratto.

L’amministratore, secondo i giudici di legittimità, è un organo della persona giuridica che rappresenta; egli si immedesima con la Società, con la quale instaura un “rapporto societario”. Questa identità di posizione non consente di regolare contrattualmente il rapporto che lega l’amministratore con la Società, mancando una vera “dualità” tra questi due soggetti.

L’impatto della decisione può essere dirompente, in quanto l’utilizzo del contratto come strumento per disciplinare i reciproci diritti e doveri tra gli amministratori e le società è una prassi oggi molto diffusa (e coerente con la lettura fino ad oggi prevalente in giurisprudenza, sulla base della sentenza delle Sezioni Unite del 1994).

Non potendo più utilizzare il contratto come strumento per disciplinare il rapporto, le Società dovranno ricorrere agli strumenti tipici previsti dal diritto societario e dal codice civile per definire le condizioni da applicare all’amministratore: quindi, secondo i casi, tale disciplina dovrà essere adottata mediante delibere dei consigli di amministrazione, ove esistenti, oppure mediante gli atti di nomina delle assemblee.

Lo spazio per la sottoscrizione di un contratto resta aperto solo per i casi – che la sentenza non esclude, ma che in concreto saranno difficili da identificare – nei quali la stessa persona cumula la figura dell’amministratore societario (nelle sue funzioni tipiche di soggetto che si immedesima con la Società e le consente di raggiungere i propri scopi) con una posizione diversa, avente ad oggetto un attività di lavoro autonomo, parasubordinato o subordinato.

Ma cosa accadrà ai contratti già firmati? Difficile pensare a conseguenze gravi come la nullità degli accordi, in quanto il principio di salvezza degli atti giuridici dovrebbe consentire di salvaguardare l’efficacia di queste intese, che potrebbero essere trasformate in atti di impegno unilaterali delle società. Si apre, in ogni caso, una fase di incertezza che dovrà essere gestita con attenzione.

Un altro effetto della sentenza è di tipo processuale: diventa indiscutibile la riconducibilità di tutte le possibili controversie tra amministratori e aziende al tribunale delle imprese, venendo meno ogni possibile competenza del giudice del lavoro. Inoltre, la pronuncia della Suprema Corte esclude espressamente che ai compensi degli amministratori possano applicarsi i limiti al pignoramento previsti dall’art. 545 c.p.c.

Non sembrano, invece, esserci effetti sul trattamento fiscale e previdenziale dei compensi dell’amministratore, in quanto le norme che disciplinano questi aspetti sembrano prescindere dalla qualificazione dell’amministratore come lavoratore parasubordinato e, quindi, paiono impermeabili agli effetti del nuovo indirizzo interpretativo.

 

 

 

 

 

 

One comment

  1. non credo sia così scontato che non vi siano effetti previdenziali sui compensi di amministratore. La sentenza ha stabilito che non si tratta di lavoro parasubordinato .Infatti le controversie non saranno più di competenza del tribunale del lavoro ed il compenso non sarà più pignorabile. Ho letto però che gli amministratori dovrebbero iscriversi all’IVS commercianti. Vero è che l’INPS non si è ancora pronunciata.
    saluti
    Laura Anna Martucci Modena

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