Arrivano i primi chiarimenti sulla normativa anti delocalizzazioni nel settore dei call center, contenuta nella legge di stabilità per 2017, che ha rafforzato le misure già previste dall’art. 24 bis del D.L. n 83/2012.Secondo il comma 1 di tale norma, qualunque operatore che decida di localizzare – anche tramite l’affidamento a soggetti terzi – l’attività di call center fuori dal territorio nazionale e in un paese che non sia membro dell’Unione Europea, deve dare comunicazione della propria decisione a soggetti diversi: il Ministero del lavoro (insieme all’Ispettorato Nazionale del Lavoro), il Ministero dello Sviluppo Economico e il Garante Privacy.
Il Ministero dello Sviluppo Economico, con una nota informativa del 1 febbraio scorso, ha chiarito le modalità che dovranno essere seguite dalle imprese per dare attuazione a questi obbligo (limitatamente alla comunicazione diretta al Ministero medesimo).
Innanzitutto, ricorda la nota, nella comunicazione dovranno essere indicate le numerazioni telefoniche messe a disposizione del pubblico e utilizzate per i servizi che sono localizzati fuori dall’UE; questo adempimento è molto importante, in quanto la mancata (o tardiva) comunicazione comporta una sanzione pari a 150.000 euro per ciascuna infrazione.
Il Ministero ricorda che sussiste un obbligo di comunicazione anche a carico dei soggetti che già prima del 1 gennaio 2017 hanno localizzato fuori dall’UE l’attività di call center; per questi soggetti, la comunicazione deve essere effettuata entro 60 giorni dall’entrata in vigore delle nuove regole (quindi, entro il 2 marzo 2017). L’omessa o tardiva comunicazione da parte di questi soggetti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa di 10 euro per ciascun giorno di ritardo.
La nota fornisce anche indicazioni sulle modalità concrete di invio della comunicazione: le imprese dovranno compilare un modulo predisposto dal Ministero (e allegato alla nota) e inviarlo tramite posta elettronica certificata all’indirizzo comunicazioni.callcenter@pec.mise.gov.it.
Il Ministero ricorda, inoltre, che gli operatori hanno l’obbligo di comunicare agli utenti che effettuano (o ricevono) una chiamata ad un call center di comunicare il Paese in cui è collocato fisicamente l’operatore che risponde (territorio nazionale, altro Paese comunitario, oppure Paese non comunitario). La mancata informazione preliminare comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pari a 50.000 euro per ogni giornata di violazione. Per rafforzare tale prescrizione, dal 1 aprile del 2017 entra in vigore l’ulteriore obbligo di offrire – se la persona che sta gestendo la chiamata si trova fuori dal territorio comunitario – all’utente la possibilità di richiedere che il servizio sia reso da un operatore collocato in Italia o comunque nel territorio dell’UE. Anche per questo obbligo, la sanzione amministrativa è molto pesante (50.000 euro per ogni giorno di violazione).
Il Ministero ricorda, inoltre, che il soggetto che affida il servizio ad un call center è responsabile in solido con il gestore del call center medesimo, e che se l’operatore si trova all’estero la violazione può essergli notifica mediante il committente.
Infine, la nota ricorda che tutti gli operatori che svolgono attività di call center (secondo il Ministero, a prescindere dalla dimensioni della forza lavoro impiegata e dalla posizione di committente o affidatario del servizio) dovranno iscriversi entro il 2 marzo 2017 al Registro degli Operatori di Comunicazione (ROC), gestito dall’autorità garante per le telecomunicazioni.