Il nuovo CCNL dei metalmeccanici investe in maniera decisa sulla formazione continua, strumento essenziale per adeguare le competenze dei lavoratori ai rapidi cambiamenti imposti dalla rivoluzione digitale. Questo investimento si traduce nel riconoscimento di un diritto individuale alla formazione; ciascuna azienda dovrà erogare a tutti i dipendenti a tempo indeterminato (con le modalità individuate da Fondimpresa) un percorso formativo della durata di 24 ore pro capite nell’arco di un triennio.L’accordo introduce anche una penalizzazione per le aziende che non erogano la formazione.
Il lavoratore che entro la fine del secondo anno non è stato coinvolto in alcun percorso e non ha programmato il suo coinvolgimento per l’anno successivo, ha diritto a partecipare a iniziative formative esterne all’azienda (finalizzate ad acquisire competenze trasversali, linguistiche, tecniche e gestionali) della durata di 24 ore, con costi a carico del datore per i due terzi (entro un costo massimo di 300 euro).
Il nuovo accordo collettivo riforma in maniera decisa anche la disciplina dei permessi per l’assistenza di familiari con problemi di disabilità grave, materia disciplinata dalla legge n. 104 del 1992.
Tale normativa riconosce, tra le varie misure, ai lavoratori che hanno la necessità di assistere familiari con problemi di disabilità il diritto ad assentarsi dal lavoro, senza perdere la retribuzione, per 3 giorni al mese.
La legge non pone vincoli stringenti in merito alle modalità e ai tempi con cui deve essere richiesta la fruizione di questi permessi; di conseguenza, la gestione concreta delle assenze crea molti problemi organizzativi, soprattutto nelle piccole imprese.
Per superare questi problemi, senza intaccare il diritto alla fruizione dei permessi, il nuovo accordo collettivo introduce un obbligo di programmazione delle assenze: il lavoratore che intende fruire dei permessi deve presentare un piano di programmazione mensile, con un anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione. Così, ad esempio, per i permessi da fruire nel mese di marzo, il piano deve essere presentato entro il 18 febbraio precedente.
La norma non chiarisce le conseguenze del mancato rispetto di questo termine; sembra logico ipotizzare che, in caso di presentazione tardiva del piano, il lavoratore dovrà negoziare con l’azienda le modalità di fruizione dei permessi nel mese di riferimento.
Il termine di 10 giorni non deve essere rispettato dal lavoratore che sia in grado di dimostrare l’esistenza di ragioni di “necessità e urgenza”; il lavoratore potrà provare queste situazioni con qualsiasi mezzo idoneo a confermare la veridicità delle ragioni addotte.
L’onere di programmazione viene introdotto anche per i congedi parentali, in caso di utilizzo su base oraria o giornaliera. Per questi congedi, il nuovo CCNL impone al lavoratore l’onere di presentare al datore di lavoro un piano di programmazione mensile, entro 7 giorni prima delle fine del mese precedente a quello di fruizione (il termine è di 15 giorni prima dell’assenza, se l’utilizzo non è su base oraria o giornaliera).
Il lavoratore deve indicare il numero di giornate equivalenti alle ore richieste nel periodo e il calendario dei giorni in cui sono collocati i permessi; sono stabiliti termini ridotti in caso di impedimenti oggettivi (in tal caso, il permesso va chiesto 2 ore prima dall’inizio del turno, e la documentazione attestante l’impedimento deve essere fornita entro i successivi 2 giorni).
La norma collettiva precisa, infine, che l’utilizzo dei congedi parentali su base oraria è frazionabile solo per gruppi di 2 o 4 ore giornaliere (1 o 2 ore per i part time pari o inferiori a 20 ore).