Filippo Chiappi
Lo schema di decreto legislativo n. 384 attuativo della legge delega sulla Buona Scuola, prevede che l’esame di maturità potrà essere sostenuto solo con la formazione on the job dello studente. L’alternanza scuola-lavoro diventa un requisito necessario e conditio sine qua non per l’ammissione all’esame di Stato ed entra esplicitamente nel colloquio orale attraverso uno specifico elaborato o una relazione . Si partirà a giugno 2018 con i primi studenti delle superiori che hanno svolto nel triennio finale percorsi di alternanza scuola-lavoro curriculari secondo l’obbligo fissato dalla Legge 107/2015. I candidati esterni, potranno anche loro, esporre la relazione o l’elaborato oggetto dell’esperienza di lavoro eventualmente svolta. Ma per quest’ultimi l’alternanza non è requisito fondamentale per l’ammissione all’esame di stato. L’art. 19 dello schema, afferma: ” Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola·lavoro svolta nel percorso di studi. Per i candidati esterni la relazione e/o elaborato ha ad oggetto l’esperienza di lavoro eventualmente svolta dal candidato”.
Nel nostro Paese, come è stato già accennato, il quadro normativo relativo all’apprendimento basato sul lavoro ha registrato un decisivo sviluppo in due direzioni, che hanno notevolmente ampliato le opportunità per i giovani di sviluppare, all’interno dei percorsi formativi, competenze immediatamente spendibili nel mercato del lavoro:
1. l’estensione e il consolidamento, previsti dalla legge 107/2015, dell’alternanza scuola lavoro negli ultimi tre anni di tutti gli indirizzi di studio della scuola secondaria di secondo grado, con un monte ore obbligatorio per tutti gli studenti (es: Per gli istituti tecnici e professionali sono previste almeno 400 ore; almeno 200 ore per i licei; percorsi di istruzione e formazione professionale (Iefp) di competenza delle Regioni almeno 990 ore..etc)
2. la riforma dell’apprendistato finalizzato all’acquisizione di un diploma di istruzione secondaria superiore, avviata dal d.lgs. 81/2015, attuativo della legge 183/2014, nota come “Jobs Act”.
Nel nostro sistema nazionale i due istituti giuridici dell’alternanza scuola lavoro e dell’apprendistato rilevano differenze sostanziali.
L’alternanza scuola lavoro è una metodologia didattica; si svolge sotto la responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa; il giovane che sviluppa l’esperienza rimane giuridicamente uno studente; l’inserimento in azienda non costituisce un rapporto lavorativo; le competenze apprese nei contesti operativi integrano quelle scolastiche al fine di realizzare il profilo educativo, culturale e professionale del corso di studi.
L’apprendistato, invece, si caratterizza per essere “ un contratto di lavoro a tempo indeterminato finalizzato alla formazione a tempo determinato e all’occupazione dei giovani”. Si distingue, pertanto, dalle altre forme di apprendimento che integrano l’istruzione con la formazione “on the job”, in quanto è regolato da precisi obblighi tra le parti che discendono sia dalla legislazione nazionale e regionale in materia, sia dalle contrattazioni di settore, che definiscono aspetti specifici come, ad esempio, l’inquadramento dello studente lavoratore, la retribuzione dei periodi di lavoro e la formazione svolta in azienda, le forme e le modalità per la conferma in servizio al termine del percorso formativo. E’ definito un contratto a causa mista.
Le innovazioni permetteranno alle istituzioni scolastiche-formative di incanalarsi verso la definizione di percorsi di apprendimento basati sul lavoro che prevedano una prima fase poggiante sull’alternanza scuola lavoro, con funzioni orientative, formative e anche propedeutiche all’inserimento professionale dei giovani, al fine di evidenziare motivazioni, attitudini, conoscenze, in ragione del ruolo da svolgere in azienda (alternanza curriculare). Ad essa potrebbe ben seguire un’eventuale seconda fase caratterizzata, sempre da un’alternanza scuola-lavoro, però cristallizzata su uno o più contratti di apprendistato a cura delle aziende già coinvolte nei percorsi di alternanza curriculare, che consentirebbe un maggiore e più stabile inserimento dei giovani nel mondo di lavoro già all’interno del percorso di istruzione.
Così facendo, nel tempo, il nuovo contratto di Apprendistato duale diverrà un abile e sicuro meccansimo per la riduzione della disoccupazione giovanile, un volano in grado di guidare la lotta contro la dispersione scolastica, un meccanismo contabile-statistico per contenere il costo del lavoro in maniera sostanziale e non effimera durante la fase di apprendimento. Un appredimento che attraverso l’apprendistato duale, sarà connotato da una gradualità acculturativa nel pieno rispetto dell’assetto e della crescita psico-cognitiva dell’individuo, accompagnata da uno strumento di abbattimento del costo del lavoro.
In tale contesto, Le agenzie per il Lavoro, potranno garantire consulenza e gestione nella ricerca e selezione dei giovani studenti, nella stesura dei protocolli, nella tenuta del libretto formativo e del registro delle ore di formazione, nella redazione del piano formativo individuale e del dossier individuale dell’apprendista, sino allo start up contrattuale con annessi adempimenti, il tutto anche e soprattutto in regime di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato.