La sottile linea tra autonomia e subordinazione nel rapporto di lavoro. Che ruolo gioco la volontà delle parti?

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Riccardo Maraga

 

 

 

Come noto uno dei temi che ha maggiormente impegnato i Giudici del lavoro negli ultimi anni è la qualificazione del rapporto di lavoro, con particolare riferimento alle tipologie di lavoro c.d. parasubordinate, ove il confine tra autonomia e subordinazione appare labile e spesso di difficile percezione.

Ne è scaturito un corposo contenzioso, di fronte ai Giudici del lavoro italiani, sulla c.d. qualificazione del rapporto di lavoro.

Ne è uscita una ricca giurisprudenza della Corte di Cassazione la quale, da ultimo è tornata ad occuparsi del tema con la sentenza n. 206 del 9 gennaio 2017.

Il caso di specie.

La questione posta al vaglio della Suprema Corte origina da una controversia sorta tra una lavoratrice, che ha prestato la propria collaborazione come collaboratore coordinata e continuativa presso un centro fitness con mansioni di assistenza alla clientela e consulenza alle vendite, dal luglio 1999 al luglio 2008.

La collaboratrice ha, successivamente, ha agito di fronte al Tribunale di Roma per vedere accertata la natura subordinata del predetto rapporto.

Il Tribunale di Roma aveva, in prima istanza, accolto il ricorso presentato dalla lavoratrice.

Ad esito completamente difforme era, invece, giunta la Corte d’Appello di Roma la quale, ribaltando la statuizione dei Giudici di prime cure, aveva accolto il ricorso del datore di lavoro ritenendo che le risultanze istruttorie emerse non consentissero al Giudice di qualificare il rapporto di lavoro in modo difforme a quanto deciso, nell’esercizio della loro autonomia contrattuale, dalle parti, le quali avevano inteso configurare tra di loro un rapporto, di natura parasubordinata e non subordinata, di collaborazione coordinata e continuativa.

La collaboratrice ha dunque proposto ricorso in Cassazione contro la decisione della Corte d’appello romana.

La decisione della Cassazione.

La Corte, dando seguito ad un consolidato orientamento, e condividendo l’impianto motivazionale della Corte d’Appello di Roma, ribadisce che ai fini della qualificazione di un rapporto di lavoro come autonomo o subordinato, non si può prescindere dalla preventiva ricerca della volontà delle parti, in quanto il principio secondo cui, in ordine alla distinzione suddetta, è necessario avere riguardo al contenuto effettivo del rapporto stesso, indipendentemente dal nomen iuris usato dalle parti, non comporta che la dichiarazione volontà di queste in relazione alla fissazione di tale contenuto, o di un elemento di esso qualificante ai fini della distinzione medesima, debba essere stralciata nell’interpretazione del precetto contrattuale e che non si debba tener conto del relativo reciproco affidamento delle parti stesse e della concreta disciplina giuridica del rapporto quale voluta dalle parti medesime nell’esercizio della loro autonomia contrattuale.

Pertanto quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, abbiano dichiarato di voler escludere l’elemento della subordinazione, non è possibile – specie nei casi caratterizzati dalla presenza di elementi compatibili con l’uno o con l’altro tipo di rapporto – pervenire ad una diversa qualificazione se non si dimostra che – in concreto – il detto elemento della subordinazione si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo.

Sulla scorta di tale principio e confermando l’indagine svolta nel concreto dalla Corte di Appello la Cassazione ha, così, rigettato il ricorso della lavoratrice, che invocava la natura subordinata del suo rapporto di lavoro qualificato come co.co.co.

La Cassazione, dunque, dando seguito ad un orientamento consolidato, individua un criterio orientativo, che possiamo definire “mediano”, che tiene conto, da un lato del principio di indisponibilità del tipo contrattuale – che impone al Giudice di dare valore, nell’operazione di qualificazione del rapporto, non al nomen iuris usato dalle parti, ma al concreto svolgimento del rapporto di lavoro – e dall’altro valorizza, in ogni caso, l’espressione di volontà e di autonomia contrattuale costituita dalla scelta del tipo contrattuale in cui inquadrare il proprio rapporto di collaborazione.

Resta inteso che la volontà espressa dalle parti è, comunque, superabile in giudizio dimostrando, con i mezzi istruttori, che, nel concreto, le parti hanno dato vita ad un rapporto di lavoro diverso da quello astrattamente scelto e che, nei fatti, è stato caratterizzato dall’elemento della subordinazione – onere probatorio che, evidentemente – nel caso posto al vaglio della Suprema Corte non è stato adempiuto dalla ricorrente

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