Occupazione, il tris di incentivi per il 2017

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Filippo Chiappi

Sta prendendo sempre più forma il “pacchetto di incentivi” contributivi che il governo ha studiato per il 2017, al fine di ripetere l’ondata di assunzioni a tempo indeterminato verificatosi nel 2015, che ha trovato poi un giustificato rallentamento nel 2016 per via del taglio dell’esonero contributivo al 40% contenuto della Legge di Stabilità 2016. Infatti, a fianco dell’esonero contributivo previsto dalla Legge di Bilancio 2017 in favore di aziende che assumo a tempo indeterminato giovani che abbiano svolto con lo stesso datore di lavoro percorsi di alternanza scuola-lavoro (almeno il 30% delle ore), o che abbiano concluso periodi di apprendistato di primo e terzo livello, il governo – probabilmente dopo l’approvazione e pubblicazione della Legge di Bilancio 2017 – incentiverà anche le assunzioni effettuate nel sud (c.d. “bonus sud”) e le assunzioni di Neet iscritti al programma Garanzia giovani. Sono in arrivo, dunque, due distinti decreti direttoriali su indirizzo del presidente Anpal, ora al vaglio della Corte dei Conti, che conterranno le modalità operative e le caratteristiche di ciascuna misura. La neonata Agenzia nazionale per le politiche attive disporrà di 730 milioni di euro per un maxi-piano di rilancio dell’occupazione concentrato su Sud (530ml) e giovani (200ml) che scatterà a dal 2017 e che interesserà Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Molise.

Pertanto, da un esonero contributivo generalizzato si passa ad incentivi ad hoc per determinate categorie di lavoratori, avendo particolare riguardo a due elementi: Sud e giovani. Ma vediamo più da vicino quali saranno gli incentivi che dovrebbero presentarsi nel 2017, per ridurre il costo del lavoro.

Con la legge di Bilancio 2017, abbiamo nella categoria della tipologia, una decontribuzione per i datori di lavoro su tutto il territorio nazionale che assumono giovani studenti con contratto a tempo indeterminato od in apprendistato, anche in somministrazione. Con esclusione del lavoro domestico e degli operai agricoli. Molto probabilmente anche del lavoro intermittente.

L’incentivo è rivolto all’assunzione di studenti nell’ambito dell’attività di alternanza scuola lavoro (tirocini curriculari) o comunque all’assunzione di studenti con i quali è stato effettuato un periodo di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale o un periodo di apprendistato per alta formazione (apprendistato duale).

Con lo scopo di promuovere i percorsi di integrazione formazione-lavoro, è previsto, quindi,  che l’incentivo spetti solo al datore di lavoro presso la cui impresa il giovane abbia svolto:

1) un periodo di apprendistato duale

ovvero

2) alternanza scuola-lavoro (tirocini curriculari).

In merito alla durata della decontribuzione, si individuano 3 anni per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018.

Dal punto di vista dell’entità, abbiamo uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, entro il tetto di 3.250 euro annui per un periodo massimo di 36 mesi. Sul rispetto del “de minimis” nulla viene detto, dal dettato legislativo.

Il primo Decreto Direttoriale definibile “Decreto Bonus Occupazione Sud, è un incentivo rivolto ai datori di lavoro in 8 regioni italiane (Sicilia, Calabria, Basilicata, Puglia, Campania, Abruzzo, Molise e Sardegna) che assumono giovani disoccupati con contratti a tempo indeterminato o di apprendistato, anche in somministrazione. E’ prevista l’esclusione nel domestico, voucher, intermittente.

E’ rivolto, ai giovani disoccupati (privi di impiego) tra i 15 ed i 24 anni, ; disoccupati con più di 24 anni se privi di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi.

Per ambedue le categorie si prevede che non debbano aver avuto un rapporto di lavoro negli ultimi 6 mesi con il medesimo datore di lavoro richiedente ove nel caso della somministrazione di lavoro dovrebbe concerenere il doppio requisito verso l’APL in qualità di datore di lavoro formale e richiedente, e verso l’utilizzatore quale datore di lavoro sostanziale ed effettivo fruitore del bonus. Altrimenti l’APL sarebbe facilmente utilizzabile come strumento per eludere il divieto.

Come durata della decontribuzione, sono previsti 12 mesi per assunzioni effettuate dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

L’entità dello sgravio, si attesta su uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro entro il tetto di 8.060 euro annui per un periodo massimo di 12 mesi (non cumulabile con altre tipologie di incentivi). L’incentivo è fruibile nei limiti del “de minimis” (200mila euro in tre anni) con la possibilità di andare oltre questi limiti nel caso in cui l’assunzione consenta di realizzare un incremento occupazionale netto in termini di aumento del numero di unità lavorative.

Il regime del de minimis e l’incremento netto occupazionale dovrebbe gravare sull’utilizzatore, acquisendo per estensione analogica la previsione Ministeriale nell’interpello 23/2016 relativo ai disabili in somministrazione. Anche se è auspicabile un nuovo intervento del Ministero del Lavoro congiunto con l’Inps.

La non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive secondo le prime espressioni dottrinali potrebbe travolgere anche la contribuzione dell’apprendistato. In sostanza dato il sottoinquadramento di due livelli dell’apprendistato si potrebbe giungere a dover scegliere tra il bonus di 8060 euro per un anno e poi andare a contribuzione piena (o forse dal secondo anno riprendere la contribuzione agevolata dell’apprendistato), e la contribuzione agevolata degli apprendisti per tre anni. Oppure più semplicemente, data la contribuzione dovuta del 1° anno dell’apprendista, essa sarà oggetto di sgravio totale entro il massimale. Terminato il primo anno, continuerà la contribuzione agevolata tipica dell’apprendistato, senza alcun sgravio.

In chiusura dei decreti direttoriali, abbiamo il cosiddetto “Decreto Bonus Giovani”. Trattasi di un incentivo rivolto ai datori di lavoro su tutto il territorio nazionale che assumono giovani non occupati e non impegnati in percorsi di istruzione o formazione (c.d. NEET) con contratto tempo indeterminato, contratto di apprendistato professionalizzante, contratto a tempo determinato di durata iniziale di almeno sei mesi, anche in somministrazione. Esclusione nel domestico,voucher,intermittente.

E’ rivolto ai giovani Neet iscritti a garanzia giovani tra i 16 e i 29 anni. Nel caso di superamento del limite del “de minimis”, per i soli giovani di età compresa tra i 25 e i 29 anni di età, l’incentivo può essere fruito solo quando, in aggiunta al requisito di soddisfare l’incremento netto occupazionale, ricorra in modo alternativo una serie di condizioni:

  1. il giovane sia privo di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
  2. il giovane non sia in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di una qualifica o diploma di istruzione e formazione professionale;
  3. il giovane abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di due anni e non abbiano ancora ottenuto il primo impiego regolarmente retribuito;
  4. il giovane sia assunto in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna, che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato, ovvero sia assuntoin settori economici in cui sia riscontrato il richiamato differenziale nella misura di almeno il 25 per cento, come annualmente individuati dalla Rilevazione continua sulle forze di lavoro dell’Istat.

Come durata della decontribuzione, sono previsti 12 mesi per assunzioni effettuate dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2017.

L’entità dello sgravio, si attesta su uno sgravio totale del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato, entro il tetto di 8.060 euro annui per un periodo massimo di 12 mesi. Non cumulabile con altre tipologie di incentivi.

Anche qui, la non cumulabilità con altri esoneri o riduzioni delle aliquote contributive secondo le prime espressioni dottrinali potrebbe travolgere anche la contribuzione dell’apprendistato. Dato il sottoinquadramento di due livelli dell’apprendistato si potrebbe giungere ad una sorta di opzione tra il bonus di 8060 euro per un anno e poi andare a contribuzione piena (o forse dal secondo anno riprendere la contribuzione agevolata dell’apprendistato), e la contribuzione agevolata degli apprendisti per tre anni. Oppure più semplicemente, data la contribuzione dovuta del 1° anno dell’apprendista, essa sarà oggetto di sgravio totale entro il massimale. Terminato il primo anno, continuerà la contribuzione agevolata tipica dell’apprendistato, senza alcun sgravio.

Mentre abbiamo uno sgravio al 50% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro per lavoratore assunto con contratto a tempo determinato di durata iniziale di almeno 6 mesi, entro il tetto di 4.030 euro per un periodo massimo di 12 mesi. Non cumulabile con altre tipologie di incentivi. L’incentivo è fruibile nei limiti del “de minimis” (200mila euro in tre anni) con la possibilità di andare oltre questi limiti nel caso in cui l’assunzione consenta di realizzare un incremento occupazionale netto in termini di aumento del numero di unità lavorative. Come già detto in precedenza, in caso di somministrazione, il regime del de minimis e l’incremento netto occupazionale dovrebbe gravare sull’utilizzatore, acquisendo per estensione analogica la previsione Ministeriale nell’interpello 23/2016 relativo ai disabili in somministrazione. Restiamo in attesa di un nuovo intervento del Ministero del Lavoro congiunto con l’Inps, che possa chiarire la portata e l’estensione della novità.

Ambedue gli incentivi dei decreti direttoriali, fanno leva, però, a differenza degli incentivi 2015 e 2016, su un triste ritorno alla pressante burocrazia, con perentori processi di istanze ed autorizzazioni verso l’Inps, divenendo “forse” un incentivo al disincentivo.

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