Filippo Chiappi
L’assegno di ricollocazione: il prologo.
E’ una misura sperimentale e molto innovativa di politica attiva del lavoro che nelle intenzioni dei suoi ideatori ha l’intento di fornire al lavoratore una dote economica da spendere in maniera libera presso operatori pubblici e privati accreditati, per fruire dei servizi utili al reinserimento lavorativo.
In tal senso, la misura risulta connotarsi di una forte dose di innovazione perché per la prima volta viene spostato in capo alla persona fisica che ha bisogno del servizio, la libertà e anche l‘obbligo di attivarsi per poter poi scegliere dove farsi erogare il servizio di assistenza al nuovo inserimento nel mercato del lavoro.
Il punto di partenza è il passaggio da una situazione di “subordinato” ad uno stato di “disoccupato”: il soggetto che perde il proprio impiego, diviene da quel momento eleggibile per entrare nel percorso che lo porterà, in presenza dei requisiti, a percepire l’assegno di ricollocazione.
Il primo passaggio di questo percorso è quella della iscrizione al portale unico delle persone (sito Anpal) in cerca di occupazione. L’interessato deva fare anche la dichiarazione di immediata disponibilità sul medesimo portale Anpal. In sostanza, chi è disoccupato deve dichiarare la propria disponibilità al lavoro (DID) sul portale dell’Anpal nell’area ad accesso riservato. Essere privo di impiego e averlo dichiarato unitamente alla propria immediata disponibilità al lavoro sono le due condizioni che determinano formalmente l’inizio dello stato di disoccupazione nel collocamento ordinario (art. 19 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150). La DID può essere resa sul portale Anpal anche dalle persone a rischio di disoccupazione, cioè i lavoratori e le lavoratrici dipendenti che hanno ricevuto la comunicazione di licenziamento e può già essere resa durante il periodo di preavviso di licenziamento. Chi beneficia di una prestazione a sostegno al reddito non deve rendere la DID sul portale Anpal, poiché la presentazione all’Inps di una domanda di Naspi, di DIS-COLL, cioè l’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata, o di indennità di mobilità, equivale ad aver dichiarato la propria immediata disponibilità al lavoro presso i servizi per l’impiego.
Questo passaggio è lo snodo fondamentale della misura. Se la persona non ha un lavoro, ma non ritiene di iscriversi al portale e quindi non ritiene di entrare in un percorso guidato, la persona medesima non potrà vantare alcun diritto di utilizzo della misura. Questo è un concetto che già dalle riforme degli anni ’90 fu introdotto nel nostro ordinamento ed oggi ancora più accentuato: il concetto dottrinale della “selettività delle misure”.
Le misure di politica attiva utilizzano risorse scarse e quindi devono essere destinati in via prorioritaria solo a chi accetta di partecipare ad alcuni impegni richiesti dalle strutture pubbliche. Quindi l’iscrizione nel portale è il momento di accesso nel sistema. Al momento dell’iscrizione, il soggetto inserisce le informazioni richieste sulle esperienze professionali e lavorative, utili per riceve una classe di profilazione che è un documento, un valore, un indice che servirà poi a capire il grado di occupabilità della persona e quindi anche l’importo dell’assegno di ricollocazione, qualora spettante. Infatti, tanto più alto è il grado di occupabilità della persona tanto più basso sarà l’importo dell’assegno di ricollocazione, e viceversa.
La Profilazione.
E’ l’insieme delle tecniche e delle procedure utilizzate per conoscere in modo approfondito i beneficiari delle politiche per il lavoro, allo scopo di offrire loro servizi realmente personalizzati di accompagnamento e inserimento nel mercato del lavoro e assicurare così anche una maggiore efficienza della spesa pubblica: le misure di politica attiva che il centro per l’impiego (Cpi) propone alla persona disoccupata sono delineate in funzione del suo profilo personale di occupabilità, che riflette la sua distanza dal mercato del lavoro. La definizione del profilo personale di occupabilità prevede il calcolo del livello di svantaggio cioè della probabilità di non essere occupato. Le caratteristiche considerate sono sia individuali (genere, età, cittadinanza, titolo di studio, stato di disoccupazione), sia riferite al territorio in cui risiede la persona e quindi alla dinamicità del mercato del lavoro locale (tasso di occupazione, incidenza delle famiglie a bassa intensità di lavoro, densità imprenditoriale). Esso assume valori compresi tra 0 e 1: a una persona con valore 0,1 cioè facilmente collocabile nel mercato del lavoro, si potrà offrire direttamente un contratto di lavoro; mentre a chi ha un valore 1, cioè il grado più elevato di difficoltà nel collocamento, si dovrà proporre un corso di formazione per acquisire nuove competenze. Il valore della profilazione viene aggiornato ogni 90 giorni. Più aumenta la durata della disoccupazione, infatti, più è difficile ricollocarsi perché le competenze diventano obsolete: di conseguenza aumenta la distanza dal mercato del lavoro e il valore della profilazione si avvicina a 1. Se, al contrario, nei 90 giorni, la persona disoccupata ha frequentato un corso di formazione o acquisito delle competenze, la distanza dal mercato del lavoro si riduce e il valore si approssima allo zero.
Il Patto di Servizio Personalizzato ed il concetto di disoccupato.
Con la presentazione della DID e dell’essere privo di un impego, il cittadino prenota un appuntamento presso un centro per l’impiego, allo scopo di analizzare i punti di forza e di debolezza e stipulare un patto di servizio personalizzato che ne definisce il percorso individualizzato per l’inserimento nel mercato del lavoro. Infatti, la procedura si conclude con la prenotazione dell’appuntamento al centro per l’impiego per la stipula del patto di servizio. Nelle more della messa a regime del portale Anpal e della cooperazione applicativa con i portali regionali, la persona disoccupata può dichiarare la propria disponibilità al lavoro in tre modi:
- sul portale Anpal (con o senza Pin Inps); • sui portali regionali, laddove già previsto dai sistemi informativi regionali; • recandosi personalmente presso il centro per l’impiego.
E’ opportuno ricordare che la condizione di “non occupazione” ossia di “disoccupazione” è la condizione di coloro che non sono occupati in un’attività lavorativa in forma subordinata o autonoma, oppure di coloro che, pur svolgendo tale attività, ne ricavino un reddito annuo inferiore ad euro 8.000, per il lavoro subordinato o parasubordinato, e ad euro 4.800 per il lavoro autonomo
Dal momento della iscrizione nel portale, il disoccupato entro i successivi 30 giorni dalla DID dovrà contattare il centro per l’impiego e in mancanza, saranno convocati dai centri per l’impiego, stessi.
Il centro pubblico per l’impiego farà un’altra attività assolutamente fondamentale. Chiamerà la persona presso i propri uffici e proporrà la stipula di un patto di servizio. Un accordo cioè, dove sono fissate alcune attività ed alcune condizioni minime. La prima sarà quella di individuare un responsabile delle attività: il disoccupato avrà un referente fisico con cui interagirà durante tutto il periodo di validità dell’atto. Poi sarà definito in concreto il profilo personale di occupabilità, cioè quanto la persona è occupabile in relazione al proprio curriculum, alle proprie esperienze, alle proprie caratteristiche professionali. Poi saranno definiti gli atti di ricerca attiva del lavoro che devono essere compiuti. Cioè, cosa va fatto per trovare un nuovo lavoro. In dettaglio sono definiti i contatti che dovranno svolgersi con il referente, le modalità con le quali si svolgeranno le ricerche, la disponibilità del richiedente a partecipare alle misure proposte dall’operatore per aumentare la sua occupabilita’: ad esempio la disponibilità a partecipare ad iniziative formative. Qualora, trascorsi 60 giorni dalla data registrazione e dichiarazione della DID, il disoccupato che non sia stato convocato dai centri per l’Impiego ha diritto a chiedere all’ANPAL, tramite posta elettronica, le credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione predisposta dall’ANPAL al fine di ottenere l’assegno di ricollocazione previsto per i soli percettori di NASPI.
L’assegno di ricollocazione, la scelta dell’operatore pubblico o privato, e la Naspi.
Una volta firmato il patto di servizio, la persona in cerca di occupazione deve attivarsi per eseguire le misure che sono state concordate (condizionalità).
Se queste misure non producono i risultati sperati, quindi continua lo stato di disoccupazione, allora entra in gioco l’assegno di ricollocazione, in presenza di un certo status soggettivo. L’assegno, su richiesta del soggetto interessato al Cpi presso il quale ha stipulato il patto di servizio personalizzato, spetta dopo quattro mesi dalla data in cui è iniziata la percezione della Naspi cioè del trattamento di sostegno reddito spettante in caso di disoccupazione involontaria. Questo è il momento in cui, pur avendo rispettato le condizioni preliminari, in concreto diventa attuale il diritto alla percezione dell’assegno di ricollocazione.
E’ opportuno ricordare che a fine 2016 andrà in soffitta l’indennità di mobilità, finora riconosciuta ai lavoratori che perdono il posto a causa di un licenziamento collettivo. Da gennaio, invece, per chi sarà coinvolto da un licenziamento collettivo si aprirà il paracadute della Naspi, la nuova assicurazione sociale per l’impiego introdotta a maggio 2015, che diventerà il sostegno universale in caso di disoccupazione, visto che con il 2016 esce di scena anche l’indennità speciale edile. L’indennità di Mobilità e la Naspi si differenziano per sistema di calcolo e durata. La prima equivale al 100% dell’assegno di Cig straordinaria percepito o che sarebbe spettato nel periodo precedente il licenziamento (80% dello stipendio), importo che scende all’80% dopo 12 mesi. La seconda, invece, è il 75% della retribuzione: se questa supera 1.195 euro mensili (rivalutati annualmente), l’indennità è aumentata del 25% della quota eccedente il tetto. Per la Naspi è previsto un décalage del 3% a partire dal quarto mese. Per entrambi i sussidi ci sono dei massimali. Per la Naspi: l’indennità mensile non può in ogni caso superare un importo massimo (nel 2016 pari a 1.300 euro), rivalutato annualmente, con durata massima di 24 mesi.
Torniamo piuù direttamente alle misure ANPAL: in che cosa consiste l’assegno individuale di ricollocazione? Lo dice la parola stessa: è una somma di denaro che, come abbiamo detto in precedenza, cambia in proporzione all’effettivo profilo di occupabilita’ della persona, quindi quanto più è difficile il reinserimento occupazionale molto più alto sarà l’ importo dell’assegno; quindi è una somma di denaro figurativa che la persona disoccupata potrà spendere presso l’operatore da lui prescelto. L’assegno di ricollocazione non concorre alla formazione del reddito complessivo ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche e non è assoggettato a contribuzione Inps. L’assegno è una sorta di dote economica figurativa (voucher) spendibile esclusivamente al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati. La scelta dell’operatore pubblico o privato riservata al disoccupato titolare dell’assegno di ricollocazione non è completamente libera. Perché innanzitutto c’è un criterio temporale: va effettuata entro due mesi dalla percezione dell’assegno di ricollocazione, a pena di decadenza sia del trattamento (assegno di ricollocazione) sia dell’ammortizzatore sociale in godimento. Quindi, la persona deve pensarci bene, perché una volta che ha preso l’assegno di ricollocazione rischia non solo di perdere l’assegno stesso ma anche rischia di perdere l’ammortizzatore sociale. Oltre a non essere libera nei tempi, la scelta è vincolata anche per quanto riguarda l’operatore da cui fruire il servizio. Infatti la legge ammette come possibile erogatore del servizio di reinserimento lavorativo le strutture pubbliche e gli operatori privati che siano stati preventivamente accreditati o dalla regione o dalla ANPAL secondo i rispettivi sistemi di accreditamento. L’accreditamento costituisce una misura di autorizzazione preventiva di un soggetto ad entrare a far parte di alcune misure di politica attiva del lavoro. Quindi, il soggetto privato che vorrà partecipare al sistema dell’assegno di ricollocazione ma anche la struttura pubblica che intende erogare il servizio, dovranno andare presso la regione competente o presso l’ANPAL, dimostrare i requisiti che sono stati preventivamente definiti per questi soggetti, e farsi accreditare. Una volta che saranno accreditati, rientreranno nella platea dei soggetti ai quali il lavoratore può rivolgersi. Il lavoratore si sceglie l’operatore accreditato, e nei sei mesi successivi alla scelta godrà dell’erogazione del servizio.
La spendibilità dell’assegno di ricollocazione al fine di ottenere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca di lavoro presso i centri per l’impiego o presso i soggetti privati accreditati.
La legge definisce alcuni contenuti minimi del servizio: il primo contenuto minimo è quello per cui l’operatore deve affiancare alla persona, un tutor. E’ in qualche modo una figura che somiglia al referente che si incontra nel momento in cui si va nel Centro per l’impiego ma qui diciamo ha un compito diverso: quello di curare la erogazione concreta del servizio. Poi va fatta una ricerca intensiva della nuova occupazione, specificando anche e soprattutto dov’è l’area nella quale si attuerà questo programma, ed accanto al programma di ricerca intensiva deve essere definito un programma di riqualificazione professionale che sia mirato ad incrementare l’occupabilità della persona. La persona stessa cioè il disoccupato deve impegnarsi a svolgere le attività proposte dal tutor e soprattutto deve impegnarsi formalmente ad accettare eventuali offerte di lavoro che possono definirsi congrue secondo la normativa vigente. La congruità sarà un concetto che sarà poi specificato dalle regioni competenti ma che in sostanza vuol significare che la proposta di lavoro, se è coerente con la professionalità, le esperienze, e le aspirazioni individuali, non può essere validamente rifiutata pena la perdita della misura dell’assegno di ricollocazione e degli ammortizzatori sociali.
Sempre in questa ottica di impegnare la persona a partecipare alle misure di politica attiva, e di accettare le proposte di lavoro congrue, l’operatore che eroga il servizio avrà un compito anche di controllo. Egli dovrà infatti comunicare al centro per l’impiego ed all’Anpal, l’eventuale rifiuto ingiustificato di quella persona a svolgere una delle attività individuate dal tutor oppure ad accettare una proposta di lavoro congrua.
I casi sono due: il disoccupato non partecipa all’iniziativa oppure pur avendo partecipato alle iniziative, il disoccupato riceve una proposta di lavoro congrua e la rifiuta senza giustificato motivo. In entrambi questi casi l’operatore fa la segnalazione al centro per l’impiego, Che poi provvede a prendere i provvedimenti conseguenti.
Terminato il percorso di erogazione del servizio di ricollocazione (prima durata di sei mesi), ci può essere una proroga a condizioni particolari di ulteriori sei mesi. Ci può essere ovviamente un doppio sbocco: ci può essere lo sbocco del reimpiego ma ci può essere anche lo sbocco del mancato reimpiego. Questo di per sé non è motivo per la restituzione dell’assegno: diciamo che l’obbligazione che assume il lavoratore è una obbligazione di mezzi. L’obbligazione che assume anche l’operatore è un obbligazione di mezzi. Entrambi devono cooperare in maniera attiva per cercare di raggiungere questo obiettivo ma ovviamente l’obiettivo di per sé non è scontato e non può essere a priori predefinito.
La prima operatività dell’assegno di ricollocazione: la sperimentazione.
La delibera adottata dal Consiglio d’amministrazione dell’Anpal il 28 novembre consentirà – dopo il previsto parere del Ministero del Lavoro – la prima operatività dell’assegno di ricollocazione. Su tutto il territorio nazionale, per un campione di almeno 20.000 soggetti destinatari, scelti mediante procedure di estrazione casuale dallo stock di potenziali destinatari comunicato dall’INPS, l’ANPAL invierà le lettere per l’avvio della procedura come prima fase di sperimentazione. Vediamone le caratteristiche:
1) è rivolta ai percettori da almeno 4 mesi della Naspi, per avviare in via sperimentale le nuove politiche attive ridisegnate dal Jobs act;
2) la finalità è «rendere finalmente operativa la seconda gamba della riforma del mercato del lavoro» che «fa perno sul sistema pubblico-privato dei centri per l’impiego e delle agenzie per il lavoro accreditate, per riqualificare le persone e garantire l’occupabilità a chi ha perso l’impiego»;
3) a chi riceverà la lettera verrà chiesto di completare la registrazione sul sito dell’Anpal (sistema informativo unitario delle politiche del lavoro), inserendo i dati amministrativi mancanti, compreso il titolo di studio e la dichiarazione di immediata disponibilità (Did). I disoccupati percettori di Naspi devono rilasciare la «Did» (la disponibilità al lavoro) con la stessa domanda NASPI da presentare telematicamente all’Inps, che a sua volta la dovrà mettere a disposizione dei centri pubblici per l’impiego (Cpi), attraverso la banca dati percettori, almeno fintanto che non sarà costruito il sistema informativo unico che dovrà collegare l’Anpal, la stessa Inps e i Cpi;
4) una volta completato il format telematico, ciascuno dei disoccupati avrà in dotazione un voucher che oscilla da un minimo di 250 euro ad un massimo di 5 mila euro a seconda della difficoltà nella ricollocazione del disoccupato; sarà incassato dal centro per l’impiego o dall’agenzia per il lavoro accreditata (in base alla scelta del cittadino dove spendere il voucher) solo a risultato raggiunto, vale a dire alla stipula di un contratto;
5) tale voucher potrà essere speso presso un centro per l’impiego o un’agenzia privata accreditata nella località che si preferisce, per acquisire servizi finalizzati al reinserimento nel mondo del lavoro. Entro 2 mesi dall’assegno di ricollocazione, il lavoratore deve scegliere l’operatore pubblico o privato dove spendere la dote, pena la decadenza dell’assegno e delle misure di sostegno (Naspi);
6) la fruizione del voucher di ricollocazione non interrompe la fruizione dell’assegno di Naspi, che spetta fino ad un massimo di 24 mesi. Si vuol così offrire una chance in più all’interessato che può contare comunque su una forma di sostegno al reddito;
7) l’entità del voucher, come detto, cresce in ragione della maggiore difficoltà a ricollocare il lavoratore; più è difficile, più sarà alta la cifra riconosciuta, che potrà essere incassata dall’ente o dall’APL solo ad obiettivo raggiunto, vale a dire solo alla firma di un contratto di lavoro.
8) La riscossione avverrà in modo proporzionale:
8.1. se si firma un contratto a tempo indeterminato o in apprendistato, l’agenzia o il centro per l’impiego incasserà l’intero voucher. In specie, l’incasso sarà totale in caso di sottoscrizione di un rapporto a tempo indeterminato o in apprendistato per un importo che oscilla da 1.000 a 5.000 euro;
8.2. scenderà al 50% in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi ( da 500 a 2.500 euro in caso di contratto a termine superiore o uguale a 6 mesi) ;
8.3. al Sud (oltre a quanto sopra) verrà riconosciuto un quarto del voucher anche in presenza di un contratto da 3 a 6 mesi. Il Sud verrà premiato anche (quindi in aggiunta ai due casi visti in precedenza) per l’inserimento con un contratto da tre a sei mesi: in questo caso si riscuoterà un quarto rispetto all’incasso totale del valore del voucher (da 250 a 1.250 euro per contratti a termine da 3 a 6 mesi questi ultimi previsti solo nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia);
8.4. per le “spese di colloquio” verrà comunque riconosciuta una quota “fissa” di 106 euro, ma a condizione che l’operatore abbia collocato una percentuale di disoccupati superiore alla media del territorio;
9) ogni lavoratore avrà a sua disposizione all’interno del centro per l’impiego o dell’agenzia privata un tutor che lo seguirà nel percorso verso il nuovo contratto di lavoro, aiutandolo a compilare il curriculum, ad aggiornare le proprie competenze fino a sostenere colloqui con le imprese;
10) una volta ricevuta un’offerta di occupazione, il lavoratore potrà rifiutarla se non è congrua (*) senza perdere la Naspi;
11) mentre il rifiuto di un’offerta di lavoro congrua (*) fa perdere il diritto a ricevere l’assegno di disoccupazione (NASPI) e dell’assegno di ricollocazione;
12) il percorso di politica attiva attraverso l’assegno di ricollocazione ha una durata di 6 mesi, prorogabili di ulteriori 6 nel caso non sia stato consumato l’intero ammontare dell’assegno (in tutto, quindi, si arriva a 12 mesi);
(*) in sostanza vuol significare che la proposta di lavoro, se è coerente con la professionalità, le esperienze, e le aspirazioni individuali, non può essere validamente rifiutata pena la perdita della misura dell’assegno di ricollocazione e degli ammortizzatori sociali.
L’accreditamento per le Apl.
Si ricorda che dall’Anpal è emerso un nuovo tassello utile alla costruzione di un sistema di accreditamento unico a livello nazionale dei soggetti autorizzati a svolgere servizi per il lavoro. Lo scorso 3 novembre il consiglio d’amministrazione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, ha approvato la delibera che istituisce l’Albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni in materia di politiche attive del lavoro. All’Albo possono iscriversi tre tipi di soggetti:
1) le agenzie per il lavoro di somministrazione di lavoro di tipo generalista e di intermediazione (l’accreditamento è su base e valenza nazionale). Rientra in questa categoria anche la Fondazione Consulenti del Lavoro.
2) i soggetti accreditati ai servizi per il lavoro dalle Regioni e Province autonome;
3) le agenzie che intendono operare nel territorio di regioni che non abbiano ancora istituito un proprio regime di accreditamento.
L’Anpal ha 60 giorni per pronunciarsi sull’istanza. In caso di accoglimento, l’Anpal provvede ad accreditare e quindi iscrivere l’agenzia richiedente all’Albo. Qualora sia decorso il termine di 60 giorni dalla presentazione della richiesta, senza che l’Anpal abbia richiesto integrazioni documentali e/o si sia pronunciata in merito, l’istanza si intende accolta. I soggetti accreditati ai servizi per il lavoro hanno l’obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario delle politiche del lavoro pena la revoca dell’accreditamento. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano comunicano all’Anpal gli elenchi dei soggetti in possesso di accreditamento regionale. I soggetti accreditati hanno l’obbligo di inviare all’Anpal ogni informazione utile al coordinamento della rete nazionale dei servizi per le politiche del lavoro ivi comprese le offerte di lavoro.
Ergo, per quanto sopra, le agenzie di lavoro devono richiedere l’accreditamento per quanto concerne la gestione delle politiche attive (tra cui l’assegno di ricollocazione), e dovranno fare comunque un’istanza separata perché non è automatico.
La Filosofia del nuovo sistema: i vantaggi.
In definitiva, il sistema è molto innovativo: la filosofia, lo spirito di fondo, sono quello di creare delle convenienze per tutti gli attori che entrano in gioco, a trovare una nuova occasione di lavoro per il disoccupato.
Il disoccupato è quello che ha maggiore interesse affinché la misura vada a buon fine. L’operatore accreditato ha interesse a che la misura abbia uno sbocco occupazionale perché incasserà l’assegno, la premialita’ in funzione del risultato raggiunto. Nella attività da parte dell’agenzia per il lavoro di ricerca intensiva della nuova occupazione, abbiamo un’entrata di natura pubblica per quanto concerne l’assegno individuale di ricollocazione in virtù dell’obiettivo raggiunto dell’inserimento lavorativo; una entrata di natura privata derivante dal compenso della ricerca e selezione richiesto all’azienda cliente, ovvero dal compenso che può provenire da una somministrazione di lavoro come ricollocazione del soggetto. Tenuto conto anche del processo di riqualificazione che attraverso una corretta rendicontazione della formazione può portare le agenzie per il lavoro ad utilizzare i fondi della formazione previsti in formatemp attraverso quello che tecnicamente può essere anche un conguaglio contributivo. Vanno a trarre beneficio anche quelle costole create all’interno dell’agenzia per il lavoro che si occupano di outplacement. Associare ai compensi provenienti dall’azienda che vedeva collocare i propri lavoratori in esubero e quelli provenienti dalla destinataria dell’attività, l’assegno individuale di ricollocazione di natura pubblica.
Le strutture pubbliche hanno interesse a che la misura vada a buon fine perché comunque il maggior costo dell’assegno è bilanciato dal minor costo per la conseguente riduzione dei trattamenti di sostegno al reddito che devono essere erogati in vigenza dello stato di disoccupazione. La scommessa ANPAL del patto di servizio e dell’assegno di ricollocazione poggia sulle cosiddette “convenienze individuali”: le convenienze individuali dovranno produrre un meccanismo più efficace ed efficiente di quello fino ad oggi perseguito ed adottato in tema di politiche attive del lavoro.
Misure di condizionalità e regime sanzionatorio – Circolare Inps 224/2016
L’Inps con la circolare 224/2016 è intervenuto sistematizzando le violazioni che interessano i percettori della Naspi, Disc-Coll, Asdi e mobilità. Una prima formulazione concerne il Patto di servizio e la fomazione. Ai sensi dell’art. 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, i lavoratori disoccupati, al fine di confermare lo stato di disoccupazione, devono recarsi entro i termini legislativamente previsti presso il Centro per l’Impiego per la profilazione e la sottoscrizione del Patto di servizio personalizzato; quest’ultimo deve riportare la disponibilità del soggetto alle seguenti attività: 1) partecipazione a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; 2) partecipazione ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; 3) accettazione di congrue offerte di lavoro, come saranno definite – ai sensi dell’art. 25 del decreto in argomento – dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su proposta dell’ANPAL. Fino alla data di adozione del suddetto provvedimento ministeriale trovano applicazione in materia le disposizioni di cui all’art.4 commi 41 e 42 della legge n.92 del 2012.
In caso di mancata presentazione, in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti per la conferma dello stato di disoccupazione e per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato, nonché per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività; in caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, a iniziative e laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro; si applicano le seguenti sanzioni: 1) la decurtazione di un quarto di una mensilità, corrispondente a 8 giorni di prestazione di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI , in caso di prima mancata presentazione; 2) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI , alla seconda mancata presentazione; 3) la decadenza dalla prestazione di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
Una seconda formulazione concerne le inziative di fomazione. In caso di mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, ad iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o altra iniziativa di politica attiva o di attivazione; in caso di mancata partecipazione allo svolgimento di attività ai fini di pubblica utilità a beneficio della comunità territoriale di appartenenza; si applicano le seguenti sanzioni: 1) la decurtazione di una mensilità, corrispondente a 30 giorni di prestazione di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI , alla prima mancata partecipazione; 2) la decadenza dalla prestazione di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI e dallo stato di disoccupazione, in caso di ulteriore mancata presentazione.
La terza ed ultima formulazione concerne le offerte di lavoro. In caso di mancata accettazione, in assenza di giustificato motivo, di un’offerta di lavoro,si applica la decadenza dalla prestazione di disoccupazione ASpI, miniASpI, NASpI, DIS-COLL, Mobilità e ASDI e dallo stato di disoccupazione.
L’Inps precisa che le sanzioni di cui sopra hanno quale decorrenza il giorno successivo a quello in cui si è verificato l’evento sanzionato, salvo diversa decorrenza indicata dal competente Centro per l’Impiego;la decurtazione delle richiamate prestazioni comporta, oltre che il mancato pagamento del corrispondente importo monetario, anche il mancato accredito della relativa contribuzione figurativa ai fini pensionistici. In sostanza l’Inps pone un duro stop ai fannulloni. Chi non accetta un offerta di lavoro o non segue il piano dettato dal patto di servizio, dovrà dire addio alla Naspi, Asdi, Dis.Coll, Mobilità, nonché allo stato di disoccupazione.