Distacchi transazionali, operativa la comunicazione preventiva

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Dal dicembre è diventata obbligatorio effettuare la comunicazione preventiva in caso di ricorso al c.d. distacco transnazionale, secondo le regole introdotte dal d.lgs. n. 136/2016; l’Ispettorato Nazionale del lavoro, con la circolare n. 3/2016 emanata ieri, ha approvato il modulo telematico che dovrà essere utilizzato dalle imprese per adempiere a questo obbligo.

La nuova normativa ha introdotto una serie di adempimenti amministrativi a carico delle imprese straniere intenzionate a distaccare lavoratori in Italia, nell’ambito di una prestazione transnazionale di servizi (nozione che comprende non solo il distacco in senso stretto, ma anche la somministrazione di lavoro e l’appalto).

La comunicazione preventiva consiste in una dichiarazione telematica effettuata sul portale del Ministero del lavoro (ma visibile anche al personale ispettivo, all’INPS e all’INAIL), mediante la quale l’impresa straniera comunica, entro le 24 ore del giorno antecedente all’inizio dl distacco, l’intenzione di inviare personale nel nostro Paese.

L’obbligo deve essere adempiuto da parte di tutte le imprese straniere, sia che facciano parte dell’Unione Europea, sia che siano stabilite presso uno stato terzo extra UE, e grava anche sulle agenzie di somministrazione di manodopera che intendano spostare propri dipendenti da uno stato estero.

Il modulo approvato dall’Ispettorato richiede l’inserimento di alcune informazioni predefinite (generalità delle parti del distacco, compreso il distaccatario, tipologia di servizi svolti, generalità dei referenti nominati dall’impresa distaccante) e, per le agenzie di somministrazione, anche il numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività rilasciato dal Paese di origine.

Sono previste forme particolari di compilazione del modulo per la somministrazione transnazionale nel settore di trasporto su strada di merci e persone, e per le ipotesi di cabotaggio di merci e passeggeri: in attesa della definizione di un modulo apposito per questa fattispecie, l’impresa distaccante dovrà inviare la comunicazione preventiva mediante una email diretta a Cabotaggio.DistaccoUE@lavoro.gov.it.

Se il distacco transnazionale coinvolge più lavoratori, l’impresa distaccante può fare una sola comunicazione cumulativa, anche qualora la durata e il luogo di lavoro siano diversi. La comunicazione può essere annullata, in caso di errori o modiche dei dati inseriti.

La circolare dell’Ispettorato chiarisce che la comunicazione preventiva dovrà essere effettuata anche per i distacchi avviati tra il 22 luglio (data di entrata in vigore della riforma) e il 26 dicembre (data di operatività del nuovo obbligo), qualora dopo tale ultima data siano ancora in corso.

Prevista, infine, l’ipotesi di “comunicazione preventiva posticipata”: con questo apparente ossimoro si fa riferimento ai casi nei quali risulta impossibile adempiere all’obbligo di comunicazione preventiva per indisponibilità del sistema informatico del ministero del lavoro. Qualora si verifichi questa ipotesi, la comunicazione dovrà essere effettuata entro le 24 ore del giorno successivo a quello di ripristino del pieno funzionamento del sistema. La circolare ricorda anche le sanzioni applicabili per chi non adempie gli obblighi di comunicazione, variabili da 50 a 150 euro per ciascuna violazione e ciascun dipendente (entro il tetto massimo di 150 mila euro complessivi).

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