Come funziona l’APE. Il pensionamento dopo la legge di bilancio 2017

Posted by

Filippo Chiappi

Prima di analizzare l’Ape Volontaria ed Aziendale, introdotta dalla legge di Bilancio 2017, proponiamo, d’obbligo, una fotografia dello status quo del nostro sistema pensionistico: pensione di vecchiaia e di anzianità.

La Pensione di vecchiaia

In merito alla pensione di vecchiaia i requisiti per l’ottenimento sono diversi a seconda dal momento nel quale i soggetti interessati hanno cominciato a versare i contributi IVS, cioè i contributi al fondo pensionistico, quindi prima o dopo il 1^ gennaio 1996.

Per coloro che al 31 dicembre 1995 presentano un’anzianità contributiva, la pensione di vecchiaia viene riconosciuta ed erogata a condizione che:

– Il lavoratore dipendente abbia maturato il requisito anagrafico che per l’anno 2016-2017 è per gli uomini 66 anni e 7 mesi, per le donne 65 e 7 mesi;

– il lavoratore dipendente abbia il possesso di determinati requisiti assicurativi e contributivi minimi richiesti. In sostanza quando siano trascorsi almeno 20 anni dall’inizio dell’assicurazione previdenziale e risultino versati o accreditati in favore del dipendente assicurato almeno 20 anni di contribuzione. Quindi, il requisito dell’attuale legge è di 20 anni di contribuzione;

– infine , il diritto alla pensione di vecchiaia è subordinato alla cessazione del rapporto di lavoro dipendente. A tal fine è opportuno dar seguito a tutte quelle strumentazioni che accertino l’avventura interruzione del rapporto di lavoro: dimissioni (strada migliore), licenziamento ad Nutum, licenziamento motivato e tutelato dall’art 18 o dalle tutele crescenti, comunicazioni obbligatorie.

Per i soggetti che sono in possesso di una anzianità contributiva dal 1^ gennaio 1996, ossia che abbiano acquisito il primo accredito contributivo dal 1^ gennaio 1996 e non prima, oppure che già titolari di una contribuzione assicurativa a quella data abbiano optato per il sistema contributivo, conseguiranno la pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni (alternatività):

– alla maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi visti in precedenza;

– 70 anni di età e almeno 5 anni di anzianità contributiva.

 

Dal 1° gennaio 2018, i requisiti per la pensione di vecchiaia saranno unificati, prescindendo dal genere e dal settore di appartenenza, a 66 anni e 7 mesi.

 

La Pensione di anzianità

La pensione di anzianità è stata sostituita dalla pensione cd. anticipata. I requisiti necessari per la pensione di anzianità sono divisi a seconda del momento nel quale i soggetti abbiano cominciato a versare i contributi, ossia prima o dopo il 1^ gennaio 1996. I lavoratori dipendenti già in possesso al 31 dicembre 1995 di un anzianità contributiva possono accedere alla pensione anticipata rispetto alle età previste per la pensione di vecchiaia, indipendentemente dall’età anagrafica. L’elemento di accesso sono i requisiti di anzianità contributiva, che dal 1^ gennaio 2016 al 31 dicembre 2018 sono per le donne 41 anni e 10 mesi, per gli uomini 42 anni e 10 mesi.

Per i lavoratori in possesso di un’anzianità contributiva a partire dal 1^ gennaio 1996 l’accesso alla pensione anticipata rispetto sempre alla pensione di vecchiaia, è consentito oltre che con i requisiti di anzianità contributiva prima citati, anche:

– al compimento dei 63 anni di età (uomini e donne) ;

– alla presenza di un minimo di contribuzione effettiva di 20 anni;

– a condizione che l’ammontare mensile della pensione sia almeno pari a 2,8 l’assegno sociale.

Infine, ricordiamo che non si applica il ticket licenziamento ai datori di lavoro che procedono alla risoluzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato con lavoratori che vanno in pensione di vecchiaia o anticipata: l’esclusione è determinata dal fatto che “le cessazioni, indipendentemente dal requisito contributivo, non danno diritto all’ASpI” (ora Naspi) (art. 1, comma 250, della legge n. 228/2012), in quanto gli interessati andranno a percepire il trattamento pensionistico.

Premesso tutto ciò, dal 2017, gli interessati potranno accedere alla pensione di vecchiaia in modo anticipato attraverso il ricorso all’APE (anticipo pensionistico). In sostanza, sarà possibile porre termine al rapporto di lavoro da parte del “pensionando” a 63 anni di età, se nei successivi tre anni e 7 mesi si maturerà il diritto alla pensione di vecchiaia. L’APE è rivolta sia ai lavoratori pubblici che privati. L’Ape volontaria è cosi rubricata per il semplice fatto che gli interessati dovranno pagarla loro stessi una volta andati in pensione per effetto del raggiungimento dei requisiti. Ma su tale aspetto, torneremo più avanti.

La novella della legge di Bilancio 2017 ossia l’APE volontaria, sarà operativa dal 1° maggio 2017 e sino al 31 dicembre 2018. In effetti, verrà consentito ai lavoratori di mettersi a riposo prima del tempo. Il prestatore che da maggio 2017, abbia almeno 63 anni di età ed almeno 20 anni di contributi, a cui manchino non più di tre anni e sette mesi al conseguimento della pensione di vecchiaia, avrà diritto a richiedere un anticipo pensionistico (con relativa cessazione negoziale) della durata minima di sei mesi e massima di tre anni e sette mesi, erogato mensilmente e non soggetto ad imposizione contributiva e fiscale. Tale anticipo si realizza mediante un prestito concesso da una banca scelta dal lavoratore fra quelle che adiriranno all’inziativa. Il prestito serve a creare una sorta di provvista/dote finanziaria per l’erogazione dell’anticipo pensionistico (APE), dal momento della richiesta fino all’acquisizione della pensione di vecchiaia per effetto dell’avvenuta maturazione dei requisiti. Al momento momento del conseguimento della pensione di vecchiaia (accesso alla pensione di vecchiaia), inizia il percorso di restituzione del prestito da parte dell’interessato: l’Inps tratterrà dalla pensione stessa la rata del prestito sulla base di un piano di ammortamento mensile di pari importo per la durata di vent’anni, fermo restando la facoltà di restituzione anticipata. Da qui nasce anche un discorso di convenienza per il lavoratore: infatti l’interessato, al cospetto di una somma pensionistica anticipata quale redditto netto esente previdenzialmente e fiscalmente (oltre al fatto di mettersi a riposo prima del tempo), dovrà entrare nell’ottica di rendersi disponibile a ricevere una pensione finale Inps a decorrere dalla maturazione dei requisiti, più contenuta per effetto del fatto che la pensione stessa, dal momento della maturazione dei requisiti, sarà decurtata della rata relativa alla restituzione finanziaria della forma di prestito, prima citata. Tenuto conto anche dell’assenza del versamento dei contributi, durante tale periodo di anticipo, che mortifica il  montante contributivo e quindi l’entità della pensione stessa, al momento della sua maturazione. L’APE volontaria diviene anche Aziendale, quando tra i dipendenti e datori di lavoro viene stretto un accordo individuale per consentire a questi ultimi di contribuire attivamente all’APE, andando ad incrementare il montante contributivo del pensionando. In sostanza, il datore di lavoro andrà a versare i contributi IVS nella misura del 32,87% sulla retribuzione imponibile annua esplosa per gli anni e mesi che separano il soggetto dalla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Tale provvista contributiva, versata materialmente all’Inps, consentirà dal versante del lavoratore di avere un montante contributivo tale da fargli aumentare il reddito da pensione tanto da poter compensare in modo più efficace la trattenuta mensile del prestito. Dal versante datoriale, si registra  la disponibilità di un ulteriore mezzo di gestione degli esuberi e del ricambio generazionale.

Infine , in base al comma 172 dell’articolo 1, della legge di Bilancio 2017, l’Ape aziendale potrà essere attivata dai fondi di solidarietà bilaterali, inclusi (perchè citati) quelle dei settori della somministrazione di lavoro e dell’artigianato, i fondi interprofessionali, gli Enti Bilaterali, realizzando di fatto un’espansione delle attività di sostegno da parte di tali attori.

Bisognerà attendere, comunque, un successivo D.P.C.M., per avere un più preciso quadro normativo e procedurale di riferimento.

Rispondi