Filippo Chiappi
Premi di produttività e Welfare Aziendale
La legge di Bilancio interviene potenziando le misure incentivanti già previste da quest’anno per i premi di produttività. In particolare, si interviene sull’attuale regime tributario speciale che prevede un’ imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle relative addizionali pari al 10%, innalzando i limiti dell’imponibile ammesso al beneficio e la soglia di reddito entro la quale esso è riconosciuto. In specie:
1) viene innalzato, da 50.000 a 80.000 euro, il tetto massimo di reddito di lavoro dipendente che consente l’accesso alla tassazione agevolata;
2) gli importi dei premi erogabili aumentano:
– da 2.000 a 3.000 euro, nella generalità dei casi;
– da 2.500 a 4.000 per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
Un’altra previsione è quella di incentivare, ancor di più, il lavoratore a scegliere di convertire il premio di risultato detassato col welfare aziendale. La legge prevede alcune modifiche. La prima è la puntualizzazione (comma 160, lettera b) che ai fini della conversione del premio di risultato concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente anche le somme ed i valori di cui al comma 4 del medesimo articolo 51, secondo le regole ivi previste e non sono soggetti all’imposta sostitutiva. Pertanto, la novella di cui alla lettera b) specifica che i valori e servizi percepiti o goduti dal dipendente – relativi a uso promiscuo di veicoli, concessione di prestiti, fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, servizi gratuiti di trasporto ferroviario – e considerati, in base alle norme fiscali ivi richiamate, come reddito da lavoro dipendente ai fini IRPEF rientrano nell’imposizione IRPEF ordinaria anche qualora il dipendente fruisca dei medesimi valori o servizi in sostituzione (totale o parziale) delle somme oggetto del suddetto regime tributario agevolato.
Rimane confermata la previsione per cui le somme e i valori di cui al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 51 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non concorrono, nel rispetto dei limiti ivi indicati, a formare il reddito di lavoro dipendente, ne’ sono soggetti all’imposta sostitutiva.
A tal fine (art 51, comma 2, Tuir), il comma 160 della legge di Bilancio, lettera c/a, amplia il limite di esenzione. Infatti, è previsto che nel caso in cui il lavoratore opti per la conversione totale o parziale del premio detassato, in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali, – di cui all’articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 ( Rif. comma 187 della Legge n. 208/2015) – , che disciplinano per l’appunto il premio di produttività e la sua possibile conversione in versamenti alla previdenza complementare ovvero alla contribuzione assistenza sanitaria ovvero in azionariato, non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del 10%, nella seguente misura:
a) i contributi alle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, versati anche se eccedenti i limiti indicati all’articolo 8, commi 4 e 6, del medesimo decreto. Sostanzialmente si considerano esenti anche se superano 5.164,65 euro;
b) i contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute anche se eccedenti i limiti previsti per la normale deducibilità. In questo caso, il limite che non va considerato è quello che limita la deducibilità ad euro 3.615,20;
c) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione. Anche in questo caso non si tiene conto del limite di esenzione pari a 2.065,83 euro. Quindi, si incentiva l’azionariato, ove è possibile assegnare azioni ai lavoratori, in sostituzione del premio di risultato, senza che si rendano applicabili i vincoli sanciti dall’attuale normativa fiscale.
Welfare Aziendale
Per quanto riguarda il welfare aziendale, sono previsti ulteriori interventi nel testo unico delle imposte sui redditi finalizzati ad agevolare l’utilizzo. Il comma 162 pone una norma di interpretazione autentica – avente, quindi, effetto retroattivo – relativa alla nozione di contratto, ai fini dell’esenzione dall’IRPEF .Viene infatti previsto che le disposizioni di cui al comma 2, lettera f), dell’articolo 51 del Tuir, devono interpretarsi nel senso che le stesse si applicano anche alle opere e servizi riconosciuti dal datore di lavoro in conformità a disposizioni di contratto collettivo nazionale del lavoro, di accordo interconfederale, di contratto collettivo territoriale.
Dunque viene puntualizzato che l’utilizzazione di opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro, volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti ed ai familiari per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, è in conformità a disposizioni di contratti di lavoro nazionali o territoriali (oltre che di contratti aziendali) ovvero di accordo interconfederale. A prescindere dal livello “collettivo”.
Inoltre, l’esclusione dalla base imponibile si amplia, anche in un’ottica di welfare aziendale e di conversione del premio detassato. Dopo l’inserimento dalla lettera f-ter) al comma 2 dell’articolo 51 del TUIR che aveva previsto l’esenzione per le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, questa volta è previsto l’inserimento di altre ipotesi previste nelle lettere f-quater) (Rif. Comma 161).
In particolare vengono considerati esenti anche i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana come individuate dal decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali 27 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010, o aventi per oggetto il rischio di gravi patologie. Con riguardo alla prima tipologia di rischio, con il richiamo normativo posto dal comma 161, si fa riferimento alle seguenti prestazioni: prestazioni sociali a rilevanza sanitaria, da garantire alle persone non autosufficienti, al fine di favorire l’autonomia e la permanenza a domicilio, con particolare riguardo all’assistenza tutelare, all’aiuto personale nello svolgimento delle attività quotidiane, all’aiuto domestico familiare, alla promozione di attività di socializzazione volta a favorire stili di vita attivi, nonché prestazioni della medesima natura da garantire presso le strutture residenziali e semi-residenziali per le persone non autosufficienti non assistibili a domicilio, incluse quelle di ospitalità alberghiera; prestazioni sanitarie a rilevanza sociale, correlate alla natura del bisogno, da garantire alle persone non autosufficienti in ambito domiciliare, semi-residenziale e residenziale, articolate in base all’intensità, complessità e durata dell’assistenza.
Incentivi all’assunzione
I commi da 308 a 313 introducono un esonero contributivo a favore dei datori di lavoro privati che assumono a tempo indeterminato anche in apprendistato studenti che abbiano svolto attività di alternanza scuola-lavoro o periodi di apprendistato presso il medesimo datore di lavoro richiedente.
Dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018 è riconosciuto, per un periodo massimo di trentasei mesi, l’esonero dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 3.250 euro su base annua, ai datori di lavoro privati, che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche in apprendistato, entro sei mesi dall’acquisizione del titolo di studio:
– studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola-lavoro pari, alternativamente, almeno al:
30 per cento delle ore di alternanza previste ai sensi dell’art. 1, c. 33, L. 107/2015 (secondo cui i percorsi di alternanza scuola-lavoro sono attuati, negli istituti tecnici e professionali, per una durata complessiva, nel secondo biennio e nell’ultimo anno del percorso di studi, di almeno 400 ore e, nei licei, per una durata complessiva di almeno 200 ore nel triennio);
30 per cento del monte orario previsto per le attività di alternanza all’interno dei percorsi di istruzione e formazione professionale (per i quali, ai sensi dell’art. 17 del Capo III del D.Lgs. 226/2005, viene richiesto un orario complessivo obbligatorio di almeno 990 ore annue);
30 per cento del monte ore previsto per le attività di alternanza realizzata nell’ambito dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori che, ai sensi dell’art. 7 del Capo II del D.P.C.M. del 25 gennaio 2008, in generale, hanno la durata di quattro semestri, per un totale di 1800/2000 ore;
30 per cento del monte ore previsto dai rispettivi ordinamenti per le attività di alternanza nei percorsi universitari.
– studenti che hanno svolto, presso il medesimo datore di lavoro, periodi di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione.
Ticket licenziamento
Il comma 164, introdotto alla Camera, dispone l’applicazione a regime (cancellazione per sempre!) della disposizione (di cui la normativa vigente prevede l’applicazione per il solo periodo 2013-2016) in base alla quale il contributo di licenziamento a carico del datore di lavoro (pari al 41 per cento del massimale mensile di AspI- Naspi, per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni) non è dovuto in caso di licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o in caso di interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere.
In sostanza il contributo non è dovuto per i licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in applicazione di clausole sociali.
Apprendistato Duale
Il comma 240, lettera b), prevede l’estensione alle assunzioni effettuate nel 2017 di alcuni incentivi sperimentali per i contratti di “apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore” (il cd. primo livello). Per tale estensione è autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per il 2017, di 5,6 milioni per il 2018 e di 3 milioni per il 2019. Gli incentivi in esame consistono, con riferimento al relativo rapporto negoziale:
– nella riduzione a 5 punti percentuali dell’aliquota unica a carico del datore di lavoro per gli apprendisti, per le aziende con più di nove dipendenti;
– nella esclusione dei seguenti contributi a carico del datore di lavoro, a prescindere dalla dimensione: contributo all’INPS dovuto in caso licenziamento (ticket di licenziamento); contributo di finanziamento dell’ASpI (pari, per gli apprendisti, all’1,31 per cento); contributo pari allo 0,3 per cento destinato al finanziamento della formazione professionale;
– nella conferma che agli incentivi di cui sopra non trova applicazione la previsione di cui all’art 47, comma 7, del Dlgs n. 81/2015, per cui i benefici contributivi in materia di previdenza ed assistenza sociale sono mantenuti per un anno dalla prosecuzione del rapporto di lavoro al termine del periodo di apprendistato;
– infine, con il preciso riferimento all’apprendistato di primo livello si dipana, il grosso errore formale del legislatore che ha rubricato l’art 32, del Dlgs. 150/2015 “Incentivi per il contratto di apprendistato per la qualifica, il diploma e il certificato di specializzazione tecnica superiore e di alta formazione e ricerca”, per poi discipliare al suo interno gli incentivo solo per quello di primo livello!
Per quanto sopra, l’apprendistato duale di I livello, si mostrerà, al pari di quello professionalizzante, molto conveniente.
Misure a sostegno di natalità e maternità
I commi 348-349, istitutiscono presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un Fondo di sostegno alla natalità volto a favorire l’accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari. Un decreto entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, dovrà regolarne il funzionamento.
Il comma 353, prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un premio alla nascita o all’adozione di minore dell’importo di 800 euro. La norma attribuisce, a decorrere dal 1° gennaio 2017, un premio alla nascita, o all’adozione di minore pari ad 800 euro, erogato, in unica soluzione dall’INPS. Il premio è corrisposto a domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all’atto dell’adozione.
Il comma 354, disciplina il congedo obbligatorio sperimentale per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio: è prorogato anche per gli anni 2017 e 2018: la durata viene portata a due giorni per l’anno 2017 e a quattro giorni per l’anno 2018, fruibili anche in via non continuativa.
Per l’anno 2018 il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
I commi 355-357 istituiscono, a partire dal 2017, un buono per l’iscrizione in asili nido pubblici o privati, di 1.000 euro annui per i nuovi nati dal 2016 e prorogano, per gli anni 2017 e 2018, il contributo economico (cd. voucher asili nido) riconosciuto alla madre lavoratrice, anche autonoma, in sostituzione (anche parziale) del congedo parentale Con riferimento ai nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è attribuito da parte dell’Inps al genitore che ne faccia richiesta, a partire dall’anno 2017, un buono di 1.000 euro su base annua e parametrato a undici mensilità:
– per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati;
– per l’introduzione di forme di supporto presso la propria abitazione in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da gravi patologie croniche.
Il buono essendo riferito ai nuovi nati dal 2016, potrà essere percepito per un massimo di un triennio, visto che si riferisce alla platea dei bambini da 0 a 3 anni. Il bonus va calcolato su base annua, la parametrazione su undici mesi comporta che alla famiglia spetta un buono di circa 90 euro per ogni mese di frequenza. Le modalità applicative dovranno essere definite da un DPCM entro il 31 gennaio 2017.
APE
Come è noto la riforma previdenziale inserita dal Governo nella Legge di Bilancio 2017, permette di anticipare l’uscita dal mercato del lavoro e l’erogazione della pensione fino a 3 anni e 7 mesi prima del termine di legge previsto per la pensione di vecchiaia. In sostanza l’anticipo pensionistico APE è destinato a lavoratori con almeno 63 anni, è consiste in un anticipo sulla pensione, erogato dall’INPS ma finanziato dal sistema bancario, che viene poi restituito con rate ventennali nel momento in cui si matura l’assegno previdenziale vero e proprio.
IRES
Per le imprese è prevista la riduzione Ires dal 1 gennaio 2017 di 3,5 punti percentuali. Si passa dal 27,50 % al 24%. Misura di riduzione già prevista dalla legge di stabilità 2016.