Successione di appalti: quando non si applica la procedura di licenziamento collettivo

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Riccardo Maraga

In caso di subentro in un appalto con acquisizione del personale già impiegato da parte dell’appaltatore che subentra, per invocare la non applicazione della procedura di licenziamento collettivo è necessario rispettare le due condizioni fissate dalla legge e il Giudice deve verificare che queste condizioni siano verificate entrando nel merito.

E’ quanto stabilito da una recente pronuncia della Cassazione (sent. n. 23732/2016).

Nel caso esaminato dalla Corte una lavoratrice era stata acquisita dalla nuova società appaltatrice nell’ambito di un subentro in un appalto.

Tuttavia, il nuovo datore di lavoro le aveva fatto sottoscrivere un contratto a termine anzichè un contratto a tempo indeterminato.

La Corte territoriale non aveva inteso entrare nel merito delle condizioni di lavoro ed è questa mancanza che censura il Giudice di legittimità.

La Cassazione ricorda che l’art. 7, comma 4 – bis, d.l. 248/2007, convertito in l. n. 31/2008, introduce un caso di esclusione dall’applicazione della procedura prevista per i licenziamenti collettivi (di cui all’art. 24, l. n. 223/1991) ma solo se rigidamente osservate le due condizioni poste dalla norma che afferma : “Nelle more della completa attuazione della normativa in materia di tutela dei lavoratori impiegati in imprese che svolgono attività’ di servizi in appalto e al fine di favorire la piena occupazione e di garantire l’invarianza del trattamento economico complessivo dei lavoratori, l’acquisizione del personale già’ impiegato nel medesimo appalto, a seguito del subentro di un nuovo appaltatore, non comporta l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni, in materia di licenziamenti collettivi, nei confronti dei lavoratori riassunti dall’azienda subentrante a parità’ di condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative o a seguito di accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative”.

Il Giudice di merito, dunque, non potrà limitarsi ad un esame formale della vicenda ma dovrà entrare nel merito e verificare che le due condizioni siano verificate ovvero se:

  1. a) i lavoratori riassunti dall’azienda subentrante godono delle stesse condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative;
  2. b) oppure, il subentro è avvenuto in base ad accordi collettivi stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più’ rappresentative.

La pronuncia appare interessante anche per orientare la condotta delle aziende che danno vita ad un subentro in un appalto e che, per essere sicure di non vedersi caducato il proceidmento seguito, dovranno avere cura di rispettare le condizioni previste dalla norma per poter giustificare il mancato ricorso alla procedura di licenziamento collettivo.

 

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