Nuova legge sul caporalato: i contenuti

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Riccardo Maraga

 

Di recente la Camera dei Deputati ha approvato in via definitiva il testo della legge contenente “Disposizioni in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo”, meglio noto come ddl sul Caporalato.

Il disegno di legge è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale ed è, oggi, la legge 29 ottobre 2016, n. 199.

Le principali novità introdotte dalla legge sono l’inasprimento delle pene, la responsabilità diretta del datore di lavoro, il controllo giudiziario sull’azienda finalizzato all’attività agricola e la semplificazione degli indici di sfruttamento.

La nuova legge opera, in particolare, una profonda modifica dell’art. 603-bis del codice penale. E’ prevista la pena della reclusione da uno a sei anni per l’intermediario e per il datore di lavoro che sfrutti i lavoratori, approfittando del loro stato di bisogno. Se poi i fatti sono commessi mediante violenza e minaccia, la pena è aumenta da cinque a otto anni ed è previsto l’arresto in flagranza. Le legge individua esplicitamente come indici di sfruttamento:

– la corresponsione ripetuta di retribuzioni difformi dai contratti collettivi e la violazione delle norme sull’orario di lavoro e sui periodi di riposo;

– le violazioni delle regole per la sicurezza nei luoghi di lavoro;

– la sottoposizione a metodi di sorveglianza;

– le situazioni in cui i lavoratori sfruttati vengono alloggiati.

Viene esteso il campo di applicazione del Fondo antitratta anche alle vittime del delitto di caporalato, in considerazione del fatto che le situazioni delle vittime del caporalato e delle vittime della tratta sono sostanzialmente simili.

Difficile non mettere in relazione questa novella legislativa, che interviene a reprimere le forme più elusive di intermediazione di manodopera, con la recente riforma della somministrazione di lavoro operata dal c.d. Jobs Act e, in particolare, dagli artt. 30 – 40 del d.lgs. n. 81/2015.

Sul piano sanzionatorio non sono, infatti, mancate critiche al Jobs Act che ha abolito il reato di somministrazione fraudolenta. L’approvazione della legge sul c.d. Caporalato e la permanenza di un forte apparato sanzionatorio nei confronti della somministrazione abusiva sono elementi sufficienti a smorzare le preoccupazioni di chi ha letto nell’abolizione della somministrazione fraudolenta un segno di arretramento dell’ordinamento nella repressione di utilizzazioni illegittime dell’istituto della somministrazione.

 

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