Pasquale Siciliani – Chiara Monaco
Le frontiere della tecnologia ormai si spingono anche sino ai dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori rivoluzionandone il funzionamento, tanto da coinvolgere il Garante della Privacy chiamato a pronunciarsi sull’utilizzabilità di tali sistemi.
In particolare, una nota agenzia di somministrazione ha interpellato l’Autorità in merito alla verifica preliminare sul rispetto del trattamento dei dati personali in relazione all’installazione di una specifica applicazione scaricabile sugli smartphone dei dipendenti che consente agli stessi una vera e propria timbratura del cartellino elettronica grazie a una funzione di geolocalizzazione.
L’utilizzo di tale applicazione ben può definirsi “rivoluzionario” in quanto consente alle società di risparmiare sulla manutenzione dei “vecchi” lettori badge e ridurre i contenziosi dovuti al mancato funzionamento degli stessi. Inoltre, con questo sistema le società potranno rilevare in tempi assai più brevi la presenza di personale nei luoghi di lavoro e impedire, o quantomeno ridurre, la commissione di illeciti attraverso le c.d. “timbrature di comodo”.
Il Garante, con provvedimento n. 350 del settembre 2016, ha autorizzato, seppur con le dovute cautele, l’utilizzo dell’applicazione precisando, tuttavia, che il lavoratore può rifiutare di utilizzarla. In tal caso il datore continuerebbe a utilizzare i metodi tradizionali di rilevazione della presenza, quali, appunto, la timbratura del cartellino cartaceo.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore esprima il proprio consenso all’installazione dell’applicazione sul proprio smartphone, il datore di lavoro non potrà accedere ad alcun tipo di dato registrato sul cellulare del dipendente (email, sms, traffico telefonico, navigazione in internet) ma potrà solamente rilevarne la geolocalizzazione.
In ossequio al principio di necessità, il Garante ha altresì precisato che il sistema debba cancellare le coordinate geografiche della posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente, al fine di scongiurare possibili abusi, l’associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore e conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede.
E’ bene evidenziare – e lo ricorda anche il Garante nel provvedimento – che le società che intendano utilizzare tale tecnologia dovranno modificare ed integrare adeguatamente l’informativa privacy ai lavoratori. Senza tale adeguamento, infatti, non sarà consentito utilizzare le informazioni raccolte per fini disciplinari.
Pasquale Siciliani – Chiara Monaco
Il Garante della Privacy: sì alla rilevazione delle presenze attraverso un’app per smartphone
Le frontiere della tecnologia ormai si spingono anche sino ai dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori rivoluzionandone il funzionamento, tanto da coinvolgere il Garante della Privacy chiamato a pronunciarsi sull’utilizzabilità di tali sistemi.
In particolare, una nota agenzia di somministrazione ha interpellato l’Autorità in merito alla verifica preliminare sul rispetto del trattamento dei dati personali in relazione all’installazione di una specifica applicazione scaricabile sugli smartphone dei dipendenti che consente agli stessi una vera e propria timbratura del cartellino elettronica grazie a una funzione di geolocalizzazione.
L’utilizzo di tale applicazione ben può definirsi “rivoluzionario” in quanto consente alle società di risparmiare sulla manutenzione dei “vecchi” lettori badge e ridurre i contenziosi dovuti al mancato funzionamento degli stessi. Inoltre, con questo sistema le società potranno rilevare in tempi assai più brevi la presenza di personale nei luoghi di lavoro e impedire, o quantomeno ridurre, la commissione di illeciti attraverso le c.d. “timbrature di comodo”.
Il Garante, con provvedimento n. 350 del settembre 2016, ha autorizzato, seppur con le dovute cautele, l’utilizzo dell’applicazione precisando, tuttavia, che il lavoratore può rifiutare di utilizzarla. In tal caso il datore continuerebbe a utilizzare i metodi tradizionali di rilevazione della presenza, quali, appunto, la timbratura del cartellino cartaceo.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore esprima il proprio consenso all’installazione dell’applicazione sul proprio smartphone, il datore di lavoro non potrà accedere ad alcun tipo di dato registrato sul cellulare del dipendente (email, sms, traffico telefonico, navigazione in internet) ma potrà solamente rilevarne la geolocalizzazione.
In ossequio al principio di necessità, il Garante ha altresì precisato che il sistema debba cancellare le coordinate geografiche della posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente, al fine di scongiurare possibili abusi, l’associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore e conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede.
E’ bene evidenziare – e lo ricorda anche il Garante nel provvedimento – che le società che intendano utilizzare tale tecnologia dovranno modificare ed integrare adeguatamente l’informativa privacy ai lavoratori. Senza tale adeguamento, infatti, non sarà consentito utilizzare le informazioni raccolte per fini disciplinari.
Pasquale Siciliani – Chiara Monaco
Il Garante della Privacy: sì alla rilevazione delle presenze attraverso un’app per smartphone
Le frontiere della tecnologia ormai si spingono anche sino ai dispositivi di rilevazione delle presenze dei lavoratori rivoluzionandone il funzionamento, tanto da coinvolgere il Garante della Privacy chiamato a pronunciarsi sull’utilizzabilità di tali sistemi.
In particolare, una nota agenzia di somministrazione ha interpellato l’Autorità in merito alla verifica preliminare sul rispetto del trattamento dei dati personali in relazione all’installazione di una specifica applicazione scaricabile sugli smartphone dei dipendenti che consente agli stessi una vera e propria timbratura del cartellino elettronica grazie a una funzione di geolocalizzazione.
L’utilizzo di tale applicazione ben può definirsi “rivoluzionario” in quanto consente alle società di risparmiare sulla manutenzione dei “vecchi” lettori badge e ridurre i contenziosi dovuti al mancato funzionamento degli stessi. Inoltre, con questo sistema le società potranno rilevare in tempi assai più brevi la presenza di personale nei luoghi di lavoro e impedire, o quantomeno ridurre, la commissione di illeciti attraverso le c.d. “timbrature di comodo”.
Il Garante, con provvedimento n. 350 del settembre 2016, ha autorizzato, seppur con le dovute cautele, l’utilizzo dell’applicazione precisando, tuttavia, che il lavoratore può rifiutare di utilizzarla. In tal caso il datore continuerebbe a utilizzare i metodi tradizionali di rilevazione della presenza, quali, appunto, la timbratura del cartellino cartaceo.
Nel caso in cui, invece, il lavoratore esprima il proprio consenso all’installazione dell’applicazione sul proprio smartphone, il datore di lavoro non potrà accedere ad alcun tipo di dato registrato sul cellulare del dipendente (email, sms, traffico telefonico, navigazione in internet) ma potrà solamente rilevarne la geolocalizzazione.
In ossequio al principio di necessità, il Garante ha altresì precisato che il sistema debba cancellare le coordinate geografiche della posizione del lavoratore, avendo verificato preventivamente, al fine di scongiurare possibili abusi, l’associazione tra le coordinate geografiche della sede di lavoro e la posizione del lavoratore e conservando, eventualmente, il solo dato relativo alla predetta sede.
E’ bene evidenziare – e lo ricorda anche il Garante nel provvedimento – che le società che intendano utilizzare tale tecnologia dovranno modificare ed integrare adeguatamente l’informativa privacy ai lavoratori. Senza tale adeguamento, infatti, non sarà consentito utilizzare le informazioni raccolte per fini disciplinari.