Distacco transnazionale, scatta l’obbligo di nominare il referente sindacale 

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Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dm 10 agosto 2016 (avvenuta il 27 ottobre scorso) è iniziato il contro alla rovescia per l’attuazione del nuovo obbligo di comunicazione introdotto dal d.lgs. n. 136/2016 in materia di distacco transnazionale dei lavoratori.  Questo obbligo entrerà effettivamente in vigore il prossimo 26 dicembre, quando saranno decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dm attuativo.

L’attesa di questa scadenza non deve, tuttavia, far dimenticare che alcuni obblighi introdotti dalla riforma sono già entrati in vigore dal 22 luglio scorso (il giorno successivo alla pubblicazione del d.lgs. n. 136).

E’ già entrato in vigore, in particolare, l’obbligo di conservare, per tutto il periodo del distacco e fino a due anni successivi alla sua cessazione, il contratto di lavoro e ogni altro documento concernente il rapporto di lavoro, i prospetti paga, i prospetti che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione che attesta il pagamento delle retribuzioni, la comunicazione pubblica relativa all’instaurazione del rapporto di lavoro (quella inviata nel paese di origine) e il certificato che attesta la legislazione previdenziale applicabile.

Questa documentazione deve essere conservata – in doppia versione, una in lingua originale e una in lingua italiana – da un referente aziendale che deve risiedere nel nostro Paese, e che deve essere appositamente nominato dall’impresa distaccante.

Questo referente deve eleggere un domicilio in Italia, e deve essere munito del potere di inviare e ricevere atti e documenti.

La legge non precisa quale atto deve essere utilizzato per il conferimento di tale potere; è presumibile che sia necessaria una procura speciale o un documento equivalente.

Il nome e il domicilio del referente dovranno essere comunicati al Ministero con lo stesso modulo della comunicazione preventiva, a partire dal giorno in cui questa procedura sarà utilizzabile (quindi, dal prossimo 26 dicembre). Sino ad allora, l’impresa dovrà limitarsi a procedere alla nomina (tale obbligo non sembra differibile, in mancanza di una norma che lo preveda), ma non dovrà rispettare alcun obbligo di comunicazione.

L’impresa distaccante è tenuta a nominare un secondo referente cui affidare il compito di gestire le relazioni sindacali.

Tale soggetto, al pari dell’altro referente, deve avere il potere di rappresentanza della Società e deve essere elettivamente domiciliato in Italia; il suo ambito di rappresentanza deve estendersi alla gestione dei rapporti con le parti sociali interessate a promuovere l’applicazione in azienda dei contratti collettivi di secondo livello.

Per svolgere questo compito, il referente per le relazioni sindacali dovrà rendersi disponibile a incontrare le parti sociali, in caso di richiesta di incontro.

La legge non chiarisce se il referente per la conservazione dei documenti e quello per le relazioni sindacali debbano essere due persone diverse o possano coincidere: nel silenzio della norma, si può ritenere che le due funzioni siano cumulabili sulla stessa persona.

E’ già entrato in vigore, infine, l’art. 4 della riforma, nella parte in cui impone l’obbligo di applicare le medesime condizioni di lavoro e di occupazione previste per i lavoratori che svolgono prestazioni analoghe a quelle dei lavoratori distaccati.

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