Dimissioni, anche i consulenti del lavoro possono gestire la procedura telematica

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I consulenti del lavoro e gli uffici territoriali dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro possono assistere i lavoratori dimissionari per aiutarli a completare la presentazione telematica delle dimissioni, la nuova procedura obbligatoria introdotta dal d.lgs. 151/2015.Questa la novità di maggiore rilievo contenuta in materia di dimissioni nel decreto correttivo al Jobs Act, che si preoccupa anche di confermare sul piano legislativo l’inapplicabilità, già affermata da una precedente circolare, della procedura telematica ai dipendenti della pubblica amministrazione.

La prima innovazione, quella relativa ai consulenti del lavoro, dovrebbe semplificare il percorso di presentazione delle dimissioni (percorso che ha destato molte polemiche, per la sua grande complessità applicativa).

Il d.lgs. n. 151/2015 ha introdotto l’obbligo per qualsiasi lavoratore che intende recedere dal rapporto (o che intende risolverlo consensualmente) di presentare in via telematica, e a pena di inefficacia, le dimissioni. Questo passaggio si può compiere accedendo all’apposita sezione creata sul sito http://www.cliclavoro.gov.it, mediante un apposito PIN rilasciata dall’INPS. Se il lavoratore non ha il PIN o comunque non si sente in grado di completare da solo la procedura, può decidere di rivolgersi ad alcuni operatori espressamente individuati dalla legge.

Nella versione originaria del d.lgs. n. 151/2015, erano inclusi in questa lista i patronati, le organizzazioni sindacali, gli enti bilaterali e le commissioni di certificazione; con il decreto correttivo, l’elenco si amplia anche ai consulenti del lavoro (da intendersi come tutti i professionisti iscritti al relativo albo professionale) e alle sedi territoriali dell’Ispettorato Nazionale del lavoro.

La seconda novità riguarda la conferma legislativa del principio secondo il quale procedura di comunicazione telematica delle dimissioni non si applica ai rapporti di lavoro con le pubbliche amministrazioni.

Con questa norma, il legislatore risolve in maniera definitiva una questione interpretativa sorta all’indomani dell’entrata in vigore dell’art. 26 del d.lgs. n. 150/2015.

La norma, nella sua versione originaria, elencava le tipologie di rapporti esentati dall’obbligo della procedura: venivano escluse dall’obbligo le dimissioni rassegnate dalle lavoratrici soggette alla speciale procedura prevista dal Testo Unico Maternità, il lavoro domestico, le conciliazioni sottoscritte in sede protetta (altre ipotesi, come il lavoro marittimo e il periodo di prova, sono state aggiunge mediante circolare). La legge, invece, non faceva alcun riferimento al pubblico impiego, tanto che era sorto il dubbio che la procedura valesse anche per le amministrazioni.

Il Ministero del lavoro (prima con la circolare n. 12/2016, poi con le risposte alle FAQ pubblicate sul sito http://www.cliclavoro.gov.it) ha tentato di affermare una posizione diversa, sostenendo che la procedura non fosse applicabile ai rapporti di lavoro pubblico in quanto in tale settore il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco non era diffuso. Una tesi sicuramente ragionevole nel merito, ma – a legislazione invariata – era davvero trovare un fondamento testuale a questa lettura.

Con la norma correttiva, la questione trova una soluzione definitiva.

Pertanto, come già accade oggi (ma sulla base di una semplice circolare), per le interruzioni del rapporto di lavoro pubblico non troverà applicazione la regola introdotta dal Jobs Act che dichiara inefficaci tutte le dimissioni e le risoluzioni consensuali che non siano presentate mediante l’accesso a Clic Lavoro (al fine di avere una data); all’impiego pubblico non si applicherà neanche la norma che dà diritto al lavoratore di revocare le dimissioni (o il consenso prestato alla risoluzione consensuale) entro 7 giorni dalla comunicazione: le dimissioni potranno continuare ad essere rassegnate in forma semplice.

Da notare che l’esclusione della procedura vale soltanto per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche rientranti nell’articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 165/2001 (il testo unico sul pubblico impiego); questa delimitazione sta a significare che la procedura telematica dovrà, invece, essere obbligatoriamente seguita per i lavoratori delle imprese che operano in regime di diritto privato, pur avendo un azionista pubblica, come ad esempio le aziende municipalizzate (in questo senso si è espresso anche il Ministero del lavoro, con le FAQ pubblicate sul proprio sito, che ha dato rilievo alla natura formalmente privata di tali soggetti).

 

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