Dimissioni on line: il Ministero conferma l’obbligo della procedura anche per Totti & Co.

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Anche per gli sportivi professionisti – giocatori e allenatori operanti nel calcio, nella pallacanestro e negli altri settori sportivi dove le competizioni agonistiche non sono svolte da dilettanti – si applica la procedura di presentazione telematica delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali, introdotta dall’art. 26 del d.lgs. n. 151/2015.Questa l’interpretazione (coerente con l’indirizzo già seguito dalla Lega Calcio) del Ministero del lavoro, fornita con una risposta del 24 agosto ad un interpello presentato da Agi, l’associazione degli avvocati giuslavoristi.

La questione – balzata agli onori della cronaca in occasione delle burrascose dimissioni presentate da Marcelo Bielsa prima di sedersi sulla panchina della Lazio – è sorta dopo l’introduzione nel nostro ordinamento dell’obbligo di seguire una speciale procedura telematica (che si completa accedendo al sito http://www.cliclavoro.gov.it e richiede l’utilizzo del proprio codice Pin fornito dall’Inps o, in alternativa, l’assistenza di un patronato o di un operatore abilitato) per rassegnare le dimissioni da un rapporto di lavoro subordinato oppure per risolverlo consensualmente; l’adempimento, secondo la nuova normativa, è di vitale importanza, in quanto condiziona l’efficacia delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali.

Il dubbio relativamente al settore dello sport professionistico – nel quale le dimissioni e le risoluzioni consensuali si verificano con molta frequenza – è sorto in quanto il rapporto di lavoro degli sportivi ha natura speciale, essendo disciplinato dalla legge n. 91/1981.

Tale specialità, secondo alcuni esperti del settore, potrebbe giustificare l’esenzione dalla procedura, al pari di quanto già statuito per altri settori speciali (es. il lavoro marittimo o per il lavoro pubblico), nei confronti dei quali è stata riconosciuta l’inapplicabilità della procedura anche in mancanza di una espressa previsione di legge.

Il Ministero del lavoro, con la risposta a interpello, rimuove ogni incertezza al riguardo, precisando che – a suo avviso – la questione non è suscettibile di interpello, essendo stata compiutamente risolta con la circolare n. 12/2016.

Questa circolare, osserva il Ministero, elenca in maniera completa tutti i casi e le fattispecie cui non si applica la procedura telematica: non essendo incluso, in questo elenco, lo sport professionistico, deve ritenersi pacifica l’applicazione della procedura.

Con tale approccio, meno scontato di quanto sostiene la nota, il Ministero fornisce un utile contributo di chiarezza, in quanto sono cristallizzate in maniera definitiva le ipotesi di inapplicabilità della procedura ai soli casi elencati dalla circolare n. 12/2016 (tra queste, dimissioni durante il periodo di prova, lavoro marittimo, lavoro domestico, dimissioni e risoluzioni in sede protetta).

L’unico dubbio che resta in piedi per lo sport professionistico riguarda l’istituto della cessione del contratto dell’atleta; mediante tale strumento, due squadre professionistiche si accordano – con il consenso dello sportivo – per far cambiare squadra (e quindi datore di lavoro) all’atleta, nonostante questo sia già vincolato da un contratto di lavoro.

Una cessione contrattuale in senso stretto probabilmente non è inclusa nell’ambito di applicazione della procedura introdotta dal d.lgs. n. 151/2015; tuttavia, bisognerà verificare, caso per caso, se dietro la nozione di “cessione” non si nasconde, in verità, una dimissione dal vecchio rapporto e la successiva stipula di un nuovo contratto. In tal caso, l’obbligo di seguire la procedura sarebbe dietro l’angolo.

 

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