Il decreto sul distacco transnazionale introduce degli obblighi procedurali che devono essere adempiuti per poter utilizzare la prestazione di lavoratori dipendenti di imprese collocate in altri stati membri. Questi obblighi hanno la chiara finalità di prevenire gli abusi, insieme alle altre norme che renderanno più agevoli le ispezioni e a quelle che inaspriscono il regime sanzionatorio.
Alcuni dei nuovi obblighi procedurali devono essere attuati prima del distacco, altri invece accompagnano lo svolgimento del rapporto.
In particolare, secondo l’art. 10, l’impresa che distacca lavoratori in Italia ha l’obbligo di comunicare il distacco al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro la mezzanotte del giorno antecedente l’inizio del distacco e di comunicare tutte le successive modificazioni entro 5 giorni.
La comunicazione preventiva di distacco deve contenere alcune informazioni specifiche che il Ministero potrà utilizzare per eventuali azioni ispettive: i dati identificativi dell’impresa distaccante, il numero e le generalità dei lavoratori distaccati, la data di inizio, di fine e durata del distacco, il luogo di svolgimento della prestazione di servizi, i dati identificativi del soggetto distaccatario, la tipologia dei servizi, e le generalità dei referenti dell’azienda distaccante. Qualora il distacco sia attuato nell’ambito di un contratto di somministrazione di lavoro, la comunicazione deve indicare anche il numero del provvedimento di autorizzazione all’esercizio di tale attività (ove l’autorizzazione sia richiesta dalla normativa dello Stato di stabilimento).
E’ prevista l’emanazione di un decreto del Ministero del lavoro, trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, per definire le modalità concrete con cui la comunicazione dovrà essere effettuata.
Una volta completato questo adempimento preventivo, l’impresa distaccante deve attuare alcuni obblighi ulteriori, finalizzati ad agevolare il controllo circa la regolarità della propria attività.
In primo luogo, tale impresa deve designare un referente elettivamente domiciliato in Italia, incaricato di inviare e ricevere atti e documenti (in mancanza, come sede dell’impresa distaccante si considera il luogo dove ha sede legale l’impresa distaccataria).
L’impresa distaccante, inoltre, deve indicare un referente munito di tutti i poteri di rappresentanza necessari per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la negoziazione collettiva di secondo livello; questo soggetto ha l’obbligo di rendersi disponibile in caso di richiesta motivata delle parti sociali.
Gli obblighi a carico dell’azienda distaccante non finiscono qui: durante tutto il periodo del distacco e fino a due anni dalla sua cessazione, è tenuta a conservare, predisponendone copia in lingua italiana, il contratto di lavoro e ogni altro documento contenente le informazioni sul rapporto di lavoro (in particolare quelle previste dal d.lgs. n. 152/1997), i prospetti paga che indicano l’inizio, la fine e la durata dell’orario di lavoro giornaliero, la documentazione comprovante il pagamento delle retribuzioni (o i documenti equivalenti) e le altre comunicazioni riguardanti il rapporto di lavoro (a partire da quella di instaurazione del rapporto); va altresì conservato il certificato concernente la legislazione di sicurezza sociale applicabile.