Distacco transnazionale: le nuove sanzioni

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Le misure di contrasto contro gli abusi introdotte dal d.lgs. n. 136/2016 (criteri di riconoscimento dei distacchi illeciti, rafforzamento delle ispezioni, nuovi obblighi procedurali) sono accompagnate dalla previsione di un nuovo regime sanzionatorio, mirato a colpire in maniera decisa quei soggetti che non rispettano le nuove disposizioni.

Le sanzioni sono di varia natura.

Innanzitutto, il decreto colpisce i distacchi fittizi, ribadendo un concetto già noto al nostro ordinamento: se viene attuato un “prestito” fittizio di personale, allo scopo di far risultare come datore di lavoro un soggetto diverso da quello reale, il rapporto di lavoro s’intende costituito con il soggetto che beneficia effettivamente delle prestazioni del dipendente (salvo che tale “prestito” non sia attuato nell’ambito di un legittimo contratto di somministrazione, curato da un’agenzia autorizzata e attuato nel rispetto delle garanzie previste dalla legge).

Questo concetto viene ribadito dall’art. 4, comma 4, del decreto, con specifico riferimento alle ipotesi in cui il distacco transnazionale attuato in  favore  di un’impresa stabilita in Italia non risulti autentico: in tal caso, secondo la norma, il lavoratore è considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto che ne ha utilizzato la prestazione, con tutte le conseguenze che ne derivano.

L’art. 5 chiarisce che l’illegittimità del distacco può essere fatta valere innanzitutto dal lavoratore; la norma, infatti, precisa che tutti i lavoratori distaccati che prestano o hanno prestato attività lavorativa in Italia possono far valere i diritti connessi al rapporto tanto in sede amministrativa quando in sede giudiziale.

L’attuazione di un distacco fittizio è punita con una sanzione amministrativa molto pesante.

Il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati sono puniti con la sanzione  amministrativa pecuniaria di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione (l’ammontare della sanzione non può, in ogni caso, essere inferiore a 5.000 euro e non può superare i 50.000 euro).

Nei casi in cui il distacco non autentico riguardi i minori, il distaccante e il soggetto che ha utilizzato la prestazione dei lavoratori distaccati, sono puniti con la pena dell’arresto fino a diciotto mesi e con l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al sestuplo.

Come accennato, il nuovo decreto non punisce solo i distacchi illeciti, ma si preoccupa anche di dare effettività ai diversi obblighi procedurali introdotti per prevenire gli abusi; il mancato adempimento di tali obblighi comporta l’applicazione di sanzioni specifiche.

In particolare, ai sensi dell’articolo 12, la violazione degli obblighi di comunicazione da attuarsi prima dell’attivazione del distacco, è punita con la sanzione  amministrativa pecuniaria da 150 a 500 euro, per ogni lavoratore interessato.

La violazione degli obblighi connessi alla conservazione dei documenti è punita con la sanzione  amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ogni lavoratore interessato.

Le sanzioni connesse agli obblighi di comunicazione e alla conservazione dei documenti non possono, in ogni caso, essere superiori a 150.000 euro.

La legge punisce anche la violazione degli obblighi di nomina dei referenti (un soggetto incaricato di inviare e ricevere atti e documenti, e uno con poteri di rappresentanza per tenere i rapporti con le parti sociali interessate a promuovere la contrattazione collettiva di secondo livello): per tale condotta è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.000 euro.

Il decreto, inoltre, al Capo IV fissa regole procedura stringenti per garantire l’esecuzione delle sanzioni amministrative, sia nel caso in cui il procedimento debba avvenire nello stato membro dove risiede l’impresa distaccante (ovviamente, viene regolato solo l’iter procedurale da svolgere in Italia) sia nel caso inverso, quando cioè sia un altro Stato Membro a richiedere l’esecuzione del provvedimento.

In entrambi i casi, l’Ispettorato nazionale del lavoro – lo stesso soggetto chiamato a coordinare la vigilanza – svolge un ruolo centrale di raccordo e gestione delle procedure volte a dare applicazione alle sanzioni.

L’art. 9 del decreto, infine, allo scopo di rafforzare la cooperazione internazionale nell’attuazione delle misure di contrasto agli abusi, impegno lo Stato italiano ad adottare le misure necessarie a sviluppare, facilitare e promuovere gli scambi con gli altri Stati membri dell’Unione Europea di personale responsabile della cooperazione amministrativa e della vigilanza.

 

 

 

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