Call center, l’accordo sulle collaborazioni coordinate e continuative 

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Le collaborazioni coordinate e continuative svolte nel settore dei servizi telefonici non sono soggette alla presunzione di subordinazione introdotta dal d.lgs. n. 81/2015 per i rapporti di lavoro parasubordinato caratterizzati da “etero-organizzazione”.Questo il principale effetto dell’accordo collettivo siglato il 14 luglio scorso tra Confcommercio e le organizzazioni sindacali, per la disciplina delle collaborazioni svolte nell’ambito dei servizi e delle attività di vendita svolte attraverso call center.

Rientrano nell’ambito di applicazione dell’accordo una lunga lista di attività: quelle svolte presso i call center in modalità out bound (servizi di teleselling e telemarketing, sondaggi e ricerche di mercato, servizi di verifica qualità e prevenzione frodi, sollecito crediti), i servizi di mercato e quelli diversi dalla telefonia (redattore di rapporti informativi, riclassificatore di bilanci, codificatore, mistery shopper, intervistatore, specialista dell’animazione, addetto ai contenuti multimediali).

Per queste attività, la firma dell’accordo collettivo consente di non applicare quanto previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 81/2015, nella parte in cui stabilisce che alle collaborazioni coordinate e continuative si applica la disciplina del lavoro subordinato, se il committente esercita un potere organizzativo sul collaboratore.

L’esonero dalla presunzione di subordinazione non si traduce, tuttavia, nella disapplicazione dei criteri generali di riconoscimento della subordinazione, che restano utilizzabili anche per questi rapporti.

L’accordo collettivo è cosciente della necessità di soddisfare tali criteri; tal fine precisa, all’art. 4, che il rapporto di collaborazione può considerarsi autonomo qualora il collaboratore possa gestire unilateralmente e discrezionalmente la propria attività. Sono definite anche gli spazi concreti di questa autonomia, alla ricerca del difficile equilibro tra le esigenze di organizzare e coordinare la prestazione e quelle di lasciare una adeguato margine di libertà al collaboratore.

Il collaboratore, secondo la norma collettiva, non potrà essere assoggettato ad alcun vincolo di orario, potendo egli autodeterminare il ritmo di lavoro da eseguire; la sua assenza non dovrà essere giustificata e la presenza non potrà essere imposta. Tuttavia, potranno essere definite delle forme di coordinamento concordate con il committente, che potranno concretizzarsi anche nella fornitura di indicazioni di carattere tecnico e organizzativo al collaboratore, e nella previsione di fasce orarie entro cui il collaboratore eseguirà la prestazione.

L’intesa prevede inoltre a facoltà per le parti di individuare, in sede di stipula del contratto individuale, la sede del committente come luogo di svolgimento della prestazione; in tale sede potrà essere predisposta una postazione dedicata, con gli strumenti necessari per l’esecuzione della prestazione.

L’accordo collettivo non si limita a disciplinare gli spazi di autonomia del collaboratore ma regola in maniera ampia e completa tutti gli aspetti del rapporto.

Sono definite regole specifiche in materia di gravidanza, la malattia e l’infortunio (non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale, che rimane sospeso senza l’erogazione del corrispettivo), e sono disciplinati gli obblighi del committente in materia di sicurezza e formazione.

L’art. 11 definisce gli obblighi gravanti in capo al collaboratore (diligenza, riservatezza, lealtà e buona fede); viene inoltre previsto il divieto di svolgere attività in favore di soggetti terzi che sia in concorrenza con quella del committente.

Infine, l’art. 12 definisce il corrispettivo minimo spettante al collaboratore; l’importo iniziale è di 6 euro l’ora, ma si prevede una crescita fino al valore di 8.75 euro nel settembre 2018.

 

 

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