Telecamere in azienda, le regole da rispettare per tutelare la privacy dei dipendenti 

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Alessandro Rota Porta
L’installazione degli impianti audiovisivi in azienda è sotto la lente di ingrandimento del ministero del Lavoro: alla prassi già consolidata in materia è stato, infatti, aggiunto un importante tassello con la nota del 1 giugno 2016, prot. n. 11241, con specifico riferimento agli accertamenti ispettivi e agli aspetti sanzionatori riguardanti gli impianti di audiovisivi installati senza l’accordo sindacale o senza l’autorizzazione, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, della legge 300/1970.

In particolare, la questione affrontata dall’intervento citato verte sul provvedimento di prescrizione che gli accertatori adottano in sede ispettiva, nel momento in cui rilevino l’installazione e l’impiego illecito di impianti audiovisivi per finalità di controllo a distanza dei lavoratori in orario di lavoro.

Sul punto, si ricorda che la norma in questione – modificata nell’ambito del Jobs act dall’articolo 23, comma 1, del Dlgs 151/2015 – stabilisce alcuni principi da rispettare (rimasti intatti anche nella nuova formulazione normativa).

In primo luogo, l’installazione di questi strumenti e – in genere – di quelli dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori può avvenire esclusivamente per esigenze organizzative e produttive ovvero per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale.

Inoltre, l’installazione non può avere luogo se non è preceduta da apposito accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali. Viceversa, se in azienda non sono presenti rappresentanze sindacali o in mancanza di accordo, gli impianti e gli strumenti in oggetto possono essere installati solo dopo aver richiesto autorizzazione della direzione territoriale del Lavoro o, in alternativa – nel caso di imprese con unità produttive dislocate negli ambiti di competenza di più Dtl – del ministero del Lavoro (nella piena operatività del Dlgs 149/2015 detti organismi saranno rispettivamente sostituiti dalle sedi territoriali dell’Ispettorato nazionale e dalla sede centrale).

Peraltro, va precisato come lo schema di decreto correttivo del Jobs act – attualmente all’esame delle commissioni Lavoro parlamentari – sancisca come detti provvedimenti abbiano natura definitiva.

L’aspetto interessante su cui si sofferma la nota 11241 è che si pone in violazione dei criteri descritti anche l’installazione si apparecchiature di videosorveglianza che – seppure installate – non siano ancora state messe in funzione; così come non può mettere al riparo dalla violazione dell’articolo 4, della legge 300, la circostanza che il datore di lavoro abbia preventivamente informato i lavoratori. Allo stesso modo, sulla scorta delle giurisprudenza, non influisce il fatto che il controllo sia discontinuo perché esercitato in locali dove i lavoratori possono trovarsi solo saltuariamente.

Proprio seguendo il recente filone giurisprudenziale, il Lavoro precisa come sia altresì vietata – e quindi in violazione dei principi illustrati – l’installazione di telecamere “finte” montate a scopo esclusivamente dissuasivo, poiché tale condotta costituisce già di per sé un illecito, indipendentemente dall’effettivo utilizzo dell’impianto. Sulla stessa linea interpretativa è sempre intervenuto il Garante della Privacy.

La violazione è sanzionata con ammenda da € 154 a € 1.549 o arresto da 15 giorni ad un anno, salvo che il fatto non costituisca reato più grave.

Alla luce del quadro tracciato, in sede di accertamento ispettivo, se l’ispettore rileva l’installazione di impianti audiovisivi in assenza di uno specifico accordo con le organizzazioni sindacali ovvero in assenza dell’autorizzazione rilasciata da parte della Dtl competente, deve impartire una prescrizione (articolo 20, del Dlgs 758/1994) al fine di porre rimedio all’irregolarità attraverso la rimozione materiale degli impianti audiovisivi, entro un termine assegnato: qualora, in tale lasso di tempo, venisse siglato l’accordo sindacale o ottenuta l’autorizzazione della Dlt, l’ispettore può ammettere il datore al pagamento della sanzione amministrativa nella misura pari ad un quarto del massimo dell’ammenda sopra citata.

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