Deposito telematico dei contratti collettivi, le istruzioni del Ministero

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Fabrizio Marra de Scisciolo
Con la nota direttoriale n. 4274 del 22 luglio 2016, la Direzione Generale dei sistemi informativi, dell’innovazione tecnologica e della comunicazione comunica alle Direzioni Interregionali e Territoriali del lavoro, a tutte le organizzazioni di rappresentanza dei datori di lavoro, alle organizzazioni sindacali e all’Ordine dei consulenti del lavoro le modalità operative relative al deposito e alla dichiarazione di conformità dei contratti territoriali e aziendali che, ai sensi del decreto interministeriale 25 marzo 2016, andrà effettuato telematicamente sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali messo a disposizione appositamente per tale scopo. ​
Il tema del deposito dei contratti aziendali e territoriali è divenuto di particolare rilevanza dopo che, con la Circolare n. 28/E/2016, l’Agenzia delle Entrate, pur mantenendo in sostanza invariati i suoi precedenti orientamenti, ha fornito una sorta di guida sulle novità introdotte dalle disposizioni della Legge di Stabilità 2016 (art.1, commi 182-190, Legge 208/2015), che prevedono, tra le altre cose, la detassazione con un’imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionale e comunale pari al 10% dei premi produttività e di welfare aziendale, con l’estensione del beneficio alla partecipazione agli utili dell’impresa e la possibilità di ricevere i premi sotto forma di beni e servizi detassati. Tale agevolazione si applica nel limite di 2.000 euro lordi al netto dei contributi previdenziali e di 2.500 euro lordi per le aziende che coinvolgano pariteticamente i lavoratori nell’organizzazione del lavoro, al solo personale con un reddito non superiore ai 50 mila euro nell’anno precedente. Il decreto interministeriale 25 marzo 2016 a sua volta stabilisce che le nuove disposizioni valgono per le erogazioni effettuate a partire dal 2016 e si applicano anche ai premi di risultato e partecipazione agli utili corrisposti quest’anno ma riferiti al 2015, purché rispettino i requisiti richiesti dalla normativa.
L’attuale nota direttoriale precisa che, per quanto riguarda le comunicazioni già effettuate presso la DTL competente sulla base della disciplina vigente (art. 14 del d.lgs. 151/2015, norme attuative della delega Jobs act sulla semplificazione), alla data di pubblicazione del decreto interministeriale – che si rammenta è stato pubblicato sul sito istituzionale http://www.lavoro.gov.it in data 16 maggio 2016, mentre ne è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 14 maggio 2016 e il cui termine èstato successivamente spostato con avviso ministeriale al 15 luglio 2016 – non è necessario procedere ad un nuovo deposito, ma bisognerà utilizzare il modulo telematico esclusivamente per comunicare i riferimenti di quello già effettuato, compilando la sezione 2. L’attività di deposito, che riguarda sia il contratto aziendale e territoriale sia, nel caso di società cooperative, il verbale di assemblea con cui vengono distribuiti i ristorni ai soci lavoratori, può essere effettuata direttamente dalle aziende e da tutti gli intermediari abilitati, intendendosi per tali i consulenti del lavoro, ma anche gli altri soggetti abilitati (commercialisti, avvocati, etc.) agli adempimenti relativi all’amministrazione del personale, sulla base della normativa vigente (L. n.12/1979) e secondo le modalità indicate nel portale istituzionale. La nota direttoriale, allegando anche una breve guida alla compilazione, prosegue precisando che dal giorno 8 luglio 2016 la procedura consente il deposito dei contratti aziendali e territoriali e, per le sole cooperative, dei verbali dell’assemblea, ma non anche la dichiarazione di conformità. In una prima fase si potrà compilare quindi solo le sezioni 1,2 e 8, mentre il deposito completo di tutti gli elementi potrà essere comunque effettuato a mezzo PEC alla DTL competente.
Lo scopo di tale adempimento telematico, che stando alle notizie di stampa ha già riguardato oltre 13 mila dichiarazioni di conformità di accordi aziendali, sarà oggetto di ulteriori sviluppi tecnologici e consentirà al Ministero del lavoro e delle politiche sociali di realizzare il monitoraggio di un fenomeno che – anche a seguito dell’Accordo quadro territoriale stipulato il 14 luglio 2016 da Confindustria e CGIL, CISL e UIL per consentire l’estensione della detassazione anche alle PMI prive di rappresentanza sindacale – sembra destinato ad espandere ulteriormente i propri confini. In tal senso la contrattazione collettiva territoriale potrà avere un ruolo essenziale, laddove riesca a corroborare le energie di tutti i soggetti interessati in grado di fare sistema in ciascuna area del Paese, senza tralasciare che, stando al famigerato “combinato disposto” delle norme fiscali (artt. 51, 100 e 12 del DPR n. 917/1986, aggiornato alla L. 208/2015), non concorre a formare reddito da lavoro dipendente anche l’utilizzazione di opere e servizi offerti alla generalità dei dipendenti e ai loro familiari e riconosciuti dal datore di lavoro in virtù di regolamenti aziendali unilaterali.

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