Niente risarcimento ai prof precari: è sufficiente la stabilizzazione della “buona scuola”

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Sono state finalmente pubblicate le motivazioni della sentenza n. 187/2016, con la quale la Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, anche in assenza di ragioni obiettive lo giustifichino.

Il punto molto rilevante della sentenza non risiede tanto nella dichiarazione di incostituzionalità di queste norme – abbastanza prevedibile, alla luce dei principi già affermati nel 2014 dalla Corte di Giustizia Europea con la c.d. sentenza Mascolo (C 2014/2401) – quanto negli effetti previsti per le situazioni pregresse.

Con la sentenza Mascolo la Corte di Giustizia Europea aveva dichiarato illegittima la normativa italiana sui contratti a termine nella scuola, nella parte in cui questa consentiva la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che svolgono supplenze nel settore della scuola pubblica.

La sentenza odierna conferma questi principi, cancellando dall’ordinamento quelle norme che ancora consentivano l’assunzione di supplenti e personale amministrativo senza l’indicazione di una causale di ricorso al contratto a tempo determinato.

La novità della sentenza, come accennato, sta nei criteri che utilizza la Consulta per regolare gli effetti dell’incostituzionalità nei confronti del personale utilizzato sulla base di contratti a termine illegittimi.

Rispetto ai docenti, viene esclusa la possibilità di chiedere un risarcimento del danno, in quanto viene ritenuta sufficiente, come misura di “riparazione”, la possibilità di partecipare al piano straordinario di stabilizzazione previsto la normativa sulla “buona scuola” (legge 107 del 13 luglio 2015).

Tale piano, ricorda la Corte, è volto a garantire all’intera massa di docenti precari la possibilità di fruire di un accesso privilegiato al pubblico impiego fino al totale scorrimento delle graduatorie ad esaurimento, e assicura ai docenti serie e indiscutibili possibilità di immissione in ruolo. Per questo motivo, la Consulta considera la stabilizzazione un rimedio sufficiente a “sanare” gli illeciti commessi nei confronti del personale docente.

La situazione cambia per il personale ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario). Per questi lavoratori, infatti, il legislatore non ha previsto alcun piano straordinario di assunzione; in mancanza di altri rimedi, i lavoratori potranno richiedere il risarcimento del danno, essendo questa l’unica misura riparatoria degli eventuali illeciti subiti.

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