Scuola, anche la Corte Costituzionale boccia i contratti a termine senza limiti

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 La Corte Costituzionale ha sancito l’illegittimità costituzionale della normativa che disciplina le supplenze del personale docente e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario (art. 4, commi 1 e 11 della legge 3 maggio 1999, n. 124) nella parte in cui autorizza, in violazione della normativa comunitaria, il rinnovo potenzialmente illimitato di contratti di lavoro a tempo determinato per la copertura di posti vacanti e disponibili di docenti nonché di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario, senza che ragioni obiettive lo giustifichino.

Non è il primo intervento giurisprudenziale che interessa tale disciplina.

Già nel 2014, infatti, con la c.d.. sentenza Mascolo C 2014/2401), la Corte di Giustizia Europea aveva dichiarato illegittima la normativa italiana sui contratti a termine nella scuola, nella parte in cui questa consentiva la stipulazione di contratti di lavoro a tempo determinato con docenti e personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che svolgono supplenze nel settore della scuola pubblica.

In particolare, con la sentenza Mascolo era stato dichiarato illegittimo l’articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 368/2001 (norma introdotta dal decreto legge n. 70/2011), nella parte in cui stabiliva che che la durata massima del rapporto non si applica rispetto ai contratti a tempo determinato stipulati per il conferimento delle supplenze del personale docente ed ATA (amministrativo, tecnico ed ausiliario).

Questi contratti, quindi, non avevano un limite di durata massima, e potevano essere stipulati secondo le regole definite nell’articolo 4 della legge del 3 maggio 1999, n. 124; tale norma stabiliva che le cattedre e i posti di insegnamento e quelli ATA effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimanevano prevedibilmente tali per l’intero anno scolastico, dovevano essere coperti meante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell’espletamento delle procedure concorsuali per l’assunzione di personale docente di ruolo.

La Corte di Giustizia Europea aveva annullato l’art. 10 comma 4 bis del d.lgs. n. 368/2001 sostenendo che tale normativa non appariva finalizzata a coprire esigenze provvisorie di personale docente dell’amministrazione, ma aveva il diverso obiettivo di far fronte a esigenze di personale permanenti e durevoli.

Con la pronuncia odierna, la Corte Costituzionale – in coerenza con la decisione appena ricordata del giudice comunitario – cancella dall’ordinamento quelle norme che ancora consentivano l’assunzione di supplenti e personale amministrativo senza l’indicazione di una causale di ricorso al contratto a tempo determinato.

La Corte Costituzionale rileva, peraltro, che la dichiarazione di illegittimità della norma ha una portata limitata, nel senso che riguarda solo il periodo in cui vigeva l’esenzione dal limite massimo di durata dei contratti a termine; a partire dalla sentenza Mascolo, i profili di illiceità della normativa nazionale rispetto al diritto comunitario sono stati rimossi.

La sentenza della Suprema Corte ricorda, inoltre, che l’effetto della pronuncia di illegittimità costituzionale è ulteriormente attenuato in quanto la normativa sulla “buona scuola” (legge 107 del 13 luglio 2015) prevede, per i professori, la misura riparatoria del piano straordinario di assunzioni, mentre per quanto riguarda il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario prevede, in mancanza di analoga procedura di assunzione, il risarcimento del danno.

 

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