Quali cambiamenti devono aspettarsi le migliaia di italiani che lavorano nel Regno Unito e le nostre imprese che operano nell’area, a seguito dell’uscita dall’Unione Europea?
La domanda non riguarda solo la mobilità dei lavoratori (che potrebbero trovarsi a dover fronteggiare ostacoli nuovi e imprevisti, come visti e permessi di soggiorno) e delle imprese, ma interessa l’assetto complessivo delle regole del lavoro.
La risposta non è scontata, e non arriverà presto: quello che potrà accadere dipenderà in gran parte dai negoziati che saranno condotti nei prossimi due anni tra il Regno Unito e le istituzioni comunitarie, per gestire questo passaggio nuovo e fino ad oggi sconosciuto; alcune esperienze precedenti potrebbero essere usate come modelli di riferimento (es. gli accordi con la Norvegia, la Svizzera e la Turchia), ma è ancora presto per fare qualsiasi previsione.
Pur in questa incertezza, un elemento è chiaro già oggi: il Regno Unito uscirà dal sistema giuridico comunitario, e quindi perderanno efficacia le direttive, i regolamenti, e tutti gli altri atti giuridici prodotti da tale ordinamento (comprese le decisioni della Corte di Giustizia Europea).
Questo cambiamento garantirà al Governo britannico la possibilità di discostarsi in maniera rilevante dalle linee guida elaborate dall’Unione Europea in materia di lavoro, rapporti sociali e relazioni industriali.
Le materia di interesse giuslavoristico attualmente influenzate dal diritto comunitario sono numerose e molto rilevanti: il lavoro flessibile (tempo determinato, somministrazione) i tempi di lavoro (part time e orario di lavoro), la sicurezza sul lavoro, i principi di non discriminazione, il trasferimento d’azienda e i licenziamenti collettivi, sono solo alcune delle materie che i singoli Stati membri (compreso il Regno Unito) regolano sulla base di principi comunitari vincolanti, condivisi e inderogabili.
Anche le relazioni industriali praticate all’interno di ciascuno Stato Membro risentono, direttamente o indirettamente, delle indicazioni comunitarie: si pensi ai principi sui comitati aziendali europei e, più in generale, al ruolo rilevante che viene riconosciuto alle parti sociali per la regolazione dei rapporti di lavoro.
Tutte le norme britanniche che disciplinano queste materie potrebbero, quindi, essere modificate, discostandosi dai principi affermati dall’ordinamento europeo, a meno che il negoziato con l’UE non porti ad accordi di tipo differente.
Un altro effetto della Brexit riguarderà la Corte di Giustizia Europea, che non potrà più verificare la compatibilità delle norme del Regno Unito con le regole comunitarie.
Tuttavia, è difficile immaginare che i Tribunali possano immediatamente ignorare i precetti del giudice comunitario, anche in ragione del grande peso che hanno nell’ordinamento giuridico britannico i precedenti, secondo il meccanismo del c.d. “case law”.
I cambiamenti giurisprudenziali, quindi, saranno graduali e molto diluiti nel tempo, e dipenderanno dalla scelta delle corti superiori britanniche (Appello e Corte Suprema) di riconsiderare e rivedere le interpretazioni pregresse in ragione della perdita di efficacia delle norme e dei principi comunitari.