Pubblico impiego: urgente un intervento normativo per evitare le “tutele divergenti”

Posted by

Erika Benedetti


Era il dicembre scorso quando il Ministro Madia confermava alla stampa che le modifiche all’articolo 18 avvenute dal 2012 in poi non trovavano applicazione per il pubblico impiego. Il commento seguiva la pubblicazione della sentenza 24157/2015 della Cassazione che confermava l’estensione automatica delle riforme che avevano interessato le tutele per licenziamenti illegittimi previste dallo Statuto dei lavoratori, argomentandolo come naturale conseguenza dell’attuale testo unico sul pubblico impiego. Il Decreto Legislativo n.165/2001 nell’articolo 51 cita testualmente “La legge 20 maggio 1970, n.300, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica alle pubbliche amministrazioni a prescindere dal numero dei dipendenti”. Basandosi su un’interpretazione letterale la Cassazione aveva confermato come non potesse esistere una dicotomia sull’applicazione del medesimo dettato normativo, contrariamente all’interpretazione governativa.

Il tema in realtà è stato dibattuto già all’indomani della pubblicazione della Legge n.92/2012 che con il rimando alla necessità di un’armonizzazione tra il nuovo disposto normativo e la disciplina del pubblico impiego aveva lasciato in sospeso l’applicazione tout court prevista dal comma 7 dell’articolo 1. Nel frattempo il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione non è intervenuto con proprie iniziative normative e la medesima questione si è ripetuta con il Decreto Legislativo n.23/2015, primo tassello del Jobs Act. La norma che viaggia in parallelo con la previgente disciplina lascia invece scoperta la questione, omettendo qualsiasi riferimento al pubblico impiego. Si tratta di una mancanza voluta dato che in parallelo il Governo stava affrontando proprio un’altra riforma: quella della PA.

Dopo la pronuncia di dicembre la Cassazione torna sull’argomento e con la sentenza n. 11868 del 9 giugno 2016 sconfessa il precedente orientamento: in caso di licenziamento per giusta causa si applicherà la reintegra ante Fornero. La mancata attuazione dell’armonizzazione prevista dall’articolo 1 comma 7 della Legge 92/2012 porta ad un’inapplicabilità della norma secondo l’ultima interpretazione della Suprema Corte, in questo caso coerente con quella del Governo.

Le motivazioni della sentenza si soffermano sull’assenza di un’espressa previsione di applicazione della disciplina riformata dei licenziamenti della Legge Fornero che la rende inapplicabile alla luce del rinvio all’armonizzazione previsto dall’articolo 1 comma 8. Diverso è il caso degli strumenti di sostegno al reddito (ASPI) dove il legislatore ha indicato la chiara esclusione per la PA. La Corte riprende anche il Decreto Legislativo n.276/2003 come esempio in cui il legislatore aveva fatto riferimento a tale concetto -nell’articolo 86 comma 8 – ribadendo il ruolo attivo del Dicastero della Funzione Pubblica di contemperare e armonizzare le nuove norme destinate al privato con le esigenze proprie del pubblico impiego. Parallelamente all’interpretazione letterale delle norme la Cassazione ne delinea anche una logico-sistematica fornendo le seguenti argomentazioni:

tra le finalità della Legge 92/2012 si fa riferimento al concetto di flexsecurity proprio del settore privato;

la modulazione delle sanzioni dell’articolo 18 riformato è pensata per fattispecie di illeciti che non tengono in conto le ipotesi di licenziamento per giusta causa del D.lgs. 150/2009, né tantomeno il procedimento disciplinare previsto da quest’ultima norma peculiare rispetto all’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori;

il licenziamento del pubblico dipendete deve tener conto degli interessi collettivi e non solo di quelli individuali del lavoratore (Sentenza della Cassazione n.351/2008);

il rinvio dell’articolo 51 del D.lgs. 165/2001 deve essere contestualizzato con l’idea che il legislatore di allora non teneva in considerazione possibili variazioni dell’articolo 18 e rimane salva l’ipotesi che lo stesso legislatore intervenga per escludere tale automatismo con interventi normativi di pari rango.

Si crea così una nuova dualità nel mondo del lavoro che si aggiunge a quella tra nuovi e vecchi assunti del Decreto Legislativo 23/2015. Un contrasto che nel caso della PA assume i contorni di un contrasto generazionale visto lo scarso turn over del capitale umano. L’intervento normativo sul pubblico impiego diventa quanto mai necessario per evitare una nuova fase di tutele divergenti tra chi è troppo protetto e chi non lo è.

Rispondi