Flessibilità: le linee guida dei consulenti del lavoro evidenziano le potenzialità della somministrazione

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Filippo Chiappi
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 81/2015, di riordino dei contratti di lavoro, sono scomparse, perchè non più stipulabili, le forme di collaborazione a progetto e di mini-cococo. Sono rimaste temporaneamente in piedi quelle già in essere all’entrata in vigore della legge ma solo sino alla loro naturale scadenza e tra l’altro soggette ad alcune limitazioni molto stringenti.

A decorrere dal 1° gennaio 2016 viene introdotto un nuovo principio che focalizza nel venir meno dell’autonomia e della capacità organizzativa del collaboratore, il presupposto della subordinazione. In particolare, la nuova presunzione assoluta scatterà laddove la prestazione di lavoro sia esclusivamente personale, continuativa, organizzata dal committente anche per quel che riguarda i tempi ed i luoghi di lavoro. A ciò, è opportuno associare, la presunzione tradizionale, collegabile alla presenza del potere direttivo, di controllo, di vigilanza e disciplinare, esercitato dal committente stesso.

La Fondazione Studi dei Consulenti del Lavoro, in data 22 aprile 2016, ha pubblicato le linee guida per la certificazione dei contratti di lavoro. La certificazione introdotta dalla Riforma Biagi, è una procedura volontaria che si conclude con la predisposizione di un atto amministrativo che accogli o rifiuta la richiesta delle parti private. Due sono i vantaggi per il datore di lavoro e lavoratore: il primo è costuito dal fatto che le parti sono assistite dalle commissioni nella stesura e qualificazione del rapporto di lavoro; il secondo è che la qualificazione certificata resiste alle contestazioni degli organi ispettivi e conserva efficacia fino ad una sentenza del Tribunale, costitutendo quindi un valido elemento deflativo di controversie. Detto ciò, la Fondazione Studi, nei confronti di tutti i rapporti di cococo per i quali sia fatta richiesta di certificazione, afferma come vada verificata l’assenza di almeno uno dei requisiti che configurano la prestazione come dipendente, dal momento che, viceversa, la contemporanea presenza (natura personale e continuativa della prestazione; prestazione organizzata dal committente) non qualifica il rapporto come cococo ma come lavoro subordinato. Aspetto che succede in alcune attività che sono tipicamente subordinate: addetti alle pulizie, autisti, autotrasportatori, baristi, camerieri, piloti, parrucchieri, estetiste, segretarie. Sono tutte prestazioni di lavoro che non possono essere svolte come co.co.co perchè non mostrano i requisiti tipici delle collaborazioni e per tali ragioni non saranno ammesse alla certificazione presso i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Alla luce di tale considerazione, è opportuno che vengano tenuti ben presenti tali elementi e le linee guida della Fondazione Studi in tema di certificazione dei contratti, che potrebbero essere valutati in sede ispettiva o a seguito dell’instaurazione di un contenzioso da parte del collaboratore, come idonei a ricondurre la collaborazione in un rapporto di lavoro subordinato.

Per quanto fin qui detto, si è determinato come numerose co.co.pro. si siano fatte scadere al 31 dicembre 2015 , al fine di non incappare nella presunzioni assolute di subordinazione oltre al fatto che numerosi settori merceologici non potranno essere oggetto di collaborazioni certificate, data la netta posizione della “Fondazione Studi”.

Dopo il Jobs Act, il mercato del lavoro indica nella flessibilità sicura e garantita, nelle politiche attive, e nella somministrazione a tempo determinato ed indeterminato le strade da seguire per la modernizzazione del mercato del lavoro, nel rispetto delle esigenze aziendali e dei lavoratori.

L’abrogazione delle collaborazioni a progetto contenuto nel decreto legislativo di riordino dei contratti ha determinato una “falla normativa” e negoziale per tantissimi collaboratori. Ampliata anche dall’autorevole posizione della Fondazione Studi. Nell’attuale ordinamento giuridico la somministrazione risulta essere, in modo inequivocabile, la forma subordinata capace di rispondere alle esigenze di flessibilità tipica della parasubordinazione.

La somministrazione a tempo determinato in forza dell’assenza di limiti quantitativi stabiliti dalla legge (se non previsti dalla contrattazione collettiva), si candida a sostituire il più vincolato contratto a tempo determinato come strumento di gestione di picchi di lavoro, per le sostituzioni, come “prova” dei futuri dipendenti diretti ma soprattutto si candida come il vero alter ego del parasubordinato. Anche lo staff leasing, associato all’esonero contributivo, costituisce un importante veicolo per rispondere alle esigenze più strutturali e cristallizzate del mercato del lavoro e delle imprese: tenuto conto della liberalizzazione dalle causali oggettive di cui al vecchio art. 20, comma 3, Dlgs n. 276/2003 a dispetto di un limite legale quantitativo del 20%, superabile da una sana contrattazione collettiva.

Con il D.lgs n. 150/2015 di riordino del mercato del lavoro e delle politiche attive, capaci queste ultime, in un quadro di sicurezza, di accompagnare la persona nei periodi di non lavoro o di ingresso nel lavoro, le Agenzie per il Lavoro saranno i nuovi attori privati, in grado di giocare un ruolo centralissimo per garantire il successo del Jobs Act e dell’intera opera di modernizzazione del diritto del lavoro italiano.

Il ricorso alla somministrazione di lavoro potrà, pertanto, rappresentare un validissimo strumento per godere nel 2016, di quelle professionalità in precedenza utilizzate attraverso le collaborazioni anche a progetto unitamente al godimento dell’esonero contributivo Legge Stabilità 2016 ed agli incentivi economici del bonus e superbonus Garanzia Giovani. Oltre a costituire con il suo particolare sistema di acausalità un valido meccanismo di esenzione dai limiti quantitativi di ricorso.

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