Licenziamento collettivo nullo se i motivi dell’esubero sono esposti in maniera incompleta 

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E’ invalida la procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda sulla base di una comunicazione incompleta, che non descrive in maniera esaustiva tutti i motivi dell’eccedenza di personale; se la lettera di avvio descrive in maniera solo parziale le ragioni della crisi aziendale, infatti, risulta violato il dovere di comunicare in maniera trasparente al sindacato tutti i motivi che hanno reso necessario l’avvio della procedura collettiva.Con questa motivazione la Corte di Cassazione (sentenza n. 10242/2016, depositata ieri) ha confermato l’invalidità (già dichiarata nella precedente fase di merito) di una procedura di licenziamento collettivo nella quale un’azienda ha motivato gli esuberi con un rilevante calo dei volumi di fatturato, mentre non ha fatto cenno ad una fusione prossima ventura, già deliberata dagli organi amministrativi aziendali.

Secondo l’azienda, la fusione non avrebbe avuto un impatto diretto sulla procedura e, quindi, non doveva essere comunicata; in ogni caso, tale vizio non poteva comunque invalidare la procedura, in quanto la lettera di avvio aveva comunque descritto un motivo realmente esistente (il calo dei volumi produttivi).

La Corte di Cassazione respinge tale lettura, ricordando innanzitutto che la comunicazione di avvio della procedura collettiva è un adempimento essenziale per la cogestione della crisi da parte del sindacato e, come tale, deve essere completa ed esaustiva: in mancanza di tali requisiti, viene invalidata l’intera procedura.

Applicando questo principio al caso concreto, i giudici di legittimità rilevano che le informazioni contenute nella lettera di avvio della procedura erano incomplete, in quanto non davano conto di una fusione già deliberata dagli organi sociali, rispetto alla quale il licenziamento collettivo aveva uno stretto collegamento funzionale.

La Corte non ritiene sufficiente, per salvaguardare la validità della procedura, il fatto che la Società avesse descritto, come motivo dell’esubero, un motivo realmente esistente (il calo dei volumi di produzione), in quanto la parziale veridicità delle ragioni risulta comunque insufficiente a rispettare quell’onere di trasparenza che grava sul datore di lavoro.

Solo dando una comunicazione ampia ed estesa di tutte – nessuna esclusa – le ragioni che hanno prodotto la situazione di esubero, prosegue la Corte, è possibile mettere in condizioni in sindacali di verificare se esiste un collegamento tra le esigenze aziendali e l’individuazione del personale da licenziare.

La pronuncia evidenzia anche come, nel caso considerato, è improprio richiamare la disciplina del motivo del negozio giuridico, contenuta nell’art. 1345 c.c.

Questa norma stabilisce che il motivo del negozio di norma è irrilevante, a condizione che non sia illecito, unico e determinante, ma il principio non si applica nei casi in cui la legge stabilisce il contrario.

Questa eccezione, conclude la sentenza, ricorre proprio nel caso dei licenziamenti collettivi: per tale fattispecie esiste una norma specifica (l’art. 4 della legge n. 223/1991)che assegna una grande rilevanza dei motivi, che hanno un ruolo talmente centrale da dover essere comunicati per iscritto al momento in cui viene avviata la procedura di confronto sindacale.

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