Filippo Chiappi
In attuazione del Regolamento UE n. 1303/2013, sono stati pubblicati una serie di Decreti Direttoriali, in cui il primo, quale apri pista, è costituito dal n. 1709/2014 finalizzato alla realizzazione del Programma Operativo Nazionale per l’attuazione dell’Iniziativa Europea per l’occupazione Giovani”. Preme evidenziare che il beneficio economico in esame è stato concesso con stanziamenti diversificati a seconda delle Regioni coinvolte. La suddetta norma ha designato l’Inps sia come intermediario demandato all’erogazione del beneficio mediante conguaglio con la contribuzione mensile dovuta, sia come soggetto proposto al monitoraggio delle risorse utilizzate ed al corretto rispetto dei requisiti e delle procedure. Nonostante i buoni prospositi, l’Ente ha lasciato le aziende in specie le Agenzie di Somministrazione, sotto alcuni dubbi amletici non di poco conto.
La stratificata normativa vigente prevede che ai datori di lavoro anche non imprenditori che assumono giovani registrati al Programma Nazionale Garanzia Giovani, sia riconosciuto un incentivo economico. Le assunzioni devono essere effettuate dal 1° maggio al 30 giugno 2017, nei limiti delle risorse stanziate per ogni singola Regione. In Campania il go live è stato datato con le assunzioni effettuate dal 13 ottobre 2015. Si ricorda come il bonus garanzia giovani riguarda i datori di lavoro privati che, senza esservi tenuti, assumono giovani registrati al “Programma”, di età compresa tra i 16 e i 29 anni (che abbiano assolto al diritto dovere all’istruzione e formazione, se minorenni), non occupati né inseriti in un percorso di studio o formazione. L’Inps ha precisato che il beneficio spetta solo se all’atto dell’assunzione il giovane ha 16 anni compiuti, anche se l’iscrizione al Programma Garanzia Giovani, sia avvenuta all’età di 15 anni. Inoltre, spetta anche al giovane che all’atto dell’assunzione ha già 30 anni compiuti, a patto che abbia ancora 29 anni al momento dell’iscrizione al Programma.
Il decreto direttoriale n. 11/2015 e la Circolare Inps n. 129/2015 hanno ampliato le tipologie di rapporti incentivabili, prevedendo l’estensione del bonus occupazionale Garanzia Giovani, anche ai rapporti di apprendistato professionalizzante (detto anche apprendistato di mestiere) nonché alle proroghe di precedenti rapporti a tempo determinato purché la durata complessiva del rapporto di lavoro sia pari o superiore a sei mesi. Rimane invece esclusa la possibilità di godere del bonus per i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, per l’apprendistato di alta formazione e ricerca e per i rinnovi (nuovi contratti) dei contratti a termine.
Il tutto estendibile anche all’istituto della Somministrazione di lavoro.
Ai fini del riconoscimento del bonus occupazionale è, in ogni caso, sempre necessario che l’assunzione sia stata preceduta dall’iscrizione del giovane al programma. In forza del decreto direttoriale n. 11/2015, il bonus occupazionale è, invece, cumulabile nel limite del 50 per cento dei costi salariali (da intendersi: retribuzione correnti e differite, contributi previdenziali ed assicurativi) con gli incentivi che presentano un carattere di selettività: ossia rivolti a particolari categorie di datori di lavoro o di lavoratori.
Inoltre, il bonus occupazionale deve considerarsi cumulabile (art. 7, comma 3, nuova versione, a seguito delle modifiche apportate dal decreto n. 11/2015) con altri incentivi all’assunzione di natura economica o contributiva non selettivi rispetto ai datori di lavoro o ai lavoratori. Non selettivi vuol dire applicabili a tutti i datori di lavoro e per l’assunzione di qualsiasi lavoratore. Il predetto bonus occupazionale è cumulabile, senza limitazioni, ad esempio con l’esonero contributivo per le nuove assunzioni con contratto di lavoro a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2015 e 2016.
L’erogazione dell’incentivo è subordinata alla circostanza che il relativo importo non superi i limiti complessivi previsti per gli aiuti di Stato cosiddetti “ de minimis”. Come noto, infatti, in base alla normativa europea, gli aiuti concessi ad un’impresa non devono superare nel loro insieme la somma di 200 mila euro in tre anni, ad eccezione di alcune aziende che operano in settori specifici (pesca, produzione prodottti agricoli….etc).
Con il Decreto Direttoriale n. 385/II/2015, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha rettificato il precedente decreto n. 1709/2014, con il quale ha originariamente disciplinato l’incentivo per l’assunzione dei giovani ammessi al cosiddetto “Programma Garanzia Giovani” e, contestualmente, ha abrogato il Decreto Direttoriale di rettifica n. 169/2015. La circolare n. 32/2016, ne ha illustrato la disciplina. Tale decreto come detto, modifica il precedente decreto n. 169/ 2015, che prevedeva come il bonus garanzia giovani (da € 1500 ad € 6000, a seconda le casistiche) fosse usufruito anche oltre la regola del “de minimis” per le assunzioni di giovani tra 15 e 29 anni che avessero determinato un incremento occupazionale netto per l’impresa beneficiaria. De Minimis che, come detto, fissa la soglia dei cosiddetti “aiuti di Stato” nella cifra di 200.000 euro nell’arco di tre anni
La novità, riguarda la previsione di due vie per fruire del bonus garanzia giovani oltre la soglia del de minimis: in caso di giovani tra i 16 e 24 anni, l’assunzione deve determinare un incremento netto occupazionale; in caso di giovani tra i 25 ed i 29 anni, oltre al già citato incremento occupazionale, il giovane deve soddisfare almeno una condizione tra il non essere retribuito da sei mesi o l’assenza di un diploma di istruzione secondaria scolastica o di qualifica o di diploma di istruzione e formazione professionale regionale o la mancanza di un’occupazione regolarmente retribuita entro due anni dal completamento della formazione a tempo pieno o il venir assunto in settori o professioni ad alta disparità occupazionale uomo-donna almeno pari al 25%.
L’incremento netto occupazionale, si conferma essere sempre calcolato in rapporto alla media dei lavoratori dell’impresa nei 12 mesi precedenti l’assunzione, escludendo nel periodo i lavoratori che abbiano lasciato il posto di lavoro per effetto di dimissioni, pensionamento, invalidità, licenziamento per giusta causa.
In base al dlgs 150/2015 art 31, comma 1, lettera f), il calcolo dell’incremento netto occupazionale si effettua mensilmente. Confrontando il numero di lavoratori dipendenti equivalenti a tempo pieno del mese di riferimento del calcolo con quello medio dei dodici mesi precedenti. Escludendo dalla base occupazionale media di riferimento i lavoratori che abbiano abbandonato il posto di lavoro a causa di dimissioni volontarie, invalidita’, pensionamento per raggiunti limiti di eta’, licenziamento per giusta causa.
Con il decreto direttoriale n. 16/2016 si è raddoppiato il bonus occupazionale concesso alle aziende che assumeranno dal 1° marzo al 31 dicembre 2016 giovani provenienti da un percorso di tirocinio curriculare e/o extracurriculare di Garanzia Giovani, purchè attivato entro il 31 gennaio 2016. Si chiama superbonus occupazionale e riconosce, appunto, un incentivo economico del valore tra i 3 mila e 12 mila euro. L’incentivo opera ed agisce solo in caso di un’ assunzione a tempo indeterminato, anche a scopo di somministrazione, ma solo nel caso in cui il giovane Neet abbia svolto o stia ancora svolgendo un tirocinio avviato (tirocinio curricolare e/o extracurricolare) sempre nell’ambito di Garanzia Giovani, entro il 31 gennaio 2016.
Il quid dell’incentivo non è univoco ma è determinato dalla classe di profilazione assegnato al giovane Neet nell’ambito della Garanzia Giovani dal centro per l’impiego od altri servizi competenti. Il bonus e’ fruibile in 12 quote mensili di pari importo mentre in caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavoro (rispetto ai 12 mesi) e’ riconosciuto in misura proporzionata alla durata. Il nuovo bonus e’ liberamente fruibile nel rispetto del limite della regola del de minimis, pari ad € 200 mila nell’arco di tre anni. Oltre tale limite del de minimis (oltre il quale è possibile procedere) invece, come espresso dalla recente prassi amministrativa (decreto direttoriale n. 385/ 2015 e circolare INPS n. 32/2016) occorre rispettare delle ulteriori condizioni soggettive molto particolareggiati nonchè il complicato calcolo dell’incremento netto occupazionale, come visto per il bonus ordinario.
Dalle recenti Faq Ministeriali si desume che la misura è volta a incentivare l’assunzione di giovani che abbiano svolto un tirocinio nell’ambito del programma, anche nel caso in cui non si realizzi una vera e propria trasformazione dal percorso di tirocinio al contratto a tempo indeterminato. Infatti il super bonus può essere fruito da tutti i datori di lavoro che assumono con un contratto di lavoro a tempo indeterminato un giovane che abbia svolto o abbia intrapreso un percorso di tirocinio extracurriculare con Garanzia giovani, anche presso un’altra impresa ospitante. Pertanto, l’incentivo potrà essere fruito da tutti i datori di lavoro che attivano un contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 1° marzo 2016, al 31 dicembre 2016, purché i tirocini siano stati avviati entro il 31 gennaio 2016, indipendentemente dall’impresa presso cui sono stati svolti.
In secondo luogo, come per il bonus ordinario, le Faq precisano che tra i contratti a tempo indeterminato incentivati rientra quello di apprendistato professionalizzante. Invece restano escluse le due tipologie di apprendistato duale, per le quali sono previste specifiche misure all’interno del programma. Inoltre, il ministero del Lavoro chiarisce che non è necessario che trascorra un intervallo di tempo tra la fine del tirocinio e l’assunzione, che comunque deve avvenire entro i 60 giorni successivi alla data di conclusione del tirocinio. In terzo luogo, con le Faq viene chiarito che il super bonus è nazionale. Quindi vi possono accedere, secondo l’ordine di presentazione delle domande all’Inps, anche i datori di lavoro con sede legale nelle Regioni in cui il bonus occupazionale standard non sia stato attivato. Misure estendibili anche alla Somministrazione di Lavoro.
A questo punto, ripercorso il complicato scenario, sono doverose alcune considerazioni conclusive in specie con riguardo alla Somministrazione di Lavoro. Partiamo dal concetto che la riduzione del 60% dello sgravio contributivo della legge di stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato ha lasciato pensare alla possibilità di una maggiore attrattività delle misure messe a disposizione dal Programma Garanzia Giovani. In realtà, la nuova misura del superbonus sconta alcuni limiti. Il primo è quello di aver circoscritto la sua operatività alle sole assunzioni a tempo indeterminato anche a scopo di somministrazione ed alle assunzioni con apprendistato professionalizzante perdendo di fatto le proroghe dei contratti a termine ai fini della durata minima dei sei mesi, anche in regime di somministrazione di lavoro. Il secondo è quello di aver riproposto un meccanismo complesso di calcolo dell’incremento occupazionale netto che era stato tra le cause del fallimento di precedenti bonus assunzionali, con la conseguenza che le imprese potrebbero decidere di non avvalersi del regime di esenzione e quindi restare sotto le soglie del de minimis.
Ulteriore ragionamento, riguarda l’incertezza che grava nella Somministrazione di lavoro sia con riguardo al bonus ordinario sia con riguardo al super bonus, in tema di incremento netto occupazionale. Costituisce priorità assoluta, definire in modo logico ed appropriato un ragionamento che tenga conto delle peculiarità di tale istituto introdotto dalla legge Treu, riformato dalla legge Biagi e novellato in ultimo dal Dlgs. n. 81/2015. Non è condivisibile, in tema di incremento netto occupazionale una posizione dottrinale che applichi l’analogia iuris o legis per trasposizione nella prassi amministrativa. In specie, prendendo a titolo di prestito gratuito, l’unica previsione Inps esistente, di cui alla circolare n. 131/2013 (over 50): i lavoratori assunti a tempo determinato a scopo di somministrazione devono essere compresi nella forza aziendale dell’utilizzatore (ergo il calcolo ripega sull’utilizzatore per il quale vige il principio: ” devono essere considerati anche i lavoratori che sono somministrati nell’ambito di un rapporto di lavoro a tempo determinato intercorrente con l’agenzia). In caso di assunzione o trasformazione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione (sia essa a tempo determinato che indeterminato), l’incremento occupazionale iniziale e il suo mantenimento devono essere valutati rispetto ai dipendenti dell’agenzia (il calcolo riguarda la forza di staff – si computano sia i lavoratori a tempo determinato che indeterminato – ed i lavoratori lavoratori assunti a tempo indeterminato a scopo di somministrazione).
Nulla di tutto ciò, deve essere metabolizzato, poiché innanzitutto nell’ambito della somministrazione di lavoro, ai sensi della Circ. Inps n. 129/2015, i limiti sull’utilizzo degli aiuti “de minimis” si intendono riferiti al soggetto utilizzatore, cui spetta, quindi, l’onere della dichiarazione; oltre al fatto che l’agenzia di somministrazione può godere della remunerazione per l’attività di intermediazione ed accompagnamento al lavoro svolta all’interno del programma operativo Iniziativa Occupazione Giovani (misura 3) e, nell’ipotesi di ammissione al bonus occupazionale (misura 9), deve detrarre dal costo del lavoro addebitato all’utilizzatore l’importo riconosciuto. Non solo!
Il Dlgs n. 150/2015, art. 31, comma 1, lettera e), sposta ulteriormente il focus in capo all’utilizzatore:” con riferimento al contratto di somministrazione i benefici economici legati all’assunzione o alla trasformazione di un contratto di lavoro sono trasferiti in capo all’utilizzatore e, in caso di incentivo soggetto al regime de minimis, il beneficio viene computato in capo all’utilizzatore”.
Il Dlgs n. 81/2015, art 33, comma 2, afferma come l’ utilizzatore assuma l’obbligo di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questo effettivamente sostenuti in favore dei lavoratori.
Tutto lascia intrevedere che il vero attore principale del bonus garanzia giovani sia colui che effettivamente gode delle prestazioni di fatto del somministrato unitamente al godimento effettivo del beneficio economico. L’art 2, paragrafo 32, del Regolamento (UE) n. 651/2014, afferma come l’incremento netto occupazionale deve intendersi come l’aumento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento. Evocando quindi il concetto legislativo e giurisprudenziale di unità produttiva. Definizione di unità produttiva, offerta dall’art. 35 dello statuto dei lavoratori e da sentenze della cassazione: sede, stabilimento, ufficio, filiale, reparto, quale articolazioni dell’azienda, articolazione autonoma ossia in grado di esprimere, di rappresentare una entità aziendale che dal punto di vista amministrativo, tecnico, produttivo, sia idonea ad espletare in tutto od in parte l’attività di produzione di beni o servizi propria dell’azienda stessa. Quindi, riguarda l’articolazione aziendale di matrice autonoma, ossia in grado autonomamente da un punto di vista amministrativo-tecnico-produttivo di esaurire una parte, una frazione, un momento essenziale ovvero l’insieme, dell’intero ciclo produttivo aziendale.
E’ evidente che la rappresentazione veritiera di tutto ciò sia l’utilizzatore e le sue eventuali articolazioni periferiche, che realizzano il processo produttivo. Ed è proprio in quella sede circoscritta, che l’APL mette a mette a disposizione di un utilizzatore uno o più lavoratori, i quali, per tutta la durata della missione, svolgono la propria attività nell’interesse e sotto la direzione e il controllo dell’utilizzatore!
Per quanto sopra, è auspicable un rapido intervento dell’Inps, che tenga conto, rispetto alla circolare n. 131/2013, del rinnovato quadro normativo nazionale e comunitario che spinge inesorabilmente verso l’utilizzatore, non solo il reale godimento dei benifici, non solo il de minimis ma in modo inequivocabile anche il conseguenziale calcolo dell’U.L.A. Tenuto anche conto come la Circ. Inps n. 32/2016, possa consentire per combinato disposto con il Dlgs 81/2015, il Dlgs 150/2015 e la normativa comunitaria, di interpretare la locuzione “aumento del numero di dipendenti presso il datore di lavoro che presenta istanza per accedere all’incentivo”, con riferimento a chi effettivamente accede e gode dell’incentivo: l’utilizzatore!