Welfare aziendale, i profili contributivi

Posted by

Alessandro Rota Porta
Il robusto intervento operato dalla legge di stabilità 2016 ha spinto l’appeal dei sistemi di welfare, soprattutto quando questi formano oggetto di intese aziendali, in connubio con i premi di produttività.

Tralasciando, infatti, i profili fiscali, consentire ai lavoratori coinvolti – all’interno delle intese di secondo livello – la possibilità di scambiare l’erogazione del premio monetario, correlato ai meccanismi di incentivazione dettati dal Dm Lavoro-Economia del 25 marzo scorso, con le misure di welfare elencate al comma 2 e all’ultimo periodo del comma 3, dell’articolo 51 del Tuir, può portare a importanti benefici.

In realtà, sebbene la scelta descritta sopra (il “concambio” del premio) sia lasciata alla discrezionalità del lavoratore, i datori di lavoro hanno tutto interesse a proporre intese che prevedano il doppio binario: se, infatti, i lavoratori opteranno per il cosiddetto “premio sociale”, oltre a risparmiare la quota di contribuzione Inps a loro carico consentiranno anche all’azienda di escludere detti valori dall’imponibile contributivo, senza versare così la parte a proprio carico.

Questo tipo di policy diventa a maggior ragione interessante considerando che la legge 208/2015 (comma 191, dell’articolo unico), per finanziare la detassazione sulle erogazioni premiali ha, di fatto, azzerato i fondi di cui al comma 68, dell’articolo 1, della legge 247/2007 destinati agli sgravi contributivi proprio sui salari di secondo livello. Venendo meno questo tipo di agevolazione, che consisteva in un abbattimento del carico contributivo totale in capo al lavoratore e parziale per il datore, l’unica modalità per ottenere un vantaggio economico sotto questo profilo risiede nella fattispecie descritta.

Sulla materia sarebbe comunque opportuna una conferma da parte dell’Inps: è vero che – seguendo il principio della cosiddetta armonizzazione – l’esenzione fiscale del premio sociale dovrebbe portare anche al non assoggettamento contributivo ma, essendo la scelta della misura di welfare conseguente alla rinuncia al salario di produttività (sul quale, invece, è dovuta la normale contribuzione Inps) un chiarimento ufficiale potrebbe sgombrare il campo da qualsiasi incertezza applicativa.

Un altro aspetto che meriterebbe un approfondimento, in questo caso circa l’imposizione fiscale in capo al lavoratore, concerne la nuova formulazione della lettera f), del comma 2, dell’articolo 51, del Tuir: la norma sancisce che non concorrono a formare il reddito “l’utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o accordo o di regolamento aziendale”, tra le altre finalità, per quelle di assistenza sanitaria. Posto che la generica dizione “riconosciuti” lascia presupporre che la modalità stessa di riconoscimento sia lasciata alla discrezione del datore, la disposizione pare sovrapporsi con quella dettata dalla lettera a), del medesimo comma, che esenta dalla base imponibile reddituale – nel limite di 3.615,20 euro – “i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti e casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”.

Se l’istituto agevolato è lo stesso (l’assistenza sanitaria) così come la provenienza (in questa ipotesi, il datore di lavoro) e il titolo di concessione (un contratto o accordo o regolamento aziendale) resta il dubbio su quale sia il confine – per questi specifiche connotazioni – tra le due misure e quale sia il principio che possa rendere totalmente esente l’una (lettera f) e parzialmente l’altra (lettera a), soprattutto per il fatto che in quest’ultima vi rientrano i sistemi di assistenza di comparto che avvengono ad enti iscritti all’apposita anagrafe delle Casse (ad esempio, i versamenti al Fasi, per i dirigenti di aziende industriali).

Rispondi