La legge di stabilità per il 2016 rilancia il Welfare aziendale, come misura alternativa ai premi economici riconosciuti ai lavoratori.Lo strumento del welfare aziendale negli ultimi anni ha avuto una diffusione molto rapida, grazie ai rilevanti vantaggi che possono conseguire le aziende e i lavoratori dalla concessione di pacchetti di beni e servizi rientranti nella nozione.
Secondo la normativa fiscale vigente già prima della legge di stabilità (e ritoccata proprio dalla legge di finanza pubblica), infatti, non rientrano nella nozione di redditi da lavoro (e di conseguenza non sono oggetto di tassazione) una lunga lista di beni e servizi, inclusa negli artt. 51 e 100 del TUIR: non sono imponibili, secondo queste norme, i servizi di trasporto collettivo, le prestazioni con finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale, assistenza sanitaria e di culto, i servizi per l’infanzia in età prescolare (compresi i servizi integrativi e di mensa), la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e le borse di studio, i servizi per familiari anziani e non autosufficienti e gli altri beni e servizi di valore non superiore a 258,23 euro. Per questi trattamenti è prevista anche la deducibilità (totale o parziale, secondo il tipo di prestazione) ai fini IRAP e IRES da parte dell’azienda.
Si considerano prestazioni di welfare aziendale anche i contributi versati per la previdenza complementare oppure per l’assistenza sanitaria, anche se per queste voci la non imponibilità è limitata fino a una certa soglia (fino a 5.164,57 euro per la previdenza, e fini a 3615,20 euro per l’assistenza sanitaria).
Le misure di welfare aziendale godevano, secondo la vecchia normativa, del regime fiscale agevolato solo se erano pagate sulla base di un atto volontario e unilaterale del datore di lavoro, mentre erano esclude dal regime di favore le misure concordate con accordo collettivo.
Questo vincolo rendeva problematico il mantenimento del regime fiscale agevolato nei casi in cui l’azienda consentiva al lavoratore di scegliere se percepire il premio aziendale “classico” (una somma di denaro collegata al raggiungimento di specifici obiettivi di produttività e redditività) oppure convertire il valore lordo del premio in un pacchetto di beni e servizi rientranti nel regime fiscale agevolato.
La legge di stabilità affronta e risolve questi problemi, stabilendo che la natura “contrattuale” dei servizi di welfare aziendale non fa venire meno il regime fiscale di favore.
Inoltre, la nuova disciplina prevede che i lavoratori potranno scegliere di rinunciare al godimento del premio di produttività eventualmente conseguito, chiedendo di ricevere un pacchetto di beni e servizi di welfare aziendale, senza perdere il vantaggio fiscale.
E’ bene evidenziare che la scelta tra premio aziendale e pacchetto di welfare potrà essere esercitata solo entro i limiti previsti dalla legge di stabilità: sottoscrizione di un accordo sindacale in merito al premio di produttività, valore del premio non superiore a 2 mila euro lordi (2.500, in caso di coinvolgimento dei lavoratori in iniziative paritetiche), e reddito annuo del lavoratore nel corso del 2015 non superiore a 50 mila euro lordi.
Questo vuol dire che per gli altri lavoratori o per le aziende che non stipula accordi collettivi le porte del welfare aziendale resteranno del tutto chiuse? Non è così. Per le aziende che non sottoscriveranno accordi sindacali sulla produttività e per i lavoratori che, pur rientrando nell’ambito di accordi collettivi, non rientreranno nei limiti economici appena ricordati, resterà aperta la possibilità – già prevista in passato e rimasta inalterata – di fruire di pacchetti di welfare aziendale scollegati dai premi, mantenendo il regime di incentivazione fiscale previgente.
Il decreto del ministero del lavoro che ha definito le regole attuative della riforma ha chiarito anche un aspetto importante sul piano pratico: i datori di lavoro potranno riconoscere i servizi e i beni di welfare mediante appositi voucher, che gli stessi potranno spendere per ottenere i beni e servizi previsti dal piano. Tali voucher, secondo il decreto, dovranno avere un valore pari al bene o servizi, non saranno cedibili a terzi e non potranno essere monetizzati.