Contratti a termine: alla PA si applicano i risarcimenti del collegato lavoro

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La sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (n. 5072/2016) che ha riscritto il regime sanzionatorio dei contratti a tempo determinato utilizzati nel pubblico impiego avrà un impatto rilevante sul contenzioso in corso.Nelle tante cause pendenti in materia, infatti, un punto oggetto di rilevanti oscillazioni giurisprudenziali consiste proprio nelle modalità di accertamento e quantificazione del danno subito dal dipendente.  

Applicando il principio di diritto affermato dalla sentenza delle Sezioni Unite, queste incertezze potranno venir meno: se sarà accertato l’utilizzo illegittimo di un contratto a termine da parte di un datore di lavoro pubblico, il Giudice – come già accade per il lavoro privato – non dovrà svolgere approfonditi (e spesso impossibili) istruttorie volte a ricercare la prova e l’entità del danno, ma potrà individuare il risarcimento da riconoscere al lavoratore applicando un valore forfetario. Questo valore non potrà essere inferiore a 2,5 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto e non potrà eccedere le 12 mensilità della medesima voce; la scelta sull’importo da riconoscere all’interno di questi valori sarà fatta tenendo conto dell’anzianità di servizio, del comportamento tenuto dalle parti, delle dimensioni dell’impresa e delle altre circostanze del rapporto.  

Ne viene fuori un sistema razionale e coerente, che consentirà di superare la situazione di ingiustificata differenza di tutela cui si vengono a trovare oggi molti lavoratori del pubblico impiego, che ricevono risarcimenti differenziati secondo l’indirizzo interpretativo della corte che giudica i loro contratti.

Alcuni tribunali, infatti, applicano ai contratti a termine dichiarati illegittimi nel pubblico impiego il regime risarcitorio previsto per i licenziamenti dall’art. 18, commi 4 e 5, dello Statuto dei lavoratori, altri si rifanno al regime contenuto nella legge n. 604/1966 (dalle 2,5 alle 6 mensilità), altri applicano il criterio contenuto nell’art. 32 della legge n. 183/2010 (da 2,5 a 12 mensilità), altri ancora, infine, non individuano limiti e parametri predefiniti, ma richiedono che la prova sia oggetto di una prova specifica da parte del lavoratore.

Il ragionamento logico e giuridico seguito dalla sentenza per arrivare a questo risultato è molto complesso, ma merita di essere ricordati nei suoi passaggi essenziali.

La sentenza si muove nella prospettiva dichiarata di colmare una lacuna dell’ordinamento nazionale mediante un’interpretazione “adeguatrice” delle norme esistenti, che consenta di adeguare le regole italiane agli standard minimi richiesti dal diritto comunitario in tema di lavoro a termine.

La disciplina italiana, si legge nella sentenza, non contempla come sanzione tipica dei rapporti a termine nel lavoro pubblico la conversione a tempo indeterminato, in quanto tale misura si scontrerebbe con il principio costituzionale che riserva l’accesso al lavoro a tempo indeterminato presso la PA solo tramite concorso.

Questa limitazione si accompagna ad un’altra differenza; nel lavoro privato il risarcimento si muove entro parametri predefiniti, mentre per il pubblico impiego non esiste una disciplina.

La differenza di disciplina della conversione del rapporto, secondo la Corte, è ammessa dal diritto comunitario e non contrasta con i principi costituzionali; quello che non risulta compatibile con le regole comunitarie è la disciplina dell’onere della prova del danno, che non può essere posto interamente in capo al lavoratore, rendendo eccessivamente gravoso l’ottenimento di una giusta riparazione.

Per colmare questa lacuna, secondo la sentenza, risulta necessaria una modifica in via interpretativa della normativa vigente, che consenta di dare “maggiore consistenza ed effettività al danno risarcibile”; questa modifica, conclude la Corte, deve essere attuata estendendo l’ambito di applicazione della legge 183/2010 ai contratti a termine pubblici, in quanto tale normativa risulta la fattispecie più omogenea rispetto a questa.

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