Asdi: la circolare INPS per gestire la procedura 

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Gianni Bocchieri 
Con la circolare n. 47/2016, l’INPS tenta di risolvere i problemi attuativi dovuti ai disallineamenti normativi e procedurali tra l’accesso all’assegno di disoccupazione (ASDI) e quella del percorso di politica attiva dei percettori di Naspi.

In primo luogo, pur sempre in mancanza di una disciplina della conservazione dello stato di disoccupazione, l’Istituto applica in via estensiva la disciplina della conservazione della NASPI (artt. 9 e 10 del d.lgs. 22/2015), consentendo così l’accesso all’ASDI anche a chi svolge un’attività lavorativa da cui derivi un reddito annuo inferiore al minimo imponibile, a condizione che autocertifichino la persistenza dello stato di disoccupazione al momento della presentazione telematica della domanda. Inoltre, la circolare conferma che l’ASDI è compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di una attività lavorativa autonoma o di impresa individuale, fermo restando i limiti reddituali e l’obbligo di comunicazione del reddito presunto, entro 30 giorni dall’avvio dell’attività. Tale comunicazione è utilizzata ai fini della verifica della permanenza del requisito della condizione economica di bisogno richiesta dal DM del 29 ottobre 2015 per la fruizione dell’assegno (articolo 2, comma 1, lettera d). Se con il ricalcolo il valore dell’ISEE supera quello previsto per l’accesso all’ASDI, la prestazione decade a partire dalla data di rioccupazione o dell’avvio dell’attività autonoma che ha determinato la variazione dell’ISEE. In questo modo, l’INPS sembra anticipare l’intenzione del Ministero del Lavoro di intervenire per garantire l’accesso e il mantenimento della NASPI ai soggetti che hanno un’attività lavorativa da cui derivi un reddito da lavoro subordinato inferiore agli 8.000 euro annui ovvero un reddito da lavoro autonomo inferiore 4.800 euro annui, dopo la cancellazione della fattispecie della conservazione dello status di disoccupato da parte del d.lgs. 150/2015.

In secondo luogo, sebbene le rispettive previsioni normative dispongano diversamente, per la circolare il “progetto personalizzato” per l’ASDI (DM del 29 dicembre 2015) coincide con il patto di servizio personalizzato del percorso di politica attiva, che devono stipulare tutti i disoccupati percettori di NASPI e di altri strumenti di integrazione al reddito (d.lgs. 150/2015). Infatti, alla presentazione della domanda di ASDI, da trasmettere entro 30 giorni dal termine della NASPI, con autocertificazione il richiedente dovrà solo indicare il centro per l’impiego con cui ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato, la data di sottoscrizione dello stesso o il centro per l’impiego contattato per confermare lo stato di disoccupazione con la stipula del patto. In particolare, l’erogazione dell’ASDI potrà avvenire solo previa verifica dell’avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio, che dovrà essere confermata dal relativo CPI attraverso un apposito service telematico che sarà implementato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. L’INPS procederà alla liquidazione della prestazione solo dopo la comunicazione dell’avvenuta sottoscrizione del patto personalizzato di servizio da parte dei Centri per l’impiego, cui spetta la competenza esclusiva dell’attestazione. In caso di risposta negativa, l’Inps non procede all’erogazione dell’ASDI, in quanto risulta mancante uno dei requisiti previsti dalla norma.

In questo modo, semplicemente non indicando il CPI presso cui dovrà recarsi il disoccupato richiedente l’ASDI, l’INPS risolve il disallineamento normativo per cui il progetto personalizzato dell’ASDI dovrebbe essere sottoscritto presso il CPI di residenza e il patto personalizzato con il CPI di domicilio.

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