La Corte di giustizia europea con una sentenza del 3 dicembre 2015 (Quenon, causa C-338/14) ha fornito alcuni importanti chiarimenti sull’interpretazione della direttiva comunitaria 86/653/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1986 in materia di contratto di agenzia, nella parte in cui disciplina l’indennizzo spettante in caso di estinzione del contratto (articolo 17).
La questione esaminata dalla Corte riguarda la possibilità (rispetto alla normativa del Belgio, simile a quella italiana) per l’agente il quale abbia subìto il recesso del preponente, di chiedere oltre al pagamento di un’indennità per la cessazione del rapporto anche un risarcimento danno
Il giudice belga ha chiesto alla Corte di Giustizia di chiarire, in relazione a questa normativa, tre diversi aspetti.
In primo luogo, ha chiesto se la direttiva comunitaria consente al legislatore nazionale di stabilire che, in seguito all’estinzione del contratto, l’agente abbia diritto a un’indennità di clientela d’importo non superiore a quello della retribuzione annua, nonché, nel caso in cui l’indennità in questione non copra la totalità del danno effettivamente subìto, a un risarcimento fino a concorrenza della differenza fra l’importo del danno effettivamente subito e quello dell’indennità.
In secondo luogo, ha chiesto di chiarire se la direttiva subordinerebbe la concessione di un risarcimento ulteriore rispetto all’indennità di clientela all’esistenza di un illecito contrattuale o extracontrattuale del preponente che presenti un nesso causale con il danno invocato.
Infine, in caso di risposta affermativa a quest’ultima questione, ha chiesto di chiarite se l’illecito dovesse consistere in qualcosa di diverso da una risoluzione unilaterale del contratto, come ad esempio in un preavviso insufficiente o nella concessione di indennità sostitutive del preavviso e di clientela insufficiente.
Con riferimento al primo quesito la sentenza della Corte stabilisce che ciascuno Stato Membro deve operare una scelta tra i due sistemi di indennizzo spettante all’agente in caso di estinzione del contratto, non potendosi cumulare tra di loro i due meccanismi.
Gli Stati membri, ricorda la sentenza, per costante giurisprudenza comunitaria possono esercitare il loro potere discrezionale quanto alla scelta delle modalità di calcolo dell’indennità o della riparazione da concedere.
Tuttavia, precisa la Corte, il potere discrezionale che gli Stati membri possono esercitare nella trasposizione della direttiva è limitato dall’obbligo di scegliere uno dei due sistemi di indennizzo previsti, rispettivamente, ai paragrafi 2 e 3 dell’articolo 17, senza poterli cumulare.
Di conseguenza, la concessione del risarcimento dei danni non può sfociare nel riconoscimento di una duplice riparazione, sommando l’indennità di clientela e la riparazione del danno derivante, in particolare, dalla perdita di provvigioni in seguito alla risoluzione del contratto.
La Corte precisa anche che il processo di determinazione dell’indennità di clientela si articola in tre fasi.
Nel corso di una prima fase, devono essere quantificati i vantaggi del preponente derivanti dalle operazioni con i clienti procurati dall’agente.
Nel corso di una seconda fare, occorre verificare se l’importo determinato sulla base dei criteri sopra descritti sia equo, tenuto conto di tutte le circostanze specifiche del caso e in particolare della perdita di provvigioni subìta dall’agente.
La terza e ultima fase si concretizza nell’applicazione all’indennità del massimale previsto dall’articolo 17, paragrafo 2, lettera b) della direttiva (corrispondente al 3° comma dell’articolo 1751 del codice civile, cioè un anno di provvigioni sulla media degli ultimi cinque), il quale opera unicamente nel caso in cui l’importo risultante dalle due precedenti fasi di calcolo ecceda tale limite.
La sentenza non ha un impatto diretto sulla disciplina italiana, ma comunque non mancherà di entrare presto nelle aule di Tribunale, in quanto offre una nuova chiave di interpretazione di una norma – l’art. 1751 del codice civile – che in Italia ha determinato un insanabile contrasto tra legge e accordi economici collettivi.