Con lo Smart Working un passo in avanti verso il futuro 

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Leggendo il progetto di legge sul lavoro agile appena presentato dal Governo qualcuno potrebbe pensare che ci troviamo di fronte all’ennesima ed inutile forma contrattuale di lavoro. Questo timore sarebbe infondato per due motivi: il lavoro agile non è una forma contrattuale, ma semplicemente una modalità più flessibile di svolgimento del lavoro subordinato, e soprattutto non è una fattispecie inutile ma, al contrario, risponde a un bisogno espresso in maniera sempre più forte e costante dal mercato del lavoro.Il bisogno di “agilità” del lavoro si lega ai grandi cambiamenti tecnologici che stanno cambiando le nostre vite e, di conseguenza, stanno rivoluzionando sempre di più anche i modi con cui si producono beni e servizi. Nonostante molti settori produttivi restino ancora saldamente ancorati alla sede e al tempo di lavoro, diventano sempre più ampie e diffuse le aree del mercato del lavoro dove le aziende e gli stessi lavoratori faticano a circoscrivere l’attività lavorativa dentro un tempo e un luogo predefinito.

Il lavoro agile dovrebbe dare una cornice di regole e tutele per le persone che già oggi lavorano senza rispettare uno schema rigido di orario e di luogo, utilizzando a fatica gli schemi giuridici esistenti (es. il telelavoro), del tutto inadeguati a regolamentare queste nuove forme di lavoro.

La riforma, nel testo presentato al Senato, utilizza una definizione molto ampia di lavoro agile: si considerano come tali le prestazioni svolte in parte fuori dai locali aziendali, senza una postazione fissa e con l’ausilio di eventuali di strumenti tecnologici.

Se una persona lavora con queste modalità, può stipulare con il proprio datore di lavoro un accordo scritto, nel quale viene formalizzata la natura agile della prestazione.

Una volta firmato l’accordo, il lavoratore svolge la prestazione fuori dai locali aziendali, e con i tempi che ritiene opportuno, con il solo vincolo del rispetto dell’accordo siglato con l’azienda.

L’attivazione del lavoro agile non cambia le regole basilari del rapporto di lavoro; pertanto, il datore di lavoro mantiene inalterato il proprio potere direttivo, di controllo e disciplinare, e allo stesso modo il dipendente ha il diritto a ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono mansioni analoghe.

Un punto rilevante della nuova disciplina riguarda la sicurezza sul lavoro, con una decisa spinta verso la semplificazione della burocrazia (al contrario di quanto accade per il telelavoro). Si prevede, infatti, solo un obbligo generale per il datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore agile, e un obbligo di informativa periodica, con cadenza almeno annuale, circa i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.

Importanti anche le innovazioni in tema di infortuni sul lavoro. Il lavoratore che oggi svolge la prestazione in un luogo diverso dalla sede abituale va incontro a delle rilevante problematiche di copertura, in caso di infortunio. Il disegno di legge del Governo intende superare queste criticità, garantendo la copertura contro gli infortuni a tutti gli eventi che si verificano durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, anche se accadono al di fuori dei locali aziendali (ma, ovviamente, a condizione che se l’infortunio sia causato da un rischio connesso con la prestazione lavorativa). Viene adattata al lavoro agile anche la disciplina dell’infortunio in itinere, che si considera tale non solo se ci si reca in ufficio, ma anche quando ci si reca verso il luogo prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa.

 

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