Smart working, debutta al Senato il ddl sul “lavoro agile”

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Il progetto di legge sul “lavoro agile” debutta in Senato (atto n. 2233, che contiene anche le nuove misure sul lavoro autonomo), e da qui inizia il cammino parlamentare della riforma.Il testo elaborato dal Governo persegue l’obiettivo ambizioso di dare alle imprese e ai lavoratori degli strumenti per adattare le caratteristiche del lavoro subordinato alle nuove modalità con cui si svolge il lavoro.

I grandi cambiamenti tecnologici hanno avuto e stanno avendo, in molti settori economici, un impatto diretto sul modo di lavorare, sempre meno vincolato al tempo e sempre più legato ai contenuti e ai risultati della prestazione.  

Per adattare le regole del lavoro a questi cambiamenti, il disegno di legge consente alle parti del rapporto di lavoro di concordare delle forme di lavoro svincolate dal tempo e dal luogo della prestazione, secondo un modello nettamente diverso dal tradizionale telelavoro (anch’esso ancorato a un luogo di lavoro, seppure diverso dalla sede aziendale); la diversità con questa forma è tale che si prevede espressamente l’inapplicabilità del corposo sistema di regole previsto per tale forma.

Il progetto di legge racchiude nella definizione di “lavoro agile” (in gergo, smart working) la prestazione lavorativa svolta – anche tramite l’utilizzo di apparecchi tecnologici – solo in parte all’interno dei locali aziendali, e senza una postazione fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori dell’azienda.

Il progetto di legge chiarisce la natura volontaria del lavoro agile: serve un accordo scritto tra le parti, nel quale sono definite le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, e sono individuate le fasce orarie di rispetto dei tempi di riposo del lavoratore.

La durata dell’accordo può essere a tempo indeterminato o determinato. Ciascuno dei contraenti può recedere dall’accordo prima della scadenza del termine, se l’accordo è a tempo determinato, o senza preavviso, se l’accordo è a tempo indeterminato, in presenza di un giustificato. Il recesso dall’accordo a tempo indeterminato è comunque consentito, previo rispetto di un preavviso non inferiore a 30 giorni.

Durante i periodo di svolgimento del lavoro in modalità “agile”, il dipendente ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati che svolgono la prestazione lavorativa esclusivamente all’interno dell’azienda, a parità di mansioni svolte.

Il datore di lavoro mantiene inalterato il proprio potere direttivo, di controllo e disciplinare; pertanto, può diritto di controllare la prestazione resa dal lavoratore in modalità di lavoro agile.

La disciplina del lavoro agile si caratterizza anche per una gestione semplificata della sicurezza sul lavoro. Accanto all’obbligo generale per il datore di lavoro di garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore agile, si prevede un obbligo di informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.

Molto importante e innovativa la disciplina degli infortuni: per gli eventi che si verificano durante lo svolgimento dell’attività lavorativa ma al di fuori dei locali aziendali, viene previsto il diritto alla copertura INAIL, se l’infortunio è causato da un rischio connesso con la prestazione lavorativa. Inoltre, a determinate condizioni gli infortuni che avvengono durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello prescelto per lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori dei locali aziendali sono considerati come “infortuni in itinere”.

 

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