Decontribuzione e produttività: al via i fondi per il 2014

Posted by

Alessandro Rota Porta
E’ arrivato dall’Inps il via libera al conguaglio dello sgravio contributivo correlato alla contrattazione di secondo livello, con riferimento alle retribuzioni incentivanti corrisposte nel 2014: il messaggio 162 del 15 gennaio 2016 ha, infatti, fornito le istruzioni e le codifiche per potere effettuare le operazioni necessarie. In particolare, i datori di lavoro interessati dovranno procedere all’adempimento di cui sopra entro il 16 aprile 2016.

Ripercorrendo il quadro in materia, la “decontribuzione” sui salari in questione era stata sbloccata grazie al decreto interministeriale Lavoro-Economia del 8 aprile 2015, che aveva fissato al 1,60% della retribuzione contrattuale annua (corrisposta al lavoratore e imponibile ai fini contributivi, comprensiva della retribuzione variabile interessata allo sgravio) il limite degli emolumenti di secondo livello assoggettabili alla riduzione contributiva.

Lo sgravio, appunto, consiste nel 25% dell’aliquota dovuta dai datori di lavoro mentre riguarda l’intera contribuzione a carico del lavoratore, senza perdita di copertura pensionistica: quest’ultima andrà restituita in busta paga al lavoratore, in occasione del conguaglio dello sgravio stesso da parte del datore. Va comunque ricordato come il limite contributivo agevolabile in capo al datore dovesse essere considerato al netto di eventuali riduzioni contributive per assunzioni agevolate o di altre misure compensative spettanti.

L’Inps aveva rilasciato le prime indicazioni operative con la circolare 128/2015 e, infine, con il messaggio 5302/2015 era stata avviata la procedura di invio delle istanze relative al beneficio che, adesso, i datori di lavoro possono concretamente fruire.

Nel dettaglio, è bene precisare che gli importi comunicati dall’Istituto ai soggetti ammessi costituiscono la misura massima dell’agevolazione conguagliabile; inoltre, nell’ipotesi di coesistenza di premi derivanti sia dalla contrattazione aziendale che da quella territoriale, riferiti agli stessi lavoratori, l’agevolazione dovrà essere goduta in proporzione.

I codici da esporre nella denuncia Uniemens, nell’Elemento<Denuncia Aziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito>, sono i seguenti: L242 e L243 per la contrattazione aziendale, L244 e L245 per quella territoriale, rispettivamente con riguardo alla quota a favore del datore di lavoro e di quella a favore del lavoratore.

Da ultimo, va rilevato come quella descritta costituisca l’ultima chance di accesso allo sgravio contributivo sugli emolumenti premianti: la misura – dopo essere stata resa strutturale dalla legge 92/2012 (che aveva decretato uno stanziamento annuale di 650 milioni di euro) – è stata, di fatto, cancellata dalla legge di stabilità 2016 (legge 208/2015) poiché le risorse in questione sono state destinate al finanziamento della detassazione.

 

 

Rispondi