rno
Il disegno di legge presentato dal Governo con il nome di “Jobs Act del lavoro autonomo” prova ad ampliare il quadro delle tutele esistenti per quella vasta platea di persone che oggi lavorano fuori dal perimetro del lavoro subordinato o parasubordinato; si tratta di quello che viene giornalisticamente definito come “popolo delle partite IVA”, e che sovente viene dimenticato quando si parla dei problemi del mercato del lavoro.
Da questo punto di vista, il progetto di legge è molto interessante, perché va in contro tendenza rispetto alla tradizionale difficoltà del legislatore di comprendere e intercettare i bisogni di questa variegata popolazione professionale. Negli ultimi anni i pochi interventi sulla materia si sono concretati sul problema della qualificazione contrattuale (quando un rapporto si può definire veramente autonomo e quando invece maschera una simulazione), mentre poche volte ci si è preoccupati del veri lavoratori autonomi e dei loro problemi.
Il disegno di legge corre, tuttavia, un grosso rischio, quello di ingenerare aspettative destinate a non trovare piena soddisfazione, perché i problemi che oggi affronta un lavoratore autonomo hanno una dimensione talmente ampia che non basta una legge, anche ben scritta, per trovare un rimedio efficace: il carico eccessivo del fisco, la lentezza della pubblica amministrazione, le difficoltà a trovare una giustizia civile rapida ed efficace, le criticità dell’accesso al credito, i fabbisogni formativi, sono tutte temi che richiedono un’azione di sistema decisa, che non inizia e finisce con una legge, anche se ben fatta.
Stiamo a vedere se queste risposte, anche a seguito dei correttivi che saranno apportati in sede parlamentare, troveranno risposta.
Nel disegno di legge sul lavoro autonomo trova spazio anche una misura molto innovativa che non riguarda i liberi professionisti ma interessa il lavoro subordinato: la disciplina del lavoro “agile” (quello che molti già definiscono come “smart working”).
Questa misura – una sorta di telelavoro semplificato e destrutturato – si pone l’obiettivo ambizioso di dare una veste giuridica (e tutele efficaci) alle nuove forme con cui si svolge il lavoro dipendente, sempre meno ancorate allo spazio fisico e sempre più collegate ai risultati.
Vediamo in dettaglio cosa prevede su questi temi il progetto di legge.
Tutela del lavoro autonomo
Il primo articolo del disegno di legge precisa l’ambito di applicazione delle nuove norme: queste, una volta approvate, saranno valide per tutti i rapporti di lavoro autonomo, con la sola esclusione dei piccoli imprenditori artigiani e dei commercianti iscritti alla Camera del commercio.
Gli articoli successivi approntano un pacchetto di tutele contrattuali e non solo.
Pagamenti e clausole abusive
L’articolo 2, allo scopo di rafforzare la tutela contro i ritardi di pagamento dei compensi, stabilisce che le norme del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (quelle contro i ritardi nei pagamenti commerciali) si applicano, in quanto compatibili, anche alle transazioni commerciali tra imprese e lavoratori autonomi o tra lavoratori autonomi.
L’articolo 3 regolamenta invece le clausole dei contratti, allo scopo di impedire l’inserimento negli accordi di regole eccessivamente sfavorevoli per i lavoratori autonomi.
La norma stabilisce che si considerano abusivi e, come tali, sono vietate, le clausole che, all’interno di un contratto cha abbia ad oggetto una prestazione di lavoro autonomo, realizzino un eccessivo squilibrio contrattuale tra le parti in favore del committente.
Si considerano abusive, in applicazione di tale principio, le clausole che riservino al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni del contratto, quelle che attribuiscano al committente la facoltà di recedere dal contratto senza congruo preavviso, le intese che prevedano termini di pagamento superiori ai sessanta giorni dalla data di ricevimento della fattura o di una richiesta di pagamento. Si considera come abusiva anche la condotta del committente che rifiuti di stipulare in forma scritta gli elementi essenziali del contratto.
La sanzione per le clausole e le condotte abusive è la nullità degli eventuali accordi attraverso il quale si realizzi l’abuso, e il diritto al risarcimento degli eventuali danni patiti dal lavoratore autonomo.
Invenzioni del lavoratore
L’articolo 4 disciplina l’attività inventiva del lavoratore autonomo e i risvolti patrimoniali di questa.
Si prevede che – confermando un principio tradizionale – i diritti di utilizzo economico relativo ad apporti originali e a invenzioni fatti nell’esecuzione o nell’adempimento del contratto stesso spettano al lavoratore autonomo, salvo il caso in cui l’attività inventiva sia prevista come oggetto del contratto di lavoro e a tale scopo retribuita.
Formazione, orientamento e servizi per l’impiego
L’articolo 5 stabilisce la deducibilità delle spese di formazione e accesso alla formazione permanente, modificando l’art. 54, comma 5, del TUIR. Rientrano nel regime di deducibilità le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno. Il beneficio spetta nella misura del 50 per cento dell’ammontare delle spese; entro il limite annuo di 10.000 euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni, congressi e simili sono integralmente deducibili.
Il successivo articolo 6 precisa che sono interamente deducibili dal reddito entro il limite annuo di 5.000 euro anche le spese sostenute dal lavoratore autonomo per servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca, addestramento, sostegno all’auto-imprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati.
Il citato articolo 6 si preoccupa anche di ampliare le opportunità per i lavoratori autonomi di accedere alle informazioni sul mercato e il diritto di ricevere servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione.
A tal fine, la norma stabilisce che i centri per l’impiego e gli organismi accreditati ad operare nel mercato del lavoro devono dotarsi, in ogni sede aperta al pubblico, di uno sportello dedicato al lavoro autonomo che raccoglie le domande e le offerte di lavoro autonomo, fornisce le relative informazioni ai professionisti ed alle imprese che ne facciano richiesta, fornisce informazioni relative alle procedure per l’avvio di attività autonome e per le eventuali trasformazioni, per l’accesso a commesse ed appalti pubblici, nonché relative alle opportunità di credito e alle agevolazioni pubbliche nazionali e locali.
Appalti
Sempre nell’ottica di ampliare l’accesso alle opportunità, l’articolo 7 stabilisce l’obbligo per le amministrazioni pubbliche nazionali e locali di promuovere, in qualità di stazioni appaltanti, la partecipazione dei lavoratori autonomi agli appalti pubblici.
Tale obbligo dovrà essere adempiuto favorendo l’accesso dei lavoratori autonomi alle informazioni relative alle gare pubbliche, anche attraverso gli sportelli dei centri per l’impiego; gli enti pubblici dovranno anche adattare, ove possibile, i requisiti previsti dai bandi e dalle procedure di aggiudicazione alle caratteristiche dei lavoratori autonomi.
Maternità, congedi e malattia
L’articolo 8 disciplina il diritto all’indennità di maternità per le lavoratrici autonome. La norma, in particolare, modifica l’art. 66 del Testo Unico (d.lgs. 151/2001), stabilendo che l’indennità di maternità, viene erogata, indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività, dall’INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell’interruzione della gravidanza spontanea o volontaria.
L’articolo 9, sempre intervenendo sul Testo Unico, disciplina i congedi parentali, stabilendo alle lavoratrici o ai lavoratori autonomi, genitori di bambini nati a decorrere dal 1° gennaio 2016, è esteso il diritto al congedo parentale, compresi il relativo trattamento economico e il trattamento previdenziale connesso, limitatamente ad un periodo di 6 mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
L’articolo 10, inoltre, fissa una serie di norme a tutela del diritto ad assentarsi per gravidanza, malattia e infortunio.
Secondo la norma, la gravidanza, la malattia e l’infortunio dei lavoratori autonomi non comportano l’estinzione del rapporto contrattuale che rimane sospeso, senza erogazione né maturazione del corrispettivo.
Salva diversa previsione del contratto individuale, in caso di malattia la sospensione del rapporto non comporta una proroga della durata del contratto, che si estingue alla scadenza.
Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita nel contratto, quando essa sia determinata, ovvero superiore a trenta giorni per i contratti di durata determinabile.
Se insorge una malattia di gravità tale da impedire lo svolgimento della attività professionale per una durata superiore ai 60 giorni, il versamento degli oneri previdenziali è sospeso per l’intera durata del periodo di malattia fino ad un massimo di due anni.
Salute e sicurezza del luogo di lavoro
Il progetto di legge si preoccupa anche di adeguare alcune norme del Testo Unico sulla Sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008) alle caratteristiche del lavoro autonomo.
A tal fine, l’articolo 11 della proposta sancisce l’applicabilità delle norme del Testo Unico e quelle di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai rapporti di lavoro autonomo, quando la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del committente.
Disciplina processuale e collaborazioni coordinate
Il disegno di legge si chiude con due norme brevi ma molto significative.
L’articolo 12, con una previsione che non mancherà di far discutere, stabilisce l’applicabilità alle controversie dei lavoratori autonomi del rito del lavoro.
L’articolo 13 modifica, invece, in parte la disciplina delle collaborazioni coordinate e continuative, modificando l’articolo 409 del codice di procedura civile. La novella prevede di specificare che la collaborazione si intende coordinata quando, nel rispetto delle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo dalle parti, il collaboratore organizza autonomamente la propria attività lavorativa. Cosa significa questa previsione? Non è chiaro, probabilmente la norma vuole bilanciare la portata della “presunzione di subordinazione” entrata in vigore dal 1 gennaio del 2016, stabilendo che non tutte le forme di etero-organizzazione comportano l’applicazione delle norme del lavoro subordinato, e facendo salve quelle che sono concordate sin dall’inizio tra le parti nel contratto.