Furbetti del cartellino: come funziona la sospensione entro 48 ore 

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Uno dei decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione tenta di potenziare le misure – già ampiamente disciplinate dalla legge Brunetta del 2009 – di contrasto al fenomeno dell’assenteismo, mediante alcune modifiche all’art. 55 quater del d.lgs. n. 165/2001, il Testo Unico sul Pubblico Impiego.La prima modifica (comma 1 bis) riguarda la nozione di “falsa attestazione della presenza in servizio”, che viene ampliata.

Secondo la nuova definizione, deve considerarsi come falsa attestazione della presenza qualunque condotta mediante la quale un dipendente (da solo o l’aiuto di terzi) faccia risultare di essere in servizio o comunque alteri l’orario di ingresso e uscita dal lavoro; si macchia dell’illecito anche chi agevola, con il proprio comportamento attivo od omissivo, la commissione dell’illecito da parte di altri.

Un’altra innovazione – quella che sul piano mediatico ha avuto maggiore eco – riguarda la sospensione dal servizio del dipendente colto in flagranza, entro le successive 48 ore dal fatto (commi 3 bis e 3 ter).

Se l’illecito di falsa attestazione viene accertato “in flagranza” o comunque mediante strumenti di sorveglianza o di registrazione degli accessi, il responsabile della struttura di appartenenza (oppure l’ufficio disciplinare competente, se viene a conoscenza prima del fatto) è obbligato a disporre la sospensione cautelare (con sospensione dello stipendio del dipendente), senza necessità di sentirlo preventivamente, entro 48 ore dalla conoscenza del fatto.

La sospensione deve essere disposta con “provvedimento motivato”: l’obbligo di motivazione è comprensibile, se si considera la rilevanza della misura che si va ad adottare, ma stride con l’estrema celerità dei tempi della procedura.

La sospensione è una misura temporanea, diversa dal licenziamento, ma i suoi effetti concreti – uscita immediata dal lavoro, sospensione della retribuzione – avranno tuttavia un effetto sostanzialmente anticipatorio dell’eventuale, futura misura di recesso dal rapporto.

La nuova disciplina, per evitare che il termine di 48 produca un effetto contrario a quello voluto, precisa che il superamento del termine medesimo non determina inefficacia della sospensione e non comporta la decadenza dall’azione disciplinare. Questo vuol dire che la sospensione potrebbe essere comminata anche dopo il superamento delle 48 ore, senza invalidare la misura o l’iter disciplinare (pur avendo possibili conseguenze disciplinari per i responsabili del ritardo).

Ulteriore novità riguarda l’introduzione di un procedimento disciplinare accelerato per i casi rientranti nella nuova normativa.

Si prevede infatti che, contestualmente all’irrogazione della sospensione cautelare, il responsabile della struttura deve trasmettere gli atti all’ufficio disciplinare, che deve avviare e concludere il relativo procedimento a carico del dipendente entro i trenta giorni successivi al ricevimento dell’atto (o all’avvenuta conoscenza del fatto).

La legge introduce, inoltre, un’azione di responsabilità per danno di immagine a carico del pubblico dipendente che commette un illecito legato all’assenteismo. Secondo il nuovo comma 3 quater, nei casi di falsa attestazione della presenza il responsabile della struttura deve denunciare il fatto al pubblico ministero e trasmettere gli atti alla procura regionale della Corte dei Conti entro 15 giorni dall’avvio della procedura disciplinare.

La procura, entro tre mesi dalla conclusione della procedura di licenziamento, può richiedere al dipendente licenziato il risarcimento per danno di immagine alla pubblica amministrazione.

Il danno viene liquidato dal giudice in via equitativa, tenendo conto della rilevanza che ha avuto la vicenda sui mezzi di informazione, ma – ove accertato – il suo ammontare non può essere inferiore a 6 mensilità dell’ultimo stipendio percepito dal dipendente.

 

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