Servizi per l’impiego e politiche attive: le convenzioni attuative del Jobs Act di Lazio e Veneto

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Fabrizio Marra de Scisciolo
Tra le norme del Jobs Act che stentano a trovare un’effettiva applicazione c’è sicuramente il decreto legislativo n.150/2015 che ridisegna il nuovo sistema di servizi per il lavoro. Le nuove disposizioni affidano la gestione delle politiche attive all’ANPAL – Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro -, alla quale spetteranno una serie di compiti e funzioni tra i quali il coordinamento dei servizi per il lavoro e del collocamento dei disabili, la definizione dei servizi e dei costi standard delle garantiti dai nuovi Centri per l’impiego, la definizione del funzionamento dell’assegno di ricollocazione, nuova misura di sostegno al reddito che andrà a sostituire, dopo solo qualche settimana dalla sua introduzione, il contratto di ricollocazione, il coordinamento dell’attività della rete Eures, lo sviluppo e la gestione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, ma soprattutto “la definizione e gestione di programmi per il riallineamento delle aree per le quali non siano rispettati i livelli essenziali delle prestazioni in materia di politiche attive del lavoro o vi sia un rischio di mancato rispetto dei medesimi livelli essenziali e supporto alle regioni, ove i livelli essenziali delle prestazioni non siano stati assicurati, mediante interventi di gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive del lavoro”. Nonostante sia stato già da qualche tempo individuato il Presidente, all’ANPAL manca ancora l’assegnazione delle risorse finanziarie e di personale che le consentiranno di avere un assetto organizzativo che sia effettivamente operativo. Nel frattempo le Regioni e le Province autonome, sulla scorta dell’Accordo Quadro del 30 luglio 2015, stanno dando attuazione al disposto dell’art. 11 del decreto legislativo n.150/2015 che gli consente di concordare, attraverso la stipula di una convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sia la gestione diretta dei servizi per il lavoro e delle politiche attive sul proprio territorio, sia la fase transitoria, con la possibilità di mantenere compiti e funzioni anche ricorrendo ai soggetti pubblici e privati accreditati secondo il proprio sistema di accreditamento. Lo schema di convenzione che stanno adottando le regioni è più o meno lo stesso, anche se alcune si caratterizzano per delle peculiarità sotto il profilo di allocazione del personale, di nuova organizzazione dei servizi per l’impiego e di coinvolgimento dei soggetti coinvolti. Dopo aver analizzato i casi di Toscana, Emilia Romagna e Lombardia, è il turno della Regione Veneto, tra le prime ad aver adottato una disciplina che tenesse conto delle intese istituzionali. Dopo aver approvato la legge regionale n.19 del 29 ottobre 2015 di riordino delle funzioni amministrative provinciali (si veda in particolare l’art. 5), con la Deliberazione della Giunta regionale n.1673 del 19 novembre 2015, è stato approvato lo schema di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a sua volta modificata con il decreto direttoriale della sezione lavoro n. 748 del 20 novembre 2015. Con tali disposizioni, si conviene che la Regione Veneto proseguirà ad assolvere i propri compiti in materia di politiche attive del lavoro, non solo utilizzando il personale delle ex-province, che pertanto rimarrà assegnato a loro in via transitoria, ma anche avvalendosi dei soggetti accreditati. Tali soggetti potranno svolgere tutte le attività previste dall’art. 18, comma 1, del d.lgs. 150/2015, nonché quelle indicate nell’art. 20 (Patto di servizio personalizzato), ma non potranno svolgere le attività di gestione della condizionalità e quelle relative al rilascio dell’assegno di ricollocazione. Inoltre la Regione potrà stipulare a sua volta apposite convenzioni con gli enti di vasta area e con la Città metropolitana di Venezia per la gestione dei centri per l’impiego e concorrerà con proprie risorse finanziarie a sostenere i costi del personale a tempo indeterminato in forza ai servizi per l’impiego a gennaio 2015. Nella convenzione, che avrà una durata biennale (2015-2016) con verifica al giugno 2016 per l’eventuale estensione anche al 2017, non è previsto alcun affidamento di funzioni all’istituenda ANPAL. Con Deliberazione della Giunta Regionale n.739 del 14 dicembre 2015, anche la Regione Lazio si è impegnata a concorrere alle spese di funzionamento dei servizi per l’impiego gestiti dagli enti di vasta area e dalla Città Metropolitana di Roma per gli anni 2015 e 2016, con particolare riferimento allo svolgimento delle attività di stipula del patto di servizio personalizzato e del rafforzamento dei sistemi di condizionalità e mantenimento di livelli essenziali di prestazioni garantiti ai beneficiari di misure di sostegno al reddito, anche in sostanza di rapporto di lavoro (artt. 21 e 22 del decreto legislativo in esame). Per quanto riguarda lo svolgimento dei servizi per il lavoro, le attività saranno realizzate, in forma integrata, attraverso i Centri per l’impiego, con il coinvolgimento in via transitoria dei soggetti accreditati ai sensi della Deliberazione della Giunta regionale 15 aprile 2014, n. 198, che disciplina appunto l’accreditamento e la definizione dei servizi per il lavoro, generali e specialistici, anche in funzione del progetto europeo Garanzia Giovani. Una peculiarità dell’intesa raggiunta dalla regione Lazio è rappresentata dal ruolo di assistenza tecnica riconosciuto ad Italia Lavoro e Isfol per la riqualificazione del personale dei Centri per l’impiego. Dai contenuti della convenzione si palesa un forte interesse da parte della Regione per le iniziative volte ad individuare “misure di attivazione dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio”. Del resto proprio la Regione Lazio era stata tra le prime ad avviare la sperimentazione del contratto di ricollocazione secondo le disposizioni dell’art. 17 del decreto legislativo n.22 del 4 marzo 2015, che è stato abrogato dallo stesso decreto legislativo n.150/2015, dopo solo 6 mesi di esistenza, per far posto all’assegno di ricollocazione (nuova misura destinata ai percettori di Naspi da oltre 4 mesi). In conclusione, la mappatura delle diverse modalità di applicazione delle nuove norme, prima ancora di essere completa, diviene oltremodo complessa e il timore è che il ruolo dell’ANPAL, prima ancora di essere quello di coordinare e rendere omogenea la gestione di tale servizi, sia quello di “smacchiare” le macchie di leopardo del regionalismo in materia dei servizi per il lavoro e le politiche attive.

 

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