Welfare aziendale, nuova spinta dalla legge di stabilità 

Posted by

Filippo Chiappi

La legge di Stabilità 2016 è intervenuta sul Welfare Aziendale ove le modifiche normative intervenute sono sostanzialmente rìvolte al superamento di alcuni vincoli presenti nella precedente disposizione ed interpretate rigidamente dall’Agenzia delle Entrate in numerosi interpelli.Si prevede rispetto al passato recente, una importante novità, realizzando incentivi fiscali al “welfare aziendale contrattualizzato o da semplice regolamento interno aziendale”, di cui al nuovo art 51, co. 2, lett f), e strettamente legato alla produttività. In sostanza se l’azienda deciderà di approntare un piano di welfare aziendale ove l’ insieme dei beni, delle somme e dei servizi organizzati di cui all’art 51, co. 2, lett f) (opere e servizi per finalità specifiche di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria, erogati alla generalità dei dipendenti o categoria di dipendenti ed ai familiari), vengano promossi, strutturati ed erogati per il tramite di una contrattazione collettiva di lavoro di secondo livello, aziendale o territoriale o da semplice regolamento interno aziendale, quale forma alternativa (in tutto od in parte) al premio di produttività o di partecipazioni agli utili di impresa detassati al 10%, ed entro il quantum monetario previsto per gli stessi (€ 2000/2500), lo stesso (welfare) godrà di un bonus fiscale e contributivo (fascia di reddito non imponibile ai fini fiscali e previdenziali) secondo l’attuale configurazione fiscale (nella maggior parte dei casi nessun limite), purchè connessi ad un principio di aumento di produttività e redditività aziendale, ed entro un limite di reddito annuo di riferimento del lavoratore di € 50000,00 (anno precedente). Fermo restando la scelta del lavoratore sull’alternatività proposta dal datore di lavoro. Attribuendo, di conseguenza, dignità negoziale a quelle voci di welfare che sino ad oggi erano completamente detassate solo se unilaterali. Quindi, come tali (unilaterali) non viste di buon occhio dalle parti sociali, quale forma sostitutiva del denaro sonante. Quindi, in sede contrattuale collettiva o da semplice regolamento interno aziendale, ovvero per tradizionale atto unilaterale-volontario (previsione unica solo per la lettera f) si potrà decidere di sostituire in tutto od in parte i premi di produttività o le partecipazioni agli utili, con il welfare contrattualizzato di cui all’art 51, co. 2, lett f).

Vengono, quindi, superati due preconcetti che hanno limitatto fortemente l’evoluzione del Welfare Aziendale nel settore privato e cioè: la volontarietà della somma che genera Welfare e l’impossibilità per il lavoratore, mantenendo l’agevolazione, di optare per i servizi di welfare in luogo del denaro.

Sempre sulla base della nuova formulazione dell’articolo 51, comma 2, lettera f), qualora il datore di lavoro o unilateralmente per atto volontario ovvero sulla base di un contratto territoriale od aziendale o regolamento interno, decida di erogare opere e servizi per finalità specifiche di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria NON sostitutivo di premialità produttiva o di partecipazioni agli utili di impresa , l’erogazione rimarrà con le vecchie e nuove regole dell’art 51, comma 2, lettera f), anch’esse di completa esenzione nella maggior parte dei casi ma senza alcun legame alla produttività, al tetto dei 2000/2500 euro, ed alla fascia di reddito annuo di € 50000,00 del lavoratore dipendente.

 

In sede contrattuale (territoriale ed aziendale) si potrà decidere, di sostituire la retribuzione variabile legata alla produttività (premi) o di partecipazioni agli utili di impresa, con il welfare contrattualizzato dei beni e servizi diversi dall’art 51, comma 2 , lettera f), e quindi con riferimento all’art 51 comma 2 ed ultimo periodo del comma 3, (ad esempio: buoni pasto; contributi ad enti o cassa di assistenza sanitaria integrativa nel limite di deducibilità € 3.615,20 versati cumulativamente dal datore di lavoro e dal dipendente; prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; azioni offerte alla generalità di dipendenti; contributi versati al fondo di previdenza complementare nel limite di deducibilità € 5.164,57 cumulata tra conto azienda e conto lavoratore, ..etc) usufruendo e godendo comunque dell’attuale regime di esenzione fiscale e contributivo, unitamente però alla soglia di reddito di riferimento del lavoratore di € 50000,00 ed entro le somme ed i limiti per questi stabiliti – € 2000/2500 – . Tra cui citiamo e comprendiamo il nuovo comma 2 lettere f bis e fter.

Mentre se contrattualizzati e non alternativi al premio produttività, ovvero unilaterali riamangono comunque esenti secondo le attuali disposizioni ma senza le soglie di reddito di riferimento del lavoratore di € 50000,00 e del tetto dei 2000/2500 euro .

In tale contesto, viene anche riscritta la lettera f-bis, del comma 2, dell’art 51, che regola le borse di studio e le somme erogate per la frequenza di asili nido e colonie climatiche. Qui l’intervento appare molto interessante, in quanto il legislatore aggiorna dei concetti che erano rimasti legati a servizi non più esistenti (le colonie climatiche), e amplia anche il novero dei servizi educativi. Con la nuova versione le somme possono essere erogate alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti: per la fruizione servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi; per la frequenza di ludoteche e di centri estivi o invernali; per borse di studio.
Le somme di cui sopra, devono essere riconosciute per servizi erogati ai familiari del dipendenti indicati all’art. 12 del TUIR.
Viene inserita con la nuova lettera f-ter del comma 2 dell’art. 51 del TUIR, una nuova ipotesi di erogazione di somme non concorrenti alla formazione del reddito con la quale vengono escluse dalla formazione del reddito le somme o le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità o a categorie di dipendenti per la fruizione di servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti, indicati all’art. 12 del TUIR.
A chiusura, ricordiamo che negli accordi collettivi, le parti sociali potranno decidere di distribuire il servizio e quindi il controvalore attraverso un voucher da spendere esclusivamente per i servizi aziendali di cui all’art. 51, co. 2, e co 3, rivolgendosi ai fornitori dei servizi, magari convenzionati con l’azienda stessa.  

E’ bene ricordare inoltre, che ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 151/2015, per usufruirne dei benefici fiscali e contributivi, i contratti aziendali o territoriali dovranno essere depositati in via telamatica presso la DTL competente.

La perdita della decontribuzione per i premi di risultato sebbene detassati al 10%, costituisce l’anello debole della Legge di Stabilità 2016, che potrà essere trasformato in una leva laddove l’azienda decidesse di creare piani di Welfare Aziendale facendo optare il dipendente per una somma o una prestazione “sociale” in beni e servizi, sostituiva in tutto od in parte del premio variabile detassato, con risvolti positivi in termini di onerosità.

Rispondi