Regioni e politiche attive: la situazione a pochi giorni dall’avvio dell’Anpal

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Nonostante il debutto della nuova Agenzia nazionale per le politiche attive (ANPAL), mancano ancora all’appello diversi adempimenti perché possa considerarsi come compiuto il disposto del decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 di riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e le politiche attive.
Si tratta soprattutto di quelle disposizioni che prevedono interventi di tipo organizzativo a livello centrale (trasferimento all’ANPAL di alcune direzioni generali del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e delle risorse finanziarie, umane e strumentali dell’ISFOL) e regionale (costituzione dei centri per l’impiego) e soprattutto la realizzazione del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro che dovrebbe coinvolgere tutte le istituzioni (Ministero del lavoro, INPS, INAIL, Regioni e Province autonome) e consentire anche la registrazione con la Rete nazionale per le politiche del lavoro.
Si stanno invece riempendo quei tasselli normativi che dovrebbero consentire un passaggio alla nuova organizzazione dei servizi per il lavoro senza soluzioni di continuità.
Per gestire al meglio questa fase di transizione verso il nuovo sistema di politiche attive, il Governo, le Regioni e le Province autonome (Accordo Quadro del 30 luglio 2015) si sono impegnati a garantire la continuità del funzionamento dei centri per l’impiego attraverso la stipula di singole convenzioni tra le regioni stesse e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le buone pratiche esistenti nei contesti regionali, come previsto dall’art. 11 del decreto legislativo n. 150/2015.
Tra le prime regioni a stipulare la convenzione si segnala l’Emilia Romagna (DGR n. 1606 del 26 ottobre 2015), che si attiene letteralmente alle previsioni del decreto, lasciando al Ministero del lavoro la verifica e il controllo dei LEP, il monitoraggio sulle politiche del lavoro e l’indirizzo e la vigilanza sull’ANPAL, la definizione delle linee d’indirizzo in materia di collocamento obbligatorio. 

Anche per quanto riguarda i compiti dell’ANPAL si applica quanto previsto dalle disposizioni del decreto, senza che si eserciti la facoltà di attribuire all’ente istituendo uno o più compiti previsti dall’art. 18 (orientamento di base, analisi delle competenze e profilazione; ausilio alla ricerca di un’occupazione, entro 3 mesi dalla registrazione; orientamento specialistico e orientamento individualizzato all’autoimpiego e tutoraggio; avviamento ad attività di formazione, dell’autoimpiego e dell’immediato inserimento lavorativo; accompagnamento al lavoro, anche attraverso l’utilizzo dell’assegno individuale di ricollocazione; promozione di esperienze lavorative, anche mediante il tirocinio; gestione degli incentivi per lavoro autonomo ed alla mobilità territoriale; gestione di strumenti di conciliazione dei tempi di lavoro con gli obblighi di cura nei confronti di minori o di soggetti non autosufficienti; promozione del lavoro socialmente utile).
La Regione Emilia Romagna si impegna a identificare la strategia regionale per l’occupazione, a disciplinare il regime di accreditamento degli enti di formazione e a realizzare gli interventi di inserimento lavorativo dei disabili, oltre a conservare la gestione operativa delle politiche attive del lavoro e il controllo dei Centri per l’impiego territoriali attraverso i quali realizzerà tutte le attività previste dall’art. 18 del decreto sopra indicate.
Alla Regione competerà anche l’attivazione di misure di politica attiva nei confronti dei beneficiari di ammortizzatori sociali residenti nel territorio della Regione, ai quali sarà applicato il regime di condizionalità previsto dagli artt. 21 e 22 del decreto. In un sistema di servizi per il lavoro da sempre caratterizzato per la centralità dell’apparato pubblico, un ruolo marginale è previsto per gli operatori privati accreditati che potranno integrare senza sostituirli i compiti svolti dai centri per l’impiego ai quali rimangono però in via esclusiva le funzioni amministrative o certificative sullo status delle persone.
Infine, sono previste delle misure di raccordo finalizzate alla stipula di ulteriori convenzioni con la Città metropolitana e gli enti di area vasta per rendere possibile l’impiego del personale assegnato ai servizi per il lavoro ed in particolare quello che svolge funzioni di collocamento obbligatorio, nonché per consentire la costituzione dei nuovi Centri per l’impiego, prevedendo la temporanea assegnazione di detto personale all’Agenzia regionale per lo svolgimento delle attività connesse con i servizi e le misure di politica attiva del lavoro.
Completa i contenuti della convenzione, la definizione di un quadro finanziario al quale concorre il Ministero del lavoro che si impegna a partecipare ai costi di funzionamento dei servizi per il lavoro e la regione stessa, anche mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie a valere sulla programmazione europea 2014-2020.
Anche la Regione Toscana (DGR n. 1023 del 26 ottobre 2015) ha deliberato l’approvazione dello schema di convenzione con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il cui testo però non sembra esser stato “negoziato” dalle parti, in quanto rappresenta una mera riproduzione delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 150/2015, come se l’intenzione delle parti fosse quella di dotarsi rapidamente di uno strumento che si limitasse a facilitare la fase transitoria di costituzione dell’ANPAL e a consentire agevolmente la gestione della fase di passaggio delle funzioni delle province e del relativo personale verso i nuovi centri per l’impiego.
Qualcosa di differente propone invece il testo dello schema di convenzione adottato dalla Regione Lombardia (DGR n. X/4440 del 30 novembre 2015), in merito alla quale è stata emanata anche la circolare direttoriale dell’11 dicembre 2015 indirizzata ai centri per l’impiego ed agli operatori accreditati e contenente le prime indicazioni sulle procedure e sui relativi strumenti propedeutici all’accesso alle politiche attive. Nello schema di convenzione approvato, in via transitoria, viene stabilito che sia i centri per l’impiego che gli operatori pubblici e privati accreditati dalla Regione potranno svolgere le attività previste dall’articolo 18, nonché la stipula del patto di servizio personalizzato (art. 20) e il rilascio dell’assegno di ricollocazione (art. 23, comma 2). Rimangono di competenza esclusiva dei centri per l’impiego, le attività di gestione e di rafforzamento dei meccanismi della condizionalità ai sensi degli artt. 21 e 22 del citato decreto legislativo 150/2015. Per quanto riguarda la possibilità prevista dall’art. 11, comma 1, lett. E del decreto) di attribuire all’ANPAL alcune funzioni individuate nell’art. 18, viene affidato all’istituendo ente, compatibilmente con i propri tempi di realizzazione e in attesa della realizzazione del sistema unitario delle politiche del lavoro, oltre alle attività di acquisizione della registrazione di disoccupazione, tramite il portale nazionale delle politiche del lavoro, di elaborazione e gestione della classe di profilazione, e di gestione del rilascio delle credenziali personalizzate per l’accesso diretto alla procedura telematica di profilazione, anche la gestione informatizzata delle informazioni contenute nella scheda anagrafica e professionale dei lavoratori, con impegno a garantire alla Regione Lombardia i flussi informativi “di ritorno” in merito alle politiche attive erogate.
In conclusione, dall’esame dei contenuti delle convenzioni sembra che le Regioni in questione, nell’attesa della costituzione dell’ANPAL e del completamento del quadro normativo complessivo contenuto non solo nel testo del decreto legislativo n. 150/2015, abbiano puntato a conservare quanto più possibile il proprio sistema di gestione dei servizi per il lavoro e a gestire secondo i propri mezzi l’impatto, sia in termini organizzativi che finanziari, del trasferimento delle funzioni e del personale dei servizi per l’impiego derivante dall’abolizione delle ex province.

Fabrizio Marra de Scisciolo
Avvocato giuslavorista

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