Jobs Act e pubblico impiego: le tutele crescenti valgono anche per i lavoratori della PA

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La sentenza n. 24157/2015 della Corte di Cassazione rimette sotto i riflettori un problema troppo frettolosamente considerato come risolto, quello dell’applicabilità delle regole introdotte dal Jobs Act sui licenziamenti alla pubblica amministrazione. La sentenza, in realtà, si occupa di un tema diverso: la questione riguarda il licenziamento di un dipendente pubblico intimato sotto la vigenza della riforma Fornero, ed attiene alla possibilità di applicare tali regole anche alla pubblica amministrazione.
Il dubbio nasce perchè la legge n. 92/2012, contestualmente alla revisione dell’articolo 18, ha ipotizzato un processo di armonizzazione normativa per la pubblica amministrazione: molti commentatori hanno ritenuto che la previsione di questo percorso consentisse di ritenere esclusi i dipendenti pubblici dall’ambito di applicazione delle nuove regole sui licenziamenti contenute nella legge Fornero.
La Suprema Corte, pur senza dilungarsi troppo sul punto, giunge ad una conclusione opposta: secondo la sentenza, in tema di applicazione dell’articolo 18 non esiste differenza tra pubblico e privato, perchè l’art. 51 del Testo Unico del Pubblico Impiego stabilisce espressamente la vigenza di tale norma, – e delle sue modifiche successive – nei confronti di tutti i lavoratori della pubblica amministrazione.
Se la questione viene risolta in questi termini per il vecchio articolo 18, cosa accadrà per la normativa sulle tutele crescenti? Questa normativa, come noto, non ha cancellato direttamente l’articolo 18, ma si è limitata a stabilire l’applicabilità di regole diverse per i nuovi assunti. Quindi, almeno formalmente, la nuova disciplina non rientra nell’ambito di applicazione dell’art. 51 del Testo Unico.
La riforma, tuttavia, detta le nuove regole valide per tutti i nuovi assunti, senza distinzione di categorie di attività. Come si legge testualmente nel D.lgs. n. 23/2015, infatti, le nuove regole si applicano per tutte le assunzioni di operai, impiegati e quadri effettuate a partire dal 7 marzo 2015: nessuna norma prevede l’esclusione del pubblico impiego dall’ambito di applicazione della riforma.
E sembra difficile sostenere che il pubblico impiego risulti sottratto a tali regole, perchè il licenziamento segue una procedura diversa: le sanzioni da applicare in caso di invalidità del recesso sono un tema separato e distinto dalla procedura che bisogna seguire per licenziare.
E’ davvero molto difficile, quindi, trovare un fondamento giuridico alla tesi che sostiene che tale normativa si dovrebbe applicare solo al settore privato.
L’inesistenza di un doppio regime normativo potrebbe essere confermata dalla Corte di Cassazione, qualora il D.lgs. n. 23/2015 fosse interpretato con lo stesso approccio della sentenza n. 24157, che ha valorizzato il tenore letterale delle norme e lo spirito complessivo dei processi di privatizzazione del pubblico impiego.
La sentenza deve, quindi, costituire un campanello di allarme per il legislatore e per il Ministro Madia che, in questi mesi, con forza ha portato avanti una lettura diversa: le norme, così come sono scritte, non sostengono quella lettura. Se si vuole affermare una differenza di regime sanzionatorio, bisogna scriverlo, nero su bianco. Altrimenti, si consegna al sistema giudiziario l’ennesima questione interpretativa, destinata a riempire per molti anni le aule dei tribunali.

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