Stagionalità e somministrazione: focus sulla disciplina dopo il Jobs Act

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Filippo Chiappi
Per classificare un’attività lavorativa come stagionale è necessario che la stessa non si svolga in modo continuativo ma si concentri in determinati periodi dell’anno. Il legislatore ha provveduto all’individuazione tassativa delle attività stagionali, principalmente legate al settore agricolo e turistico, attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 1525/1963 la cui valenza è stata ribadita dalla legge 247/2007 (Protocollo del Welfare) che nel prevedere la deroga al tetto massimo (36 mesi) di durata dei contratti a tempo determinato per le attività stagionali richiamava, per l’appunto, tale provvedimento legislativo, unitamente alla previsione della contrattazione collettiva.

L’individuazione di una prestazione lavorativa come stagionale rileva, essenzialmente, al fine di consentire la legittima apposizione del termine al contratto di lavoro e di modularne, in maniera specifica rispetto alla generalità dei contatti a termine, il diritto di precedenza dei lavoratori. Ma non solo! Il Decreto Legislativo 368/ 2001, ed ora il Dlgs 81/2015 contenente la disciplina del contratto a tempo determinato esclude il rapporto di lavoro in ambito stagionale dalle limitazioni quantitative individuate dalla contrattazione collettiva per la generalità dei contratti a termine. Inoltre per la stagionalità sia legale che collettiva, non trova assoluta applicazione la disciplina degli intervalli (stop & go) e la non concorrenzialità al già citato tetto dei 36 mesi.

Il lavoratore stagionale risulta come detto, altresì, titolare di un diritto di precedenza in caso di nuove assunzioni a termine da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali, da esercitarsi con specifica manifestazione di volontà entro 3 mesi dalla data di cessazione del rapporto stesso; il diritto di precedenza si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Per quanto sopra, rileva in tale situazione, l’importanza di una causalità oggettiva, sebbene residuale rispetto al contesto della acausalità strutturale.

Secondo la giurisprudenza che si è formata in materia, vengono ritenute stagionali le attività preordinate ed organizzate per l’espletamento temporaneo limitato ad una stagione non già quelle attività che pur incluse nel citato dpr n.1525/1963 hanno carattere di continuità e per periodi molto lunghi. Per cui è stagionalità laddove l’attività prevista dal dpr 1525/1963 ovvero dalla contrattazione collettiva abbia una durata limitata nel tempo e non abbia una continuità prolungata.

Con il Dlgs n. 81/2018 è da registare un inspiegabile arretramento per la somministrazione di lavoro, nell’ambito della stagionalità. Non rimane compatibile per la somministrazione a termine, con riferimento all’esenzione dai limiti quantitativi, la cd. causalità residuale per fasi di avvio di nuove attività, attività stagionali, motivi sostitutivi……; di esclusiva competenza del contratto a termine diretto “puro”!

Pertanto sarà possibile comunque somministrare per fasi di avvio di nuove attività, attività stagionali (di legge o da contratto collettivo), sostituzioni di lavoratori assenti, senza però godere dell’esenzione dai limiti quantitativi (rispetto al passato)! Restando, almeno, invariate la sterilizzazione dallo stop & go, la non computabilità nei 36 mesi del contratto a termine diretto, e l’esclusione dal diritto di precedenza.

Le distonie non terminano qui. Si ricorda che al 31 dicembre 2015, fatto salvo un eventuale intervento di proroga, scadono alcune esenzioni previste dalla Legge n. 92/2012.

1. Esonero dal pagamento del contributo addizionale dell’1,40% (art. 2, co 29, lett B, L. 92/2012) per i contratti di lavoro stagionali (da contrattazione collettiva):

l’art. 2, comma 29, lettera B, prevede che fino al 31 dicembre 2015 non si paghi il contributo addizionale (Aspi/Naspi) dell’1,40% per i contratti di lavoro stagionali previsti dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011: di conseguenza, salvo determinazioni diverse attuabili con un diverso provvedimento normativo, tale esimente cesserà dal 1° gennaio 2016 (contribuzione piena). Rimane in piedi, quale esenzione dall’1,4%, la stagionalità di cui al dpr 1525/63.

Si rammenta come tale contributo addizionale, infatti, non si applica (comma 29, L. 92/2012):

a) ai lavoratori assunti a temine in sostituzione di lavoratori assenti;

b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525. E’ stato inoltre previsto che il contributo addizionale non si applichi anche, per i periodi contributivi maturati dal 1º gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, alle attività definite dagli avvisi comuni e dai contratti collettivi nazionali stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più` rappresentative.

2. Esonero dal pagamento del c.d “ticket licenziamento” (art. 2, co 34, L.92/2012):

– datori di lavoro che a seguito di cambio di appalto licenziano lavoratori che, in ottemperanza a clausole sociali finalizzate a garantire la occupabilità, sono assunti da altri datori di lavoro, secondo le previsioni contenute in contratti collettivi stipulati da organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

– datori di lavoro del settore edile che licenziano i dipendenti per fine fase lavorativa o fine cantiere

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