Smart working: la legge di stabilità rilancia il lavoro “agile”

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Il ddl collegato alla legge di stabilità tenta di regolamentare smart working, quella forma di lavoro – che la legge definisce “agile” – che si colloca a metà strada tra la prestazione classica svolta dentro l’azienda e il telelavoro. L’esigenza di disciplinare questa modalità di svolgimento del lavoro deriva dalla necessità di dare copertura a prestazioni lavorative che oggi non trovano una precisa collocazione normativa nel telelavoro (tanto che il progetto di legge sancisce espressamente l’inapplicabilità al lavoro agile delle regole di questa fattispecie).

Il progetto di legge – che ricalca in gran parte i contenuti del ddl Mosca presentato nel 2013 – chiarisce che il lavoro “agile” consiste in una prestazione di lavoro subordinato nella quale la prestazione lavorativa viene svolta solo in parte all’interno dei locali aziendali, senza una postazione fissa esterna, mediante l’utilizzo di strumenti telematici e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Per accedere al lavoro agile, il progetto di legge prevede la stipula di un accordo scritto tra le parti, nel quale sono definite le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali, anche con riferimento agli strumenti utilizzati dal lavoratore; tale accordo deve individuare anche le fasce orarie di rispetto dei tempi di riposo del lavoratore.

Il lavoratore che svolge la propria prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile ha diritto di ricevere un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti degli altri lavoratori subordinati.

Il datore di lavoro ha diritto di controllare la prestazione resa dal lavoratore in modalità di lavoro agile, nei limiti indicati dall’accordo individuale e nel rispetto della disciplina legale dei controlli a distanza, e  deve garantire la tutela della salute e della sicurezza del lavoratore. Questo impegno si accompagna all’obbligo di consegnare una informativa periodica, con cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione. Infine, gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali e sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

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