Legge di stabilità: le novità su smart working, lavoro autonomo e parasubordinazione

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Il Governo ha presentato insieme alla legge di stabilità un disegno di legge sul lavoro autonomo che contiene innovazioni importanti.

L’art. 12 del progetto di legge assoggetta tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro autonomo (ad eccezione di quelle dei piccoli imprenditori artigiani e dei commercianti iscritti alla Camera del commercio) al rito del lavoro.

In questo modo, viene superata la tradizionale distinzione dell’art. 409 del codice di procedura civile, che prevede l’applicazione del rito speciale solo ai rapporti di lavoro subordinato, ai rapporti di agenzia ed alle altre forme di lavoro parasubordinato, mentre esclude il lavoro autonomo “puro”.

L’art. 13 ritocca la definizione di collaborazione coordinata e continuativa, con una innovazione che si collega alle regole introdotte di recente con il d.lgs. n. 81/2015.

La norma sembra perseguire la finalità di distinguere dal nuovo requisito della etero-organizzazione (introdotto dal Jobs Act) quelle modalità di coordinamento stabilite di comune accordo tra le parti, in modo da mettere queste ultime al riparo dalla “presunzione” di subordinazione prevista dal d.lgs. 81/2015. Questa finalità appare condivisibile ma probabilmente sarebbe utile una formulazione più chiara della norma.

Il Titolo II del progetto di legge disciplina invece il c.d. lavoro agile, meglio noto come smart working. Il progetto di legge prova a dare una definizione di questa forma di lavoro che si colloca a metà strada tra il telelavoro e l’attività tradizionale, chiarendo che rientrano nella nozione le prestazioni rese solo in parte all’interno dei locali aziendali e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva, anche mediante l’utilizzo di strumenti tecnologici.

Per queste forme di lavoro, la legge chiarisce l’inapplicabilità delle norme e dei contratti collettivi relativi al telelavoro; in questo modo, vengono alleggeriti in maniera rilevante i numerosi adempimenti applicativi previsti dalla normativa vigente in materia.

Il lavoro agile può essere concordato sulla base di un accordo scritto tra le parti, nel quale sono definite le modalità di esecuzione della prestazione resa fuori dai locali aziendali. Il lavoratore ha diritto alla parità di trattamento; sono previste forme apposite per la protezione dei dati e, soprattutto, la tutela della sicurezza sul lavoro, che ruota intorno ad una informativa periodica, avente cadenza almeno annuale, nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alle modalità di svolgimento della prestazione.

Viene anche attualizzata la normativa sugli infortuni, stabilendo che gli infortuni occorsi mentre il lavoratore presta la propria attività lavorativa al di fuori dei locali aziendali e in ambiente scelto dal lavoratore stesso sono tutelati se causati da un rischio connesso con la prestazione lavorativa.

 

 

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