Luogo di lavoro: basta la presenza del dipendente per far scattare gli obblighi di sicurezza?

Posted by

 

Stefano Maria Corso, Dottore di ricerca in Diritto dell’impresa presso l’Università L. Bocconi di Milano

 

La disciplina antinfortunistica, per quanto interpretata estensivamente, non ha applicabilità generale ed indiscriminata: la mera presenza di un lavoratore non sempre fa considerare un luogo alla stregua di un “luogo di lavoro” con conseguente obbligo di applicare in toto la normativa prevenzionistica.

In materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro, si è da tempo affermato il principio secondo cui l’espansione economica “non è un fine a sé stante”, ma deve promuovere il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, ponendosi come obiettivo la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, in quanto – tra l’altro – il contrasto agli infortuni sul lavoro ha effetti benefici ed una contropartita sul piano economico e su quello delle relazioni sociali.

Vanno delineati i settori di intervento del contrasto all’insicurezza nel lavoro, le linee programmatiche e prioritarie d’azione, nonché va posta in luce l’importanza della sicurezza e della prevenzione antinfortunistica da correlarsi strettamente con il controllo di procedimenti sempre più avanzati e generatori di nuovi pericoli.

Sia a livello nazionale che comunitario, il favor verso il momento prevenzionale e lo sviluppo organizzativo e gestionale della “cultura della sicurezza” incide su tutte le decisioni aziendali e rende necessario intensificare la sorveglianza, in forma permanente ed efficace.

Se, dunque, vanno coinvolte le aziende a tutti i livelli di responsabilità e di gestione, centrale rimane la definizione di “luogo di lavoro” al fine di delimitare entro quali limiti spaziali debba trovare applicazione l’onere di sicurezza e di vigilanza datoriale.

Storicamente, stante la centralità delle “fabbriche” e dei grandi impianti industriali nel tessuto produttivo nazionale, la questione appariva meno problematica. Al giorno d’oggi, al contrario, sia i mutamenti intervenuti nel settore produttivo con la cd. terziarizzazione sia la maggior varietà e flessibilità delle prestazioni richieste nella cd. “società dei servizi”, hanno ampliato di molto le aree in cui i lavoratori subordinati sono chiamati ad operare nell’adempimento delle proprie prestazioni lavorative.

Ne consegue, in potenza, una definizione particolarmente estesa della nozione giuridica di “luogo di lavoro” ma, al contempo, una non altrettanto chiara definizione dei limiti organizzativi e gestionali entro cui il potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro può (e deve) legittimamente esplicarsi.

In tal senso, si considera “luogo di lavoro” ogni luogo in cui viene svolta, gestita o amministrata un’attività implicante una prestazione di lavoro, a prescindere tanto dalle specifiche finalità della struttura in esame quanto dal possibile accesso ad essa di soggetti estranei all’attività lavorativa.

Si evince lo stretto legame tra nozione di luogo di lavoro ed “effettivo” adempimento lavorativo dedotto dal contratto stipulato tra datore di lavoro e dipendente e si ricomprende non solo il luogo dove si svolgono le mansioni principali ma anche tutti quei luoghi in qualche modo “connessi” ed afferenti all’attività a cui deve (o, anche solo, può) accedere il lavoratore.

In via esemplificativa rientrano, dunque, le aree, i locali e le strutture in cui il lavoratore può legittimamente recarsi al fine di svolgere la propria prestazione contrattuale principale ma anche quelle attività sportive, ludiche, artistiche, di addestramento comunque riconducibili all’inserimento nell’organizzazione produttiva datoriale.

In questi luoghi, permane un potere organizzativo e gestionale in capo al datore di lavoro e ai soggetti da lui delegati e, di conseguenza, la giurisprudenza non permette di esimere il datore di lavoro da una possibile responsabilità civile e penale per episodi di infortunio lì verificatisi.

Parimenti non decisiva, del resto, si rileva la possibile presenza in detti luoghi di soggetti terzi estranei all’attività lavorativa che, nei limiti in cui non abbiano illegittimamente violato i divieti d’accesso, risultano ugualmente tutelati ai sensi del Testo Unico.

L’inciso risulta di notevole importanza ed ha il pregio di essere approfondito proprio nella recente sentenza della Corte di Cassazione, sez. IV pen, 12 giugno 2015, n. 24857.

La fattispecie considerata dalla Suprema Corte concerne i cd. tratti autostradali e, più in generale, tutti quei luoghi usualmente destinati ad un uso comune di transito dove, a prescindere dalla possibile presenza di lavoratori addetti a servizi di manutenzione o altro, gli utenti tipici risultano essere gli automobilisti.

Prendendo spunto da un grave incidente stradale causato da un soggetto che, in stato di alterazione ed ubriachezza, aveva imboccato contromano l’autostrada provocando il decesso proprio e di due utenti, i giudici di legittimità hanno chiarito che l’autostrada non può ritenersi sic et simpliciter un luogo di lavoro e, conseguentemente, non può trovare applicazione la normativa antinfortunistica, tra cui in specifico gli artt. 17 e 28 T.U. n. 81/2008.

Sosteneva la Procura, infatti, che trattandosi la guida contromano di un rischio al quale poteva essere sottoposto anche l’addetto alla manutenzione, era venuto a mancare un corretto adempimento dell’obbligo di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro, con conseguente deficit di sicurezza nei destinatari della tutela prevenzionistica.

A prescindere da ogni valutazione circa l’eccezionalità del fatto, la (più che probabile) intenzionalità della condotta originaria e i dubbi circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento e le condotte omissive degli imputati nel caso concreto, la Corte ha il pregio di chiarire come il datore di lavoro sia sì responsabile della sicurezza dei lavoratori e dei luoghi in cui essi operino ma non che la mera presenza di un lavoratore in un luogo possa far considerare quest’ultimo come luogo di lavoro con conseguente obbligo di applicare in toto la normativa prevenzionistica.

L’operatività delle norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro, infatti, non ha valore assoluto e non può trovare applicazione anche a luoghi in cui, solo in via eventuale, possa essere collocato o adibito un cantiere lavorativo.

Diversamente, la disciplina antinfortunistica avrebbe efficacia ed applicabilità generale ed indiscriminata in qualsiasi luogo, andrebbe a confliggere con le più specifiche normative chiamate a regolare determinate situazioni del vivere sociale (in questo caso, il Codice della strada) e finirebbe con il far ricadere sul datore di lavoro una forma di responsabilità di tipo oggettivo.

Il datore di lavoro rimane primo garante della sicurezza dei lavoratori che prestano la propria opera professionale sotto le sue dipendenze, nel rispetto di un obbligo di protezione particolarmente ampio e variegato, in tutti quei luoghi in cui pieno e legittimo è l’esercizio delle sue prerogative organizzative e gestionali. Viceversa, tale dovere tende a decrescere man mano che il lavoratore si allontani da detti luoghi, pubblici o privati, fino a venir meno nel momento in cui il rischio non concerne più una diretta conseguenza della prestazione lavorativa quanto piuttosto, come in questo caso, un vero e proprio problema di ordine pubblico.

In tutti questi casi la vittima, prima che come lavoratore, rileva in quanto cittadino e, pertanto, il ruolo di garante deve essere assunto dalle istituzioni pubbliche, con strumenti che certo devono essere ben più idonei della sola normativa antinfortunistica.

Rispondi