Controlli a distanza: non c’è nessun Grande Fratello dietro l’angolo

Posted by

Giampiero Falasca (Il Sole 24 Ore, 1 luglio 2015)

La proposta di riforma dell’articolo 4 dello Statuto dei lavoratori, la norma che da 45 anni disciplina i controlli a distanza sulla prestazione lavorativa dei dipendenti, parte da una considerazione spesso trascurata: l’attuale normativa non è più adeguata a regolare i controlli a distanza, essendo stata scritta quando questo fenomeno si manifestava soltanto, o quasi, con l’utilizzo di una telecamera.

Questa disciplina è stata travolta dall’economia digitale, nella quale qualsiasi oggetto – una macchina, un orologio, un telefono, un tablet – consente, o può consentire, qualche forma di controllo a distanza del lavoratore.

In questi anni il Garante Privacy, da un lato, e la magistratura del lavoro, dall’altro, si sono preoccupati di evitare i paradossi che sarebbero scaturiti da un’applicazione integrale dei rigidi principi contenuti nell’articolo 4, sostanzialmente riscrivendo la norma in chiave più moderna; la proposta del Governo, sicuramente migliorabile e perfettibile, mira a recepire queste evoluzioni, cercando di contestualizzare il tema dei controlli dentro l’attuale contesto tecnologico, ma senza scardinare il sistema attuale.

La riforma conferma le regole che devono essere rispettate per l’utilizzo degli strumenti di controllo a distanza dei lavoratori: perseguimento di finalità lecite (esigenze organizzative e produttive, sicurezza del lavoro, tutela del patrimonio aziendale) e ottenimento di un’autorizzazione all’installazione degli impianti mediante un accordo collettivo, sottoscritto con le rappresentanze sindacali unitarie o aziendali (per le imprese che hanno unità produttive situate in territori diversi, con le associazioni nazionali).

Viene confermato anche il ruolo sussidiario della Direzione Territoriale del Lavoro, che può  sopperire al mancato accordo sindacale rilasciando direttamente l’autorizzazione (questo ruolo dovrebbe essere svolto dal Ministero del lavoro per le imprese con sedi collocate su territori diversi).

La novità di maggiore impatto consiste nella proposta di esonerare dal percorso di autorizzazione (sindacale o amministrativa) l’installazione di quegli strumenti che servono al dipendente per eseguire la prestazione lavorativa, e di quelli necessari per registrare gli accessi e le presenze.

Questa proposta è vista come possibile fonte di abusi, ed è opportuno fare tutti gli approfondimenti necessari ad evitare che questo timore si concretizzi (in questo senso, il comunicato emesso dal Ministero del lavoro non ha aiutato a fugare i dubbi); tuttavia, appare condivisibile la finalità di fondo della proposta, che è quella di sottrarre all’obbligo di autorizzazione preventiva la consegna di strumenti di uso comune per qualsiasi attività lavorativa, come un tablet o uno smarthphone.

Già oggi questi strumenti sono utilizzati senza la necessità di autorizzazioni specifiche, ma questo accade in quadro di regole incompleto e, come tale, foriero di rilevanti incertezze, nonostante i continui ed utili interventi del Garante Privacy.

Un’altra novità di rilievo riguarda l’utilizzo delle informazioni raccolte in maniera regolare (quindi, con accordo sindacale oppure previa autorizzazione amministrativa) tramite gli impianti di controllo a distanza installati.

Secondo la nuova norma, tali informazioni sono utilizzabili “a tutti i fini connessi al rapporto di lavoro”, compresa quindi l’adozione di provvedimenti disciplinari. Si tratta di una novità solo apparente, in quanto che già oggi sono comunemente utilizzate sul piano disciplinare le informazioni raccolte mediante strumenti di controllo a distanza legittimante installate. La riforma si preoccupa solo di dare copertura legislativa agli approdi cui sono giunti la giurisprudenza e il Garante privacy.

Peraltro, l’utilizzabilità delle informazioni è subordinata ad un adempimento di nuova introduzione: il datore di lavoro deve dare preventiva e completa informazione ai lavoratori circa l’esistenza di tali strumenti, e circa le modalità con cui gli stessi sono utilizzati.

Rispondi