Apprendistato per alta formazione, le novità del codice dei contratti

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Gianni Bocchieri

La novità principale dell’apprendistato di alta formazione e ricerca riguarda la sua strutturazione in un sistema duale per l’acquisizione di titoli di studio universitari e dell’alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi relativi ai percorsi degli Istituti Tecnici Superiori ed il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche. Questa tipologia si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 29 anni, in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore e di un diploma professionale, conseguito anche in apprendistato, integrato da un certificato di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore o del diploma di maturità professionale all’esito del corso annuale integrativo.

Come per l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, la seconda importante novità dell’apprendistato di alta formazione e ricerca è l’esonero del datore di lavoro da ogni obbligo retributivo per le ore di formazione svolte esternamente all’impresa e la previsione di una retribuzione pari al 10% di quella che sarebbe dovuta al lavoratore per le ore di formazione a carico del datore di lavoro, salvo diversa indicazione dei contratti collettivi.

Sempre in tema di formazione, il decreto legislativo fissa il limite massimo del 60% dell’orario ordinamentale dei percorsi di Istruzione Tecnica Superiore per la durata della formazione esterna, da svolgersi presso l’istituzione formativa cui è iscritto lo studente.

Inoltre, il provvedimento approvato chiarisce la responsabilità primaria nella redazione del piano formativo individuale viene affidata all’istituzione formativa, sebbene con il coinvolgimento dell’impresa. Infatti, è previsto che il datore di lavoro che intenda assumere un apprendista stipuli con l’istituzione alla quale lo studente è iscritto un protocollo, il cui schema dovrà essere adottato con successivo decreto interministeriale previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, e dovrà stabilire anche la durata e le modalità della formazione a carico del datore di lavoro e il numero dei crediti formativi riconoscibili a ciascuno studente per la formazione a carico del datore di lavoro entro il massimo di 60. Con questo stesso decreto saranno definiti gli standard formativi dell’apprendistato che rappresentano i Livelli essenziali delle prestazioni, da garantire su tutto il territorio nazionale.

Per i soli profili che attengono alla formazione, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano dovranno regolamentare la durata del periodo di apprendistato per attività di  ricerca o per percorsi di alta formazione. In assenza di queste regolamentazioni regionali, l’attivazione dell’apprendistato di alta formazione e di ricerca è demandata ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le università, gli istituti tecnici superiori e le altre istituzioni formative o di ricerca.

In ogni caso, è prevista la possibilità di attivare contratti di apprendistato con la previgente disciplina finché non sarà emanato il previsto decreto interministeriale che approverà lo schema del protocollo e non saranno conseguentemente adeguate le discipline regionali.

In tema di incentivi all’assunzione anche con questa tipologia di apprendistato, lo schema di decreto in materia di politiche attive del lavoro e di istituzione dell’Agenzia nazionale prevede l’esonero dal contributo pari al 41 per cento del massimale mensile dell’Aspi per le interruzioni dei rapporti di apprendistato diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore; lo sgravio totale dei contributi a carico del datore di lavoro, ivi inclusi il contributo di finanziamento della Naspi e la riduzione dal 10 al 5 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali della contribuzione dovuta dai datori di lavoro.

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